Il diritto di accrescimento rappresenta uno dei principali istituti della successione ereditaria italiana, con la funzione di evitare la devoluzione ereditaria ai successibili di grado ulteriore o allo Stato in caso di rinuncia, premorienza o altra causa di vacanza della delazione ereditaria da parte di uno o più coeredi o legatari. È disciplinato agli articoli 674-676 del Codice Civile e costituisce un meccanismo di ampliamento della quota ereditaria in favore dei condividenti originari.
FONDAMENTO E NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO
Il diritto di accrescimento si basa su un principio di solidarietà e condivisione della delazione ereditaria tra più chiamati congiuntamente. La funzione primaria è quella di conservare l’unità della successione ed evitare la dispersione dei beni ereditari tra successibili diversi o estranei alla volontà del de cuius. La dottrina prevalente qualifica l’accrescimento come:
- Un acquisto diretto ed automatico, senza necessità di ulteriori atti da parte dei beneficiari;
- Un effetto ex lege (non di trasmissione successiva);
- Un diritto eventuale e subordinato alla mancata accettazione da parte di un coerede o legatario.
PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO
I presupposti per l’operatività del diritto di accrescimento sono:
PLURALITÀ DI CHIAMATI
Deve esistere una pluralità di chiamati congiuntamente, sia in successione testamentaria sia legittima.
IDENTICITÀ DI TITOLO E QUOTA
L’accrescimento presuppone che i chiamati siano stati destinati alla medesima quota o porzione del bene o dell’eredità globale. Non si applica se il testatore ha distinto quote o beni specifici per ogni erede.
VACANZA DELLA DELAZIONE PER UNA CAUSA PREVISTA DALLE LEGGE
- Premorienza del chiamato;
- Rinunzia all’eredità o al legato;
- Indegnità a succedere;
- Invalidità della disposizione in favore di uno dei chiamati.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA (ART. 674 C.C.)
L’accrescimento si applica quando:
- Più eredi o legatari sono stati chiamati congiuntamente (senza distinzione di quote);
- Una delle delazioni diventa vacante.
Esempio:
Il testatore lascia “tutti i miei beni ai miei tre figli” senza precisare quote. Se uno rinuncia, la sua quota accresce agli altri.
Non si applica se il testatore ha stabilito quote determinate per ogni erede o ha previsto una sostituzione espressa (art. 688 c.c.).
SUCCESSIONE LEGITTIMA (ART. 675 C.C.)
In assenza di testamento, l’accrescimento è automatico tra i coeredi legittimi dello stesso ordine e grado, salvo diritto di rappresentazione.
Esempio:
Se il de cuius lascia tre figli e uno di essi rinuncia, la sua quota va ripartita fra gli altri due, se non esistono suoi discendenti.
LEGATO (ART. 676 C.C.)
L’accrescimento si applica ai legatari quando:
- Il legato è disposto a favore di più persone congiuntamente;
- Manca uno dei legatari.
In tal caso, la parte vacante si devolve automaticamente agli altri legatari.
EFFETTI DELL’ACCRESCIMENTO
- Automaticità: opera ex lege, senza necessità di accettazione espressa della quota accresciuta;
- Retroattività: gli effetti si producono dalla data di apertura della successione (art. 459 c.c.);
- Ampliamento della quota ereditaria: il coerede o legatario superstite acquisisce pro quota anche la parte vacante.
Nota: L’accrescimento si applica prima della rappresentazione e della devoluzione allo Stato.
LIMITI E INAPPLICABILITÀ DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO
Il diritto di accrescimento non si applica:
- Quando il testatore ha disposto quote o beni specifici a ciascun chiamato;
- Quando il testatore ha disposto una sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.);
- Nella successione necessaria (a tutela della quota dei legittimari);
- Quando uno dei chiamati è privo della capacità giuridica al momento dell’apertura della successione;
- Quando il chiamato deceduto è stato sostituito dal proprio rappresentante (art. 467 c.c.).
DIRITTO DI ACCRESCIMENTO E DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE
Il rapporto tra accrescimento e rappresentazione è di esclusione reciproca:
- Se sussiste il diritto di rappresentazione (ad esempio per premorienza di un figlio con discendenti), l’accrescimento non opera;
- Se invece il chiamato rinuncia senza lasciare discendenti o senza possibilità di rappresentazione, opera l’accrescimento.
Esempio:
- De cuius lascia ai due figli A e B l’intera eredità; A rinuncia e non ha discendenti → accrescimento a favore di B.
- De cuius lascia ai due figli A e B; A è premorto lasciando figli → rappresentazione.
DIRITTO DI ACCRESCIMENTO NELLA COMUNIONE EREDITARIA
Nel caso di comunione ereditaria:
- La quota vacante accresce agli altri coeredi, modificando il rapporto di quote;
- L’accrescimento può influenzare la divisione ereditaria e le operazioni di collazione o riduzione.
ACCRESCIMENTO NEL LEGATO DI COSA DETERMINATA
Se più legatari sono chiamati congiuntamente a ricevere una cosa specifica e uno di loro non può o non vuole ricevere, la sua quota si accresce automaticamente agli altri legatari.
Esempio:
“Lascio la mia villa ai miei due nipoti X e Y” → se X rinuncia, Y riceve l’intera villa.
DIRITTO DI ACCRESCIMENTO NELLA GIURISPRUDENZA
- Cass. civ., sez. II, n. 31368/2019: l’accrescimento si applica solo se il testatore non ha disposto una ripartizione specifica dei beni.
- Cass. civ., sez. II, n. 3451/2004: l’accrescimento non può derogare i diritti dei legittimari, né determinare pregiudizio alle quote di riserva.
- Cass. civ., sez. II, n. 5898/2003: per operare l’accrescimento occorre identità di titolo e di quota fra i chiamati.
CASI PARTICOLARI E PROBLEMATICHE
COEREDE INDEGNO
L’indegnità è assimilata alla rinuncia: la sua quota si accresce agli altri coeredi se non opera la rappresentazione.
RINUNCIA PARZIALE
In generale, la rinuncia è totale; se tuttavia il chiamato rinuncia solo a una parte specifica della delazione (in caso di più legati), l’accrescimento si applica solo alla quota oggetto della rinuncia.
SOSTITUZIONE ORDINARIA
Il testatore può evitare l’accrescimento indicando un sostituto ex art. 688 c.c.
SUCCESSIONE DELLO STATO
L’accrescimento evita la devoluzione della quota vacante allo Stato, mantenendo la successione tra i soggetti familiari originari.
RAPPORTO CON LA COLLAZIONE E LA RIDUZIONE
L’accrescimento non esonera i coeredi dai doveri di:
- Collazione (conferimento dei beni donati dal de cuius);
- Azione di riduzione in caso di lesione della quota di riserva dei legittimari.
CLAUSOLE TESTAMENTARIE TIPICHE
Il testatore può:
- Escludere espressamente l’accrescimento (es: “senza diritto di accrescimento”);
- Disporre la sostituzione ordinaria;
- Favorire l’accrescimento disponendo “in parti uguali con diritto di accrescimento”.
DIFFERENZE CON ISTITUTI AFFINI
| Istituto | Caratteristica principale | Diverso da Accrescimento perché |
|---|---|---|
| Rappresentazione | Successione per stirpi, non per capi | Interviene solo se il rappresentato ha discendenti |
| Sostituzione ordinaria | Disposizione testamentaria espressa di sostituzione | Frutto di volontà del testatore, non della legge |
| Trasmissione del diritto | Successione di chiamata non esercitata dal de cuius | Opera quando il chiamato muore prima di accettare |
DIRITTO DI ACCRESCIMENTO NELL’ORDINAMENTO SUCCESSORIO ITALIANO
Il diritto di accrescimento costituisce un presidio fondamentale per l’unitarietà e la semplicità della devoluzione ereditaria, evitando dispersioni patrimoniali e salvaguardando la volontà del de cuius (nella successione testamentaria) o la disciplina legale (nella successione legittima). La sua disciplina, però, incontra limiti a tutela dei legittimari e può essere derogata dal testatore con clausole appropriate.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani