La figura del coerede è centrale nell’ambito della successione ereditaria. Per “coeredi” si intendono coloro che sono chiamati congiuntamente a succedere nella totalità o in una quota dei beni lasciati dal de cuius (defunto). La pluralità dei soggetti chiamati all’eredità determina la formazione di una comunione ereditaria, con le relative conseguenze giuridiche e patrimoniali. Lo studio della disciplina dei coeredi consente di comprendere aspetti fondamentali del diritto successorio, quali: la delazione, l’accettazione, i rapporti tra chiamati, la divisione ereditaria, la collazione, l’accrescimento e le azioni a tutela della quota.
DEFINIZIONE E NATURA GIURIDICA DEI COEREDI
L’articolo 727 del Codice Civile italiano si riferisce ai coeredi in quanto soggetti chiamati all’eredità congiuntamente, con quote astrattamente predeterminate dalla legge o dal testatore. Secondo la dottrina prevalente, i coeredi sono:
- Contitolari pro quota dell’intero patrimonio ereditario (non di beni individuali);
- Partecipi di una comunione ereditaria indivisa fino alla divisione;
- Titolari di diritti e obblighi successori correlati alla loro qualità di eredi.
La loro posizione giuridica è contrassegnata da:
- Pluralità soggettiva;
- Comproprietà pro indiviso sui beni ereditari;
- Responsabilità patrimoniale limitata alla quota di eredità accettata (salvo accettazione con beneficio di inventario).
ORIGINE DELLA COEREDITÀ
I coeredi possono derivare da:
- Successione legittima (artt. 565 ss. c.c.): più successibili aventi diritto alla quota di riserva o legittima;
- Successione testamentaria: il testatore può designare più eredi per l’intera eredità o per quote;
- Combinazione di entrambe le fonti (successione mista).
COMUNIONE EREDITARIA: NATURA E REGIME
La chiamata ereditaria congiunta determina la costituzione di una comunione ereditaria (artt. 1100 ss. e 713 ss. c.c.), che ha carattere:
- Necessario (non si può evitare fino alla divisione);
- Temporaneo (cessa con l’atto di divisione);
- Proporzionale (ogni coerede ha una quota ideale sui beni comuni).
DIRITTI E DOVERI DEI COEREDI NELLA COMUNIONE EREDITARIA
- Uso e godimento dei beni: consentito nei limiti della quota e dei diritti degli altri coeredi (art. 1102 c.c.);
- Amministrazione: spetta congiuntamente (atti di ordinaria amministrazione) o con consenso unanime (atti di straordinaria amministrazione);
- Obblighi verso il patrimonio: contribuzione alle spese proporzionale alla quota (art. 1104 c.c.);
- Divieto di alterazione della cosa comune (art. 1102 c.c.).
RAPPORTI PATRIMONIALI FRA COEREDI
I coeredi rispondono solidalmente verso i creditori ereditari ma con regresso proporzionale sulle rispettive quote (art. 752 c.c.). Inoltre:
- Sono tenuti a procedere a collazione (art. 737 c.c.) se sono legittimari;
- Hanno diritto alla divisione (art. 713 c.c.);
- Possono alienare la propria quota ereditaria (art. 1542 c.c.) salvo diritto di prelazione degli altri coeredi (art. 732 c.c.).
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE: DIVISIONE EREDITARIA
DIRITTO ALLA DIVISIONE (ART. 713 C.C.)
Ogni coerede può chiedere in qualsiasi momento la divisione, salvo patti contrari di durata non superiore a dieci anni (art. 713 c.c.).
MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO
- Divisione contrattuale: accordo unanime fra i coeredi;
- Divisione giudiziale: in caso di disaccordo, si ricorre al giudice;
- Assegnazione dell’intera eredità ad uno solo dei coeredi con conguaglio.
COLLAZIONE E RIDUZIONE
Prima della divisione occorre:
- La collazione delle donazioni ricevute dai legittimari (art. 737 c.c.);
- La verifica dell’eventuale lesione di legittima (azione di riduzione, art. 554 c.c.).
DIRITTI PARTICOLARI DEI COEREDI
DIRITTO DI PRELAZIONE (ART. 732 C.C.)
Se un coerede intende vendere la propria quota, deve offrirla prima agli altri coeredi. Questi possono esercitare il diritto di prelazione entro due mesi.
DIRITTO DI ACCRESCIMENTO
In alcune ipotesi, i coeredi possono beneficiare del diritto di accrescimento (art. 674 c.c.) se un coerede rinuncia, muore o è dichiarato indegno senza discendenti.
RESPONSABILITÀ DEI COEREDI PER I DEBITI EREDITARI
RESPONSABILITÀ PRO QUOTA (ART. 752 C.C.)
Ogni coerede risponde dei debiti ereditari in proporzione della propria quota.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE VERSO I CREDITORI (ART. 754 C.C.)
I creditori possono agire contro un solo coerede per l’intero debito, salvo regresso tra coeredi.
COEREDI E LEGITTIMARI
I coeredi possono comprendere i legittimari (coniuge, figli, ascendenti) ai quali la legge riserva una quota minima dell’eredità (art. 536 c.c.).
- I legittimari sono coeredi di diritto anche contro la volontà del testatore;
- Hanno diritto di agire in riduzione se la loro quota di riserva è stata lesa.
COEREDI E LEGATARI
I coeredi si distinguono dai legatari perché:
- I coeredi succedono nella universalità o in quote dell’eredità;
- I legatari succedono a titolo particolare, ricevendo beni specifici.
Esempio: se il testatore lascia “tutti i miei beni ai miei figli” → coeredi. Se lascia “l’auto a Tizio” → legatario.
COEREDI E SUCCESSIONE NECESSARIA
Quando nella successione sono presenti i legittimari, la posizione dei coeredi è limitata dal rispetto delle quote di riserva previste per questi soggetti. In caso di lesione della legittima, i coeredi lesi possono:
- Agire in riduzione;
- Chiedere la restituzione dei beni eventualmente assegnati ad altri coeredi o terzi.
COEREDI E DIVISIONE ANTICIPATA
Il de cuius può regolare la divisione dei beni attraverso un testamento divisionale (art. 734 c.c.):
- La divisione è efficace purché non leda la legittima;
- I coeredi possono impugnare la divisione se risultano lesi nei loro diritti di legittimari.
PROBLEMI E CONTROVERSIE TIPICHE TRA COEREDI
- Opposizione alla divisione;
- Gestione dei beni comuni;
- Collazione di donazioni dissimulate;
- Mancato esercizio del diritto di prelazione;
- Inadempimento di obblighi verso i creditori ereditari;
- Usucapione di beni da parte di uno dei coeredi (con problematiche in ordine al possesso esclusivo).
GIURISPRUDENZA RILEVANTE
- Cass. civ., sez. II, n. 26041/2021: ogni coerede ha diritto alla divisione salvo patto contrario di durata limitata.
- Cass. civ., sez. II, n. 18396/2019: la collazione è obbligatoria per i legittimari anche se il de cuius dispone diversamente.
- Cass. civ., sez. II, n. 30113/2018: l’alienazione di quota ereditaria senza prelazione può essere impugnata dal coerede danneggiato.
COEREDI NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA
La posizione dei coeredi nella successione ereditaria rappresenta uno degli snodi fondamentali del diritto successorio italiano. I coeredi sono chiamati a condividere non solo beni e diritti, ma anche obblighi e responsabilità. La complessità dei rapporti tra coeredi giustifica l’ampia disciplina normativa in materia di:
- Comunione ereditaria;
- Divisione;
- Collazione;
- Prelazione;
- Tutela della quota di legittima;
- Responsabilità per debiti ereditari.
Una corretta gestione della comunione e una chiara regolamentazione testamentaria possono ridurre notevolmente i conflitti tra coeredi, garantendo l’effettiva realizzazione della volontà del defunto e il rispetto dei diritti di tutti i successibili.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani