Nel diritto delle successioni, un ruolo fondamentale è rivestito dai beni mobili ereditari, una categoria ampia e complessa di elementi patrimoniali che, al momento della morte di un soggetto (de cuius), confluiscono nella massa ereditaria e sono destinati alla devoluzione agli eredi secondo le regole stabilite dalla legge o dal testamento. Sebbene nell’immaginario collettivo si parli più spesso di beni immobili (case, terreni, fabbricati), in realtà i beni mobili assumono spesso una rilevanza economica e giuridica di primaria importanza, tanto da essere oggetto di specifiche discipline, problematiche e controversie tra gli aventi diritto.
COSA SONO I BENI MOBILI EREDITARI?
Per beni mobili ereditari si intendono tutti i beni non immobili (ovvero diversi da terreni e fabbricati) che facevano parte del patrimonio del defunto e che passano, a seguito dell’apertura della successione, agli eredi, legatari o aventi causa. Secondo l’art. 812 del Codice Civile italiano, sono beni mobili “tutte le cose che possono trasportarsi da un luogo all’altro senza alterarne la consistenza”. In questa ampia definizione rientrano categorie eterogenee di beni:
- Beni mobili materiali: automobili, motocicli, mobili, arredi, gioielli, opere d’arte, strumenti tecnologici, libri, collezioni.
- Beni mobili immateriali: quote societarie, azioni, obbligazioni, diritti di credito, brevetti, marchi, royalties, diritti d’autore, conti correnti bancari, titoli di deposito, polizze assicurative con beneficiari designati.
- Denaro contante: sia custodito in casa, sia depositato su conti bancari o postali.
La varietà dei beni mobili comporta conseguenze pratiche e giuridiche di grande rilievo, soprattutto in fase di accettazione dell’eredità, di divisione tra coeredi e di eventuale collazione o imputazione.
DESTINAZIONE DEI BENI MOBILI IN SUCCESSIONE
I beni mobili ereditari possono avere destinazioni diverse a seconda della volontà del de cuius o della legge:
BENI DESIGNATI AGLI EREDI LEGITTIMI
In assenza di testamento, i beni mobili rientrano nella comunione ereditaria e spettano agli eredi legittimi secondo le quote stabilite dagli articoli 565 e seguenti del Codice Civile.
BENI LEGATI
Il de cuius può disporre a titolo particolare di specifici beni mobili mediante legato (art. 649 c.c.), come ad esempio un’auto o una collezione di quadri, attribuendoli a determinati soggetti.
BENI OGGETTO DI DONAZIONE INDIRETTA O SIMULATA
Possono emergere controversie su beni che risultano formalmente intestati a terzi (donazioni indirette, interposizioni fittizie di persona) e che potrebbero rientrare nella massa ereditaria.
BENI SOTTRATTI O OCCULTATI
Frequenti sono le dispute familiari su beni mobili che, per loro natura facilmente trasferibile, possono essere sottratti dagli eredi in violazione dei diritti degli altri coeredi.
INVENTARIO E VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI EREDITARI
Uno dei passaggi più delicati nella gestione dei beni mobili ereditari è l’esatta identificazione e valutazione degli stessi, indispensabile per:
- il calcolo della quota di legittima;
- la divisione tra coeredi;
- la determinazione dell’imposta di successione.
REDAZIONE DELL’INVENTARIO
L’inventario dei beni ereditari può essere redatto in forma:
- Giudiziale: con l’assistenza di un notaio o del cancelliere, quando è necessaria l’accettazione con beneficio di inventario (artt. 484-512 c.c.);
- Stragiudiziale: redatto privatamente dagli eredi con o senza ausilio di un professionista, in caso di divisione amichevole.
VALUTAZIONE DEI BENI
La stima dei beni mobili deve essere realistica e conforme ai valori di mercato, soprattutto per opere d’arte, preziosi, veicoli e oggetti di valore. Può essere necessario l’intervento di periti, esperti d’arte o valutatori professionisti.
DIVISIONE DEI BENI MOBILI EREDITARI
Una volta identificati e valutati, i beni mobili devono essere ripartiti tra gli eredi. Le modalità di divisione possono essere:
- Assegnazione diretta di beni in natura, in modo da rispettare le quote ereditarie.
- Vendita dei beni e ripartizione del ricavato, in caso di beni indivisibili o di difficile assegnazione (ad esempio collezioni, arredi di pregio).
- Attribuzione con conguaglio in denaro, quando uno o più coeredi desiderano trattenere determinati beni.
Problematiche tipiche nella divisione dei beni mobili:
- Difficoltà nella valutazione oggettiva di beni di particolare valore affettivo o artistico;
- Contestazioni sulla proprietà o provenienza dei beni;
- Opposizioni alla vendita di beni ereditari di valore simbolico o storico per la famiglia.
COLLAZIONE E IMPUTAZIONE DEI BENI MOBILI EREDITARI
Nel caso di successione legittima o necessaria, i beni mobili donati in vita a un erede devono essere oggetto di collazione (art. 737 c.c.), salvo dispensa espressa del defunto. Esempi:
- Donazioni di denaro, gioielli, mobili o automobili effettuate in vita devono essere conferite nella massa ereditaria ai fini della corretta determinazione delle quote.
- La collazione può avvenire per imputazione del valore o in natura.
TASSAZIONE DEI BENI MOBILI EREDITARI
I beni mobili concorrono alla formazione dell’attivo ereditario e sono soggetti all’imposta di successione (D.Lgs. n. 346/1990):
- Per denaro, conti correnti e titoli finanziari, si considerano i saldi al momento dell’apertura della successione.
- Per gli altri beni mobili si considera il valore di mercato stimato.
Sono previste franchigie e aliquote diverse a seconda del grado di parentela degli eredi (4%, 6%, 8%) e della consistenza dell’eredità.
CONTROVERSIE FREQUENTI SUI BENI MOBILI EREDITARI
Le principali dispute in materia di beni mobili ereditari riguardano:
- Sottrazione o distrazione di beni da parte di un coerede prima o dopo l’apertura della successione;
- Disaccordo sulla stima dei beni di valore (quadri, oggetti d’antiquariato);
- Mancata collazione di beni donati in vita;
- Contestazione di legati mobiliari (sospetti di vizi di forma, capacità del testatore);
- Problemi di smarrimento o irreperibilità di beni indicati in testamento.
In tali ipotesi, l’intervento giudiziale (azione di restituzione, di divisione giudiziale, di riduzione per lesione di legittima) può diventare necessario.
CIRCOLAZIONE DEI BENI MOBILI EREDITARI: PROFILI DI TERZI
La disciplina dei beni mobili ereditiari prevede anche tutele verso i terzi che abbiano acquistato in buona fede beni mobili appartenenti all’eredità, ex art. 1153 c.c., secondo il principio del possesso vale titolo. Questo comporta che l’erede leso può agire solo per il risarcimento del danno verso il coerede infedele, ma non per la rivendica del bene verso il terzo acquirente in buona fede.
BENI MOBILI EREDITARI
I beni mobili ereditari rappresentano una componente essenziale dell’asse ereditario e sono fonte frequente di difficoltà nella gestione delle successioni, sia sotto il profilo patrimoniale che relazionale tra gli eredi. La loro corretta identificazione, valutazione e destinazione è cruciale per:
- garantire il rispetto delle quote di legittima;
- evitare contestazioni future;
- assicurare una equa divisione tra gli aventi diritto.
Il ruolo di professionisti esperti (notai, avvocati, consulenti fiscali, periti) è determinante per prevenire o risolvere le numerose problematiche che possono insorgere.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto Successorio.
Foto Agenzia Liverani