Il testamento è l’atto con cui una persona dispone, per il tempo successivo alla propria morte, delle proprie sostanze o di parte di esse. Tuttavia, non sempre le volontà espresse nel testamento vengono attuate senza contestazioni. In alcune circostanze, gli eredi o altri interessati possono promuovere un’azione giudiziaria per far dichiarare nullo o annullare il testamento.

TESTAMENTO: NOZIONE E TIPOLOGIE

In Italia, il testamento può assumere diverse forme, previste dal Codice Civile:

Ognuna di queste forme ha requisiti specifici, la cui violazione può dar luogo a nullità o annullabilità.

 

NULLITÀ DEL TESTAMENTO

DEFINIZIONE

La nullità è una sanzione prevista per gli atti che presentano vizi gravi, tali da impedirne ogni efficacia giuridica. Un testamento nullo è considerato come mai esistito.

CAUSE DI NULLITÀ

Secondo il Codice Civile italiano, le principali cause di nullità sono:

  • Mancanza di forma: ad esempio, un testamento olografo non interamente scritto a mano o privo di data.
  • Illiceità della causa o dell’oggetto: disposizioni che violano norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume.
  • Testamento redatto da persona priva di capacità di testare: ad esempio, un minore di 18 anni o un interdetto per infermità mentale.

AZIONE DI NULLITÀ

L’azione di nullità è imprescrittibile, ossia può essere esercitata in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.). Il giudice competente è il Tribunale del luogo dell’apertura della successione.

 

ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO

DEFINIZIONE

L’annullabilità colpisce gli atti viziati in maniera meno grave. Un testamento annullabile produce effetti finché non viene impugnato.

CAUSE DI ANNULLABILITÀ

Le principali cause di annullabilità del testamento sono:

  • Incapacità naturale del testatore (art. 591 c.c.): ad esempio, se il testatore, pur non interdetto, era incapace di intendere e volere al momento della redazione.
  • Vizi del consenso (art. 624 c.c.): errore, dolo o violenza. Ad esempio, un testamento redatto sotto minaccia.
  • Difetto di testimoni nel testamento pubblico o segreto.

AZIONE DI ANNULLAMENTO

L’azione di annullamento è soggetta a termine di prescrizione: dieci anni dal momento in cui si è aperta la successione (art. 623 c.c.). Solo i soggetti che hanno un interesse diretto (es. eredi legittimari lesi) possono esercitarla.

 

PROCEDURA PER L’IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO

FASE PRELIMINARE

Chi intende impugnare il testamento deve acquisire copia autentica dell’atto e valutare con un legale la sussistenza dei presupposti di nullità o annullabilità.

AZIONE GIUDIZIARIA

L’impugnazione avviene mediante atto di citazione davanti al Tribunale competente. È necessario provare i fatti posti a fondamento della domanda (es. documentazione medica per l’incapacità, testimonianze, perizie calligrafiche nel caso di testamento olografo).

SENTENZA

La sentenza che accoglie l’impugnazione dichiara il testamento nullo o annullato. Le disposizioni testamentarie dichiarate invalide non producono effetti, e la successione si apre secondo le norme legali o secondo eventuali altri testamenti validi.

DIFFERENZE TRA NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

Aspetto Nullità Annullabilità
Gravità del vizio Grave Meno grave
Effetti Atto privo di effetti Atto efficace finché non annullato
Termine d’azione Imprescrittibile 10 anni
Legittimazione Chiunque vi abbia interesse Solo chi ha interesse diretto

 

AZIONE DI NULLITÀ O ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO

L’impugnazione di un testamento, sia per nullità che per annullabilità, è un’azione complessa che richiede un’attenta valutazione giuridica e probatoria. La distinzione tra le due ipotesi non è solo teorica, ma incide profondamente sui diritti degli eredi e sul destino del patrimonio del de cuius. Chi ritiene di avere subito un pregiudizio da un testamento invalido deve agire con tempestività e con il supporto di un avvocato esperto in diritto successorio.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

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Foto Agenzia Liverani