Il testamento è un atto giuridico di natura unilaterale, formale e revocabile, attraverso il quale una persona dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 c.c.). Per garantire la certezza e la libertà della volontà testamentaria, l’ordinamento italiano stabilisce una serie di requisiti di forma e di sostanza. L’inosservanza di tali requisiti non sempre comporta la nullità assoluta del testamento, ma in taluni casi può dar luogo a una annullabilità del testamento. L’annullabilità del testamento rappresenta una forma di invalidità meno radicale della nullità e presenta caratteristiche peculiari che incidono sulla possibilità di far valere il vizio, sui termini di impugnazione e sugli effetti prodotti dal testamento stesso.

CONCETTO DI ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO

NOZIONE GENERALE

Per annullabilità del testamento si intende quella forma di invalidità che colpisce l’atto per vizi relativi alla capacità del testatore o alla formazione della sua volontà. A differenza della nullità:

  • Non determina l’automatica inopponibilità dell’atto;
  • Può essere fatta valere solo da soggetti legittimati;
  • Si prescrive in un termine di cinque anni (salvo eccezioni).

FONDAMENTO NORMATIVO

L’annullabilità del testamento trova il suo principale riferimento normativo negli articoli 591, 624 e 775 c.c., nonché nelle norme generali in materia di vizi della volontà (artt. 1427 ss. c.c.).

 

CAUSE DI ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO

INCAPACITÀ DI TESTARE (ART. 591 C.C.)

Il testamento è annullabile quando risulti che il testatore, pur non essendo formalmente interdetto, era in realtà incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.

DIFFERENZA RISPETTO ALL’INCAPACITÀ LEGALE

  • L’incapacità legale (minore età, interdizione giudiziale) comporta nullità;
  • L’incapacità naturale (per malattia mentale o altra infermità transitoria) determina annullabilità.

PROVA DELL’INCAPACITÀ NATURALE

  • Deve essere fornita da chi impugna;
  • Può basarsi su perizie mediche, testimonianze, documentazione sanitaria;
  • Non sono sufficienti meri sospetti o congetture.

VIZI DI VOLONTÀ DEL TESTATORE (ART. 624 C.C.)

Il testamento è annullabile anche se la volontà del testatore è stata viziata da:

ERRORE ESSENZIALE E RICONOSCIBILE

  • Errore sulla persona (identità o qualità determinanti del beneficiario);
  • Errore sull’oggetto della disposizione (es. testatore crede di possedere un bene che non ha);
  • Errore determinante e riconoscibile dall’altra parte.

DOLO DETERMINANTE

  • Il dolo è causa di annullabilità solo se ha determinato il testatore a disporre diversamente da come avrebbe voluto in assenza di inganno;
  • Es. raggiro da parte di terzi che induce il testatore a escludere un erede.

VIOLENZA

  • Consiste in una minaccia grave e ingiusta;
  • Deve essere tale da incutere timore in un uomo di media fermezza;
  • Anche in questo caso è necessaria la prova rigorosa.

INCAPACITÀ RELATIVA A RICEVERE PER TESTAMENTO (ART. 596 C.C.)

Sono annullabili le disposizioni testamentarie a favore di:

  • Il notaio che ha ricevuto l’atto;
  • I testimoni e chi ha scritto materialmente il testamento pubblico;
  • Il tutore o curatore del testatore, se disposto durante l’incarico.

Nota: Non sono vietate le disposizioni a favore di parenti di questi soggetti, a meno che abbiano agito come interposte persone.

 

DISCIPLINA PROCESSUALE DELL’AZIONE DI ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

L’azione di annullamento spetta a:

TERMINE DI PRESCRIZIONE (ART. 590 C.C.)

L’azione si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata aperta la successione (cioè dalla morte del de cuius), o dalla scoperta del vizio se questo era occulto.

COMPETENZA E PROCEDURA

  • Foro competente: Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto;
  • Procedura: ordinaria civile, con possibilità di consulenza tecnica d’ufficio (CTU medico-legale) nei casi di incapacità naturale.

 

EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO

  • L’annullamento comporta la perdita di efficacia delle sole disposizioni annullate;
  • Le disposizioni non colpite dal vizio rimangono valide, salvo che risultino inscindibili;
  • I beni interessati ricadono nella successione legittima o in favore di altri coeredi.

 

DISTINZIONE CON LA NULLITÀ DEL TESTAMENTO

Profilo Nullità Annullabilità
Rilevabilità D’ufficio e da chiunque vi abbia interesse Solo da parte dei soggetti legittimati
Prescrizione Imprescrittibile 5 anni dall’apertura della successione
Effetti Il testamento è inefficace ab origine Efficace fino a sentenza di annullamento
Casi tipici Difetto di forma, incapacità legale Incapacità naturale, errore, dolo, violenza

 

GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN MATERIA DI ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO

  • Cass. Civ., Sez. II, n. 5231/2006: l’onere della prova dell’incapacità naturale grava su chi impugna il testamento e richiede una dimostrazione rigorosa.
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 1920/2012: il dolo determinante sussiste solo se l’inganno ha influenzato direttamente la volontà del testatore.
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 9784/2003: la violenza morale per essere rilevante deve essere grave e ingiusta, tale da limitare gravemente la libertà di autodeterminazione.

 

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE E DOTTRINALI RIGUARDO L’ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO

ERRORE SULLA MOTIVAZIONE

La giurisprudenza tende ad escludere la rilevanza dell’errore sui motivi a meno che non siano espressamente indicati come causa determinante della disposizione.

INCAPACITÀ TEMPORANEA

È sufficiente un’incapacità anche momentanea (es. crisi psicotica transitoria) per annullare il testamento se provata in giudizio.

RILEVANZA DELL’ABUSO DI CIRCOSTANZE DI DEBOLEZZA

Recenti orientamenti giurisprudenziali ampliano l’applicabilità dell’annullamento in caso di approfittamento di uno stato di vulnerabilità psicologica del testatore, anche senza vera e propria incapacità mentale.

 

ESEMPI DI ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO

  • Testamento di persona anziana affetta da Alzheimer non dichiarata interdetta;
  • Testamento redatto sotto minaccia di rivelare fatti privati;
  • Testamento dettato a seguito di inganno da parte di un soggetto beneficiato.

 

ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO

L’annullabilità del testamento costituisce un istituto cardine nella disciplina delle successioni, volto a bilanciare due valori fondamentali:

  1. La libertà testamentaria, quale espressione dell’autonomia privata del de cuius;
  2. La protezione di chi, erede o legatario, possa essere stato danneggiato da un atto viziato nella sua formazione.

Per la complessità probatoria connessa a tali vicende (specie in materia di incapacità naturale o dolo), è essenziale l’intervento di professionisti esperti in diritto successorio e, frequentemente, di periti medici o psichiatrici.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

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Foto Agenzia Liverani