La riserva ereditaria, conosciuta anche come quota di legittima, è una parte del patrimonio del defunto che la legge riserva obbligatoriamente ad alcuni eredi, detti legittimari. L’obiettivo di questa normativa è tutelare i familiari più stretti del defunto, evitando che vengano esclusi dalla successione per volontà testamentaria. La riserva ereditaria rappresenta un limite alla libertà di disporre dei propri beni mediante testamento. In Italia, la normativa è contenuta nel Codice Civile, che stabilisce le percentuali di patrimonio spettanti ai legittimari e disciplina le modalità di impugnazione nel caso in cui tale diritto venga violato.
CHI SONO GLI EREDI LEGITTIMARI?
La legge individua come eredi legittimari alcune categorie di soggetti legati al de cuius da un vincolo familiare particolarmente stretto:
- Coniuge
- Figli (o loro discendenti, in caso di premorienza)
- Ascendenti (genitori) del defunto, solo se mancano i figli)
Questi soggetti non possono essere esclusi completamente dall’eredità, neanche mediante testamento. Se il testatore dispone di tutti i suoi beni senza rispettare la quota di legittima, gli eredi legittimari possono impugnare il testamento e far valere i propri diritti.
QUOTE DELLA RISERVA EREDTARIA
Le quote di riserva sono stabilite in base alla composizione della famiglia del defunto. Vediamo le principali casistiche:
TESTATORE CON CONIGE E FIGLI
- Se c’è un solo figlio, a quest’ultimo spetta almeno la metà del patrimonio.
- Se ci sono più figli, ai figli nel complesso spetta 2/3 del patrimonio, da suddividere equamente.
- Al coniuge spetta sempre almeno 1/4 del patrimonio.
- Se il testatore lascia un coniuge e un solo figlio, la riserva è così suddivisa:
- 1/3 al coniuge
- 1/3 al figlio
- 1/3 disponibile per testamento
TESTATORE CON CNIUGE E SENZA FIGLI
- Se il defunto ha solo il coniuge, la quota riservata al coniuge è pari a 1/2 del patrimonio.
- L’altra metà rimane disponibile per disposizione testamentaria.
- Se ci sono anche ascendenti (genitori), a questi spetta 1/4 del patrimonio, mentre al coniuge 1/2.
TESTATORE CON FIGLI E SENZA CONIUGE
- Se il defunto ha un solo figlio, a quest’ultimo spetta almeno la metà del patrimonio.
- Se ha più figli, a loro spetta complessivamente 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali.
- La restante parte è disponibile per disposizione testamentaria.
TESTATORE SENZA FIGLI E SENZA CONIUGE (MA CON GENITORI IN VITA)
- Se il defunto lascia in vita solo i genitori o ascendenti, a loro spetta 1/3 del patrimonio.
- Il restante 2/3 è disponibile per disposizione testamentaria.
QUOTA DISPONIBILE
La parte di patrimonio che il testatore può liberamente destinare per testamento è detta quota disponibile. Questa varia a seconda della composizione della famiglia:
- Se il testatore ha solo un figlio, la quota disponibile è 1/2.
- Se ha più figli, è 1/3.
- Se ha solo il coniuge, è 1/2.
- Se ha coniuge e figli, è 1/3.
- Se ha solo ascendenti, è 2/3.
LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA E AZIONE DI RIDUZIONE
Se il testatore lascia un testamento che viola le quote di riserva degli eredi legittimari, questi ultimi possono intraprendere un’azione di riduzione per ottenere la reintegrazione della propria quota ereditaria. L’azione di riduzione può essere esercitata contro:
- Disposizioni testamentarie che ledono la quota di legittima.
- Donazioni fatte in vita dal de cuius, che abbiano compromesso la quota spettante ai legittimari.
Questa azione può essere promossa entro 10 anni dall’apertura della successione. Se la lesione non può essere soddisfatta con i beni ereditari rimasti, i legittimari possono richiedere la collazione delle donazioni, cioè il rientro di beni donati agli altri eredi per riequilibrare le quote ereditarie.
IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO
Se il testamento lede i diritti dei legittimari, questi possono impugnarlo attraverso:
- Azione di riduzione per ottenere la quota di riserva.
- Azione di nullità o annullamento in caso di vizi di forma, incapacità del testatore, errore, dolo o violenza.
L’impugnazione deve essere fatta entro 10 anni dall’apertura della successione.
RINUNCIA ALLA QUOTA DI LEGITTIMA
Gli eredi legittimari possono rinunciare alla loro quota, ma solo dopo la morte del testatore. Qualsiasi rinuncia preventiva fatta in vita non ha valore legale in Italia. Tuttavia, è possibile stipulare accordi successori indiretti, come patti di famiglia, in cui alcuni eredi ricevono anticipatamente parte dell’eredità in cambio della rinuncia a future rivendicazioni.
RISERVA EREDITARIA
La riserva ereditaria è una garanzia per gli eredi più stretti, assicurando loro una parte dell’eredità anche contro la volontà del testatore. Per evitare problemi nella successione, è fondamentale redigere un testamento chiaro e conforme alla legge, evitando di ledere i diritti dei legittimari. In caso di dubbio, è sempre consigliabile consultare un notaio o un avvocato esperto in diritto successorio.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani