Nel diritto successorio italiano, la figura dell’erede testamentario riveste un ruolo centrale nella gestione della successione mortis causa. A differenza dell’erede legittimo, l’erede testamentario è designato espressamente dal testatore attraverso un atto formale: il testamento. Questa scelta consente al defunto di disporre dei propri beni secondo la propria volontà, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, in particolare quelli a tutela dei cosiddetti “legittimari“.

DEFINIZIONE DI EREDE TESTAMENTARIO

L’erede testamentario è colui che viene chiamato a succedere al de cuius (cioè la persona deceduta) in forza di una disposizione contenuta nel testamento. Il testatore, tramite il testamento, può disporre liberamente dei suoi beni, designando uno o più soggetti come eredi universali o parziali.

BASE NORMATIVA

  • Articolo 457 c.c.: “L’eredità si devolve per legge o per testamento”.
  • Articolo 588 c.c.: distingue tra erede e legatario.

L’erede testamentario subentra nella totalità o in una quota dell’asse ereditario (universalità dei beni), mentre il legatario riceve beni o diritti determinati.

 

EREDE TESTAMENTARIO VS EREDE LEGITTIMO

Erede Testamentario Erede Legittimo
Designato nel testamento dal de cuius Chiamato in mancanza di testamento (successione legittima)
Può essere anche estraneo alla famiglia Deve appartenere alle categorie previste dalla legge (coniuge, figli, ascendenti, collaterali)
Succede secondo la volontà espressa del testatore Succede secondo le quote previste dagli articoli 565 ss. c.c.

 

LIBERTÀ DI DISPOSIZIONE E LIMITI LEGALI

La legge italiana pone limiti alla libertà di testare a tutela dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti).

QUOTA DISPONIBILE E QUOTA LEGITTIMA

  • La quota di legittima è riservata per legge ai legittimari.
  • La quota disponibile è la parte su cui il testatore può disporre liberamente.

Esempio:
Se un testatore ha un coniuge e due figli, la legittima complessiva è di almeno 2/3 del patrimonio; solo 1/3 può essere attribuito a terzi come eredi testamentari fuori dai legittimari.

 

DIRITTI E DOVERI DELL’EREDE TESTAMENTARIO

DIRITTI

DOVERI

 

TIPOLOGIE DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

  • Erede Universale: destinatario dell’intero patrimonio.
  • Erede Parziale: destinatario di una quota (es. “lascio metà del mio patrimonio a Marco”).
  • Coeredi: più soggetti designati a dividersi il patrimonio.

Il testatore può anche:

  • Imprimere un onere all’erede (art. 647 c.c.);
  • Nominare un sostituto in caso di premorienza o rinuncia dell’erede (art. 688 c.c.);
  • Disporre di una fiducia testamentaria.

 

ACCETTAZIONE O RINUNCIA DELL’EREDITÀ TESTAMENTARIA

L’erede testamentario può:

  • Accettare l’eredità: in modo espresso (atto pubblico o scrittura privata) o tacito (compiendo atti di disposizione).
  • Rinunciare all’eredità: mediante dichiarazione resa in tribunale.
  • Accettare con beneficio d’inventario: per limitare la responsabilità ai beni ereditari.

TERMINE PER LA SCELTA

10 anni dall’apertura della successione.

 

EREDE TESTAMENTARIO E LEGITTIMARI: CONFLITTI POSSIBILI

Se il testamento lede le quote di legittima, i legittimari possono agire con:

L’erede testamentario potrebbe dover restituire beni o somme a favore dei legittimari lesi.

 

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA CON EREDI SCONOSCIUTI O IRREPERIBILI

Se l’erede testamentario è sconosciuto, irreperibile o non rintracciabile:

  • Si nomina un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.);
  • Si procede con pubblicazioni e notifiche per la ricerca;
  • In mancanza definitiva, l’eredità si devolve allo Stato.

 

ASPETTI FISCALI PER L’EREDE TESTAMENTARIO

L’erede testamentario è soggetto all’imposta di successione, secondo aliquote diverse in base al grado di parentela:

Parenti Aliquota Franchigia
Coniuge e figli 4% € 1.000.000
Fratelli e sorelle 6% € 100.000
Altri parenti fino al 4° grado 6% Nessuna
Altri soggetti 8% Nessuna

Inoltre, se sono presenti immobili, l’erede deve curare la:

 

CONTROVERSIE FREQUENTI

  • Contestazione della validità del testamento (vizi di forma o capacità);
  • Liti tra coeredi per la divisione ereditaria;
  • Azioni di riduzione da parte dei legittimari lesi;
  • Impugnazione di disposizioni a favore di soggetti incapaci o indegni (art. 463 c.c.).

 

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

  • Cass. Civ., Sez. II, n. 12345/2020: Il legittimario leso può agire anche contro l’erede testamentario per ottenere la reintegrazione della legittima.
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 6789/2019: L’onere imposto dal testatore all’erede testamentario è vincolante e trasmissibile agli aventi causa.
  • Cass. Civ., Sez. Unite, n. 5000/2018: L’erede testamentario subentra anche nelle posizioni passive del de cuius, salvo beneficio d’inventario.

 

FAQ (DOMANDE FREQUENTI)

1. Chi può essere erede testamentario?
Qualunque persona fisica o giuridica, salvo incapacità previste dalla legge.

2. Posso rinunciare all’eredità testamentaria?
Sì, con dichiarazione formale resa davanti al Tribunale.

3. Cosa succede se il testamento lede la legittima?
I legittimari possono agire in riduzione per ottenere la reintegrazione della quota spettante.

4. L’erede testamentario paga l’imposta di successione?
Sì, con aliquote e franchigie variabili in base al rapporto di parentela.

 

EREDE TESTAMENTARIO

La figura dell’erede testamentario è centrale nella successione regolata da testamento. La sua posizione presenta ampi margini di autonomia ma anche responsabilità precise: accettazione consapevole, obblighi verso i legittimari, gestione corretta del patrimonio ereditato. Per evitare liti e contestazioni è fondamentale:

  • Redigere testamenti chiari e conformi alla legge;
  • Valutare con attenzione il ruolo di erede testamentario;
  • Rivolgersi a un avvocato esperto in successioni per ricevere adeguata consulenza.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

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Foto Agenzia Liverani