La disposizione testamentaria rappresenta il cuore dell’atto di ultima volontà, ossia il contenuto tipico ed essenziale del testamento. Essa consente al testatore di determinare la destinazione dei propri beni e rapporti patrimoniali per il tempo successivo alla sua morte. Il diritto delle successioni si fonda sul principio della libertà testamentaria (art. 587 c.c.), temperato tuttavia da limiti inderogabili posti a tutela di determinati soggetti (i legittimari) e dell’ordine pubblico. L’istituto della disposizione testamentaria coinvolge una pluralità di norme e principi, tanto di diritto sostanziale quanto di natura formale, che meritano di essere esaminati con attenzione per comprendere appieno la portata e gli effetti di ogni volontà espressa nel testamento.
NOZIONE E NATURA GIURIDICA DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
Per disposizione testamentaria si intende qualsiasi manifestazione di volontà contenuta nel testamento con la quale il testatore istituisce eredi, legatari o impartisce ordini con effetti dopo la sua morte.
CARATTERI ESSENZIALI DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
- Unilateralità: proviene esclusivamente dal testatore;
- Non recettizia: non necessita di accettazione da parte dei beneficiari per la sua validità (fatta salva l’accettazione dell’eredità o del legato per produrre effetti);
- Revocabilità: il testatore può sempre revocarla o modificarla fino alla morte (art. 679 c.c.);
- Effetto post mortem: ha efficacia solo con la morte del testatore.
OGGETTO DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
La disposizione può riguardare:
- Beni patrimoniali (diritti reali, crediti, quote societarie, ecc.);
- Attribuzioni di natura non patrimoniale (nomina di tutori, riconoscimenti di figli);
- Obblighi o oneri imposti agli eredi o ai legatari.
CLASSIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
La dottrina e la giurisprudenza distinguono le disposizioni testamentarie in diverse tipologie.
DISPOSIZIONE A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE
- Disposizioni a titolo universale (istituzione di erede): il beneficiario succede nell’intero patrimonio o in una quota di esso (art. 588 c.c.);
- Disposizioni a titolo particolare (legato): attribuiscono un bene o diritto determinato.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI
- Patrimoniali: attribuzioni di beni o diritti (es. immobili, somme di denaro, azioni);
- Non patrimoniali: disposizioni riguardanti vicende della persona o rapporti familiari (es. nomina di un tutore, riconoscimento di figlio naturale).
DISPOSIZIONI SEMPLICI E SOGGETTE A CONDIZIONE O TERMINE
- Semplici: immediatamente efficaci alla morte del testatore;
- Condizionate o a termine (artt. 634 ss. c.c.): efficaci solo al verificarsi di un evento futuro e incerto (condizione) o a una data predeterminata (termine).
DISPOSIZIONI MODALI (CON ONERE)
- Il testatore può imporre un onere (modus) all’erede o al legatario (art. 647 c.c.), ad esempio l’obbligo di curare una persona o destinare parte dell’eredità a opere di beneficenza.
REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
Affinché una disposizione testamentaria sia valida, deve rispettare determinati requisiti.
SOGGETTIVI
- Capacità di testare (art. 591 c.c.): il testatore deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere;
- Capacità di ricevere (art. 600 ss. c.c.): il beneficiario non deve rientrare nelle categorie incapaci (es. notaio rogante, testimoni).
OGGETTIVI
- L’oggetto deve essere possibile, lecito e determinabile (art. 588 c.c.);
- Il contenuto non deve violare norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume.
FORMALI
- La disposizione deve risultare da un testamento valido nella forma prevista dalla legge (olografo, pubblico, segreto).
LIMITI ALLA LIBERTÀ DI DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
LIMITI LEGALI
- Riserva ai legittimari (art. 536 ss. c.c.): il testatore non può privare legittimari (coniuge, figli, ascendenti) della loro quota di riserva;
- Le disposizioni lesive sono soggette a riduzione su azione dei legittimari.
LIMITI DI ORDINE PUBBLICO
- Sono nulle le disposizioni contrarie alla legge, ai diritti fondamentali o alla morale (es. istituzione a favore di un soggetto indeterminato o illecito).
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ATIPICHE
Alcuni atti particolari si configurano come disposizioni testamentarie anomale:
- Disposizione fiduciaria: il testatore affida a un erede l’incarico di trasferire beni a terzi;
- Disposizioni istitutive di fondazione (art. 14 c.c.): vincolano beni per scopi sociali o filantropici;
- Testamento con clausola di sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.): rara ipotesi ammessa solo a favore di figli interdetti.
EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
- Le disposizioni testamentarie producono effetti solo alla morte del testatore;
- Possono essere soggette a revoca (espressa o tacita);
- Si distinguono dagli atti inter vivos, che producono effetti immediati.
INVALIDITÀ DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
Le disposizioni testamentarie possono essere:
- Nulle: se contrarie alla legge (es. testamento privo di forma scritta);
- Annullabili: per vizi della volontà o incapacità naturale;
- Inefficaci: per sopravvenienze (es. alienazione del bene oggetto di legato).
PROBLEMATICHE E QUESTIONI CONTROVERSE IN TEMA DI DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
DISPOSIZIONI GENERICHE O INDETERMINATE
Se il bene oggetto della disposizione non è identificabile, la disposizione può essere dichiarata nulla per indeterminatezza.
DISPOSIZIONI IN FAVORE DI PERSONE FUTURE O NON NASCITURE
Ammesse solo se riferite a persone già concepite o alla prima generazione futura (art. 462 c.c.).
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE FIDUCIARIE O SEGRETE
Le c.d. “disposizioni fiduciarie” sollevano dubbi circa la loro validità se non rispondenti alla forma richiesta per i testamenti.
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE E SUCCESSIONE NECESSARIA
L’ordinamento tutela la quota di riserva spettante ai legittimari, che possono agire con:
- Azione di riduzione (art. 554 c.c.) per reintegrare la quota lesiva;
- Azione di restituzione (art. 563 c.c.) verso terzi acquirenti dei beni lesivi.
DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA NEL TESTAMENTO CONDIVISO O RECIPROCO
In Italia sono vietati il testamento congiuntivo e quello reciproco (art. 602 c.c.), per cui ogni testatore deve esprimere volontà individuale e autonoma.
DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA
La disposizione testamentaria è l’elemento centrale della successione testamentaria e riflette in modo diretto la volontà privata del de cuius, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento. La sua esatta redazione, l’adeguata qualificazione giuridica e il corretto bilanciamento con i diritti dei legittimari e dei terzi sono elementi essenziali per garantire la certezza dei rapporti successori e prevenire liti ereditarie.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani