La disposizione testamentaria rappresenta il cuore dell’atto di ultima volontà, ossia il contenuto tipico ed essenziale del testamento. Essa consente al testatore di determinare la destinazione dei propri beni e rapporti patrimoniali per il tempo successivo alla sua morte. Il diritto delle successioni si fonda sul principio della libertà testamentaria (art. 587 c.c.), temperato tuttavia da limiti inderogabili posti a tutela di determinati soggetti (i legittimari) e dell’ordine pubblico. L’istituto della disposizione testamentaria coinvolge una pluralità di norme e principi, tanto di diritto sostanziale quanto di natura formale, che meritano di essere esaminati con attenzione per comprendere appieno la portata e gli effetti di ogni volontà espressa nel testamento.

NOZIONE E NATURA GIURIDICA DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

Per disposizione testamentaria si intende qualsiasi manifestazione di volontà contenuta nel testamento con la quale il testatore istituisce eredi, legatari o impartisce ordini con effetti dopo la sua morte.

CARATTERI ESSENZIALI DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

  • Unilateralità: proviene esclusivamente dal testatore;
  • Non recettizia: non necessita di accettazione da parte dei beneficiari per la sua validità (fatta salva l’accettazione dell’eredità o del legato per produrre effetti);
  • Revocabilità: il testatore può sempre revocarla o modificarla fino alla morte (art. 679 c.c.);
  • Effetto post mortem: ha efficacia solo con la morte del testatore.

OGGETTO DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

La disposizione può riguardare:

  • Beni patrimoniali (diritti reali, crediti, quote societarie, ecc.);
  • Attribuzioni di natura non patrimoniale (nomina di tutori, riconoscimenti di figli);
  • Obblighi o oneri imposti agli eredi o ai legatari.

 

CLASSIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

La dottrina e la giurisprudenza distinguono le disposizioni testamentarie in diverse tipologie.

DISPOSIZIONE A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE

  • Disposizioni a titolo universale (istituzione di erede): il beneficiario succede nell’intero patrimonio o in una quota di esso (art. 588 c.c.);
  • Disposizioni a titolo particolare (legato): attribuiscono un bene o diritto determinato.

DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI

  • Patrimoniali: attribuzioni di beni o diritti (es. immobili, somme di denaro, azioni);
  • Non patrimoniali: disposizioni riguardanti vicende della persona o rapporti familiari (es. nomina di un tutore, riconoscimento di figlio naturale).

DISPOSIZIONI SEMPLICI E SOGGETTE A CONDIZIONE O TERMINE

  • Semplici: immediatamente efficaci alla morte del testatore;
  • Condizionate o a termine (artt. 634 ss. c.c.): efficaci solo al verificarsi di un evento futuro e incerto (condizione) o a una data predeterminata (termine).

DISPOSIZIONI MODALI (CON ONERE)

  • Il testatore può imporre un onere (modus) all’erede o al legatario (art. 647 c.c.), ad esempio l’obbligo di curare una persona o destinare parte dell’eredità a opere di beneficenza.

 

REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

Affinché una disposizione testamentaria sia valida, deve rispettare determinati requisiti.

SOGGETTIVI

  • Capacità di testare (art. 591 c.c.): il testatore deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere;
  • Capacità di ricevere (art. 600 ss. c.c.): il beneficiario non deve rientrare nelle categorie incapaci (es. notaio rogante, testimoni).

OGGETTIVI

  • L’oggetto deve essere possibile, lecito e determinabile (art. 588 c.c.);
  • Il contenuto non deve violare norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume.

FORMALI

  • La disposizione deve risultare da un testamento valido nella forma prevista dalla legge (olografo, pubblico, segreto).

 

LIMITI ALLA LIBERTÀ DI DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

LIMITI LEGALI

  • Riserva ai legittimari (art. 536 ss. c.c.): il testatore non può privare legittimari (coniuge, figli, ascendenti) della loro quota di riserva;
  • Le disposizioni lesive sono soggette a riduzione su azione dei legittimari.

LIMITI DI ORDINE PUBBLICO

  • Sono nulle le disposizioni contrarie alla legge, ai diritti fondamentali o alla morale (es. istituzione a favore di un soggetto indeterminato o illecito).

 

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ATIPICHE

Alcuni atti particolari si configurano come disposizioni testamentarie anomale:

  • Disposizione fiduciaria: il testatore affida a un erede l’incarico di trasferire beni a terzi;
  • Disposizioni istitutive di fondazione (art. 14 c.c.): vincolano beni per scopi sociali o filantropici;
  • Testamento con clausola di sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.): rara ipotesi ammessa solo a favore di figli interdetti.

 

EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

  • Le disposizioni testamentarie producono effetti solo alla morte del testatore;
  • Possono essere soggette a revoca (espressa o tacita);
  • Si distinguono dagli atti inter vivos, che producono effetti immediati.

 

INVALIDITÀ DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

Le disposizioni testamentarie possono essere:

  • Nulle: se contrarie alla legge (es. testamento privo di forma scritta);
  • Annullabili: per vizi della volontà o incapacità naturale;
  • Inefficaci: per sopravvenienze (es. alienazione del bene oggetto di legato).

 

PROBLEMATICHE E QUESTIONI CONTROVERSE IN TEMA DI DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

DISPOSIZIONI GENERICHE O INDETERMINATE

Se il bene oggetto della disposizione non è identificabile, la disposizione può essere dichiarata nulla per indeterminatezza.

DISPOSIZIONI IN FAVORE DI PERSONE FUTURE O NON NASCITURE

Ammesse solo se riferite a persone già concepite o alla prima generazione futura (art. 462 c.c.).

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE FIDUCIARIE O SEGRETE

Le c.d. “disposizioni fiduciarie” sollevano dubbi circa la loro validità se non rispondenti alla forma richiesta per i testamenti.

 

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE E SUCCESSIONE NECESSARIA

L’ordinamento tutela la quota di riserva spettante ai legittimari, che possono agire con:

  • Azione di riduzione (art. 554 c.c.) per reintegrare la quota lesiva;
  • Azione di restituzione (art. 563 c.c.) verso terzi acquirenti dei beni lesivi.

 

DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA NEL TESTAMENTO CONDIVISO O RECIPROCO

In Italia sono vietati il testamento congiuntivo e quello reciproco (art. 602 c.c.), per cui ogni testatore deve esprimere volontà individuale e autonoma.

 

DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

La disposizione testamentaria è l’elemento centrale della successione testamentaria e riflette in modo diretto la volontà privata del de cuius, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento. La sua esatta redazione, l’adeguata qualificazione giuridica e il corretto bilanciamento con i diritti dei legittimari e dei terzi sono elementi essenziali per garantire la certezza dei rapporti successori e prevenire liti ereditarie.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

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Foto Agenzia Liverani