La convivenza more uxorio, o convivenza di fatto, rappresenta una forma di relazione affettiva e stabile tra due persone non unite da matrimonio né da unione civile. Questo tipo di rapporto, sempre più diffuso nella società contemporanea, ha ricevuto un progressivo riconoscimento giuridico, soprattutto con la legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica delle convivenze di fatto in Italia.

DEFINIZIONE E NATURA DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO

COS’È LA CONVIVENZA MORE UXORIO

La convivenza more uxorio è una relazione stabile e duratura tra due persone, caratterizzata da:

  • comunione di vita e di affetti;
  • coabitazione;
  • reciprocità di diritti e doveri morali e materiali, analoghi a quelli di una coppia coniugata, ma senza il vincolo legale del matrimonio.

EVOLUZIONE STORICA

Tradizionalmente ignorata o vista con sospetto dal diritto, la convivenza di fatto è stata per lungo tempo priva di riconoscimento giuridico, relegata a fenomeno socialmente tollerato ma senza effetti legali. Solo a partire dagli anni ’90 la giurisprudenza e il legislatore hanno cominciato a colmare questo vuoto, culminando nella legge Cirinnà.

 

LEGGE N. 76/2016: DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO

La legge n. 76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto per la prima volta una distinzione tra:

  • Unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • Convivenze di fatto tra persone etero o omosessuali.

REQUISITI DELLA CONVIVENZA

Secondo la legge, sono conviventi di fatto due persone:

  • Maggiorenni;
  • Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • Non vincolate da rapporti di matrimonio, unione civile o parentela fino al secondo grado.

La convivenza può essere formalizzata con:

  • Dichiarazione anagrafica presso il Comune di residenza;
  • Contratto di convivenza, con effetti patrimoniali.

 

DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI

DIRITTI PERSONALI

I conviventi di fatto godono di numerosi diritti:

  • Assistenza reciproca in ambito sanitario: ciascuno può assistere l’altro e accedere alle informazioni sanitarie, anche in assenza di parentela;
  • Designazione come rappresentante in caso di incapacità per scelte sanitarie o donazione di organi;
  • Diritto di visita in carcere;
  • Diritto di partecipare al funerale e alla sepoltura del partner.

DIRITTI PATRIMONIALI

  • Diritto di continuare a vivere nella casa familiare in caso di decesso del partner proprietario (se convivente da almeno 2 anni o da almeno 3 con figli);
  • Subentro nel contratto di locazione (art. 1, comma 42, legge 76/2016);
  • Obbligo di contribuire ai bisogni comuni, proporzionalmente alle capacità di ciascuno.

 

CONTRATTO DI CONVIVENZA

NATURA E CONTENUTO

Il contratto di convivenza è uno strumento che regola i rapporti patrimoniali tra conviventi, da stipularsi in forma scritta e con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Può contenere:

  • Modalità di contribuzione alle spese comuni;
  • Gestione dei beni acquistati in comune;
  • Regole sulla casa familiare;
  • Criteri per l’eventuale divisione dei beni in caso di cessazione della convivenza.

NULLITÀ E INEFFICACIA

Il contratto è nullo se:

  • È stipulato da soggetti non conviventi di fatto;
  • Contrasta con norme imperative o l’ordine pubblico;
  • Contiene patti successori, vietati tra non coniugi.

 

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO

SCIOGLIMENTO DELLA CONVIVENZA

La convivenza si scioglie:

  • Per volontà unilaterale o comune delle parti;
  • Per morte di uno dei partner;
  • Per matrimonio o unione civile di uno dei due con terzi.

Non è prevista alcuna procedura formale obbligatoria (salvo eventuali comunicazioni anagrafiche o risoluzione del contratto di convivenza).

CONSEGUENZE PATRIMONIALI

In assenza di contratto:

  • Ogni convivente conserva la titolarità dei propri beni;
  • I beni acquistati insieme si presumono in comproprietà pro quota, salvo prova contraria;
  • Non esistono automatismi come la comunione legale dei beni.

Tuttavia, la giurisprudenza riconosce azioni di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) e indennizzi per il lavoro prestato nell’interesse dell’altro convivente.

 

FIGLI NATI NELLA CONVIVENZA MORE UXORIO

STATUS GIURIDICO

I figli nati da conviventi hanno lo stesso status dei figli nati nel matrimonio, secondo il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla riforma della filiazione (l. 219/2012).

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale congiuntamente, anche in caso di separazione o fine della convivenza.

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO

In caso di cessazione della convivenza:

 

SUCCESSIONE E MANCANZA DI DIRITTI EREDITARI

I conviventi non hanno diritti successori l’uno sull’altro in assenza di testamento. Il partner superstite non è erede legittimo.

TUTELA MEDIANTE TESTAMENTO

È possibile:

  • Nominare il partner erede o legatario;
  • Attribuirgli la casa, un bene specifico o un vitalizio.

Attenzione però ai limiti delle quote di legittima (in presenza di figli, coniuge o genitori).

 

CONFRONTO TRA CONVIVENZA, MATRIMONIO E UNIONE CIVILE

Aspetto Matrimonio Unione Civile Convivenza di Fatto
Fonte giuridica Codice Civile Legge 76/2016 Legge 76/2016
Obbligo reciproco di assistenza Sì (in forma limitata)
Comunione dei beni Sì (se non esclusa) Sì (se non esclusa) Solo con contratto
Successione legittima No
Adozione Sì (solo in casi particolari) No (solo singolarmente)
Obblighi patrimoniali alla cessazione Sì (assegno divorzile) Solo se pattuiti o con azioni civili

 

GIURISPRUDENZA E PRSSI RILEVANTE IN MATERIA DI CONVIVENZA MORE UXORIO

  • Cass. civ. n. 17971/2015: riconosce la convivenza come forma di “vita familiare” tutelata anche in ambito successorio in alcuni casi particolari.
  • Cass. civ. n. 11320/2020: ribadisce che la convivenza more uxorio può dar luogo a obblighi risarcitori in caso di ingiusto arricchimento.
  • Trib. Milano, 2023: riconosce l’assegnazione della casa familiare al convivente collocatario dei figli anche senza titolo di proprietà.

 

CONVIVENZA MORE UXORIO

La convivenza more uxorio rappresenta una realtà giuridicamente rilevante e socialmente consolidata. Sebbene non sia equiparata al matrimonio né all’unione civile, il legislatore ha previsto forme di tutela sempre più ampie per i conviventi, soprattutto in materia di diritti personali, patrimoniali e genitoriali. Tuttavia, restano significative differenze, in particolare in ambito successorio, fiscale e previdenziale. Per questo motivo, è opportuno che le coppie di fatto valutino attentamente la possibilità di regolare i loro rapporti tramite contratti di convivenza o atti testamentari, per garantire certezza e tutela reciproca.

 

****

Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani