L’assegnazione della casa coniugale è uno dei temi più delicati e complessi che emergono nelle vicende di separazione e divorzio. Il legislatore italiano, attraverso una normativa articolata e l’intervento costante della giurisprudenza, ha cercato di bilanciare gli interessi delle parti in conflitto con la necessità di tutela dei figli minorenni o non economicamente autosufficienti.

NOZIONE DI CASA CONIUGALE

La “casa coniugale” è il luogo in cui la famiglia ha vissuto stabilmente durante la convivenza matrimoniale, dove si è svolta la vita familiare e affettiva. Può trattarsi di un immobile in proprietà di uno solo dei coniugi, di entrambi, o anche in affitto. L’attribuzione della casa coniugale, in caso di crisi del rapporto, non dipende dalla titolarità del bene, ma da finalità di tutela.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE DOPO SEPARAZIONE O DIVORZO

La disciplina dell’assegnazione della casa coniugale si rinviene principalmente nell’art. 337-sexies del Codice Civile, introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013, che ha sostituito l’abrogato art. 155-quater c.c., nonché nella Legge sul divorzio (L. 898/1970) e nel Codice di procedura civile per quanto riguarda l’esecuzione e i provvedimenti giudiziali.

Art. 337-sexies c.c.: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.”

 

FINALITÀ DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: TUTELA DELLA PROLE

Il criterio principale che guida il giudice nell’assegnazione della casa familiare è l’interesse superiore del minore. Questo significa che l’immobile viene assegnato, di norma, al genitore presso cui i figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) sono collocati in via prevalente. L’assegnazione ha dunque una funzione assistenziale e protettiva: consentire ai figli di continuare a vivere nel proprio ambiente, per garantire stabilità affettiva e relazionale.

COSA ACCADE IN ASSENZA DI FIGLI?

In assenza di figli minorenni o economicamente non autosufficienti, non opera l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale. In tal caso, la casa segue le regole ordinarie sulla proprietà o sul contratto di locazione. Il coniuge non titolare potrà essere invitato a lasciare l’immobile, salvo diversi accordi.

 

TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE E ASSEGNAZIONE

Un aspetto rilevante riguarda il rapporto tra assegnazione della casa e titolarità del bene.

  • Casa di proprietà esclusiva di un coniuge: l’altro coniuge può comunque vedersi assegnare l’immobile, se collocatario dei figli.
  • Casa in comproprietà: l’immobile può essere assegnato ad uno dei due, ma la comproprietà continua a sussistere; l’altro avrà diritto a un’indennità d’uso, se richiesta.
  • Casa in locazione: il contratto viene automaticamente trasferito all’assegnatario, anche se non intestatario, ai sensi dell’art. 6 L. 392/1978.

 

NATURA GIURUDICA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

La giurisprudenza prevalente ritiene che l’assegnazione abbia natura assistenziale e non patrimoniale, non incide sul diritto di proprietà né lo trasferisce. Il provvedimento giudiziale ha effetti opponibili ai terzi, se trascritto nei registri immobiliari, secondo l’art. 2643 c.c.

 

DURATA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

L’assegnazione della casa coniugale non è definitiva. Essa può cessare in caso di:

  • maggior età o autosufficienza economica dei figli;
  • nuova convivenza more uxorio o matrimonio dell’assegnatario, che fa venir meno il legame con l’habitat familiare;
  • modifica delle condizioni di affidamento dei figli, con eventuale cambio del collocamento prevalente;
  • alienazione o esecuzione forzata sull’immobile, da parte di terzi creditori (entro certi limiti).

 

USO ESCLUSIVO DELLA CASA CONIUGALE E I SUOI LIMITI

L’assegnazione conferisce all’assegnatario un diritto personale di godimento, non trasmissibile né cedibile. Non può sublocare l’immobile né utilizzarlo per attività estranee alla funzione abitativa. In caso di abuso, l’altro coniuge può chiedere la revoca del provvedimento.

 

RAPPORTI ECONOMICI COLLEGATI ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

INDENNITÀ D’USO

Il coniuge non assegnatario non ha diritto automatico a un’indennità per la perdita del godimento della casa, a meno che ne faccia specifica richiesta e la situazione lo giustifichi (es. comproprietà).

SPESE CONDOMINIALI E MANUTENZIONE

 

CONTRASTO TRA ASSEGNAZIONE E DIRITTO REALE

In alcuni casi, può nascere un conflitto tra il diritto del coniuge assegnatario e il diritto reale di terzi. È questo il caso della vendita della casa a un terzo da parte del proprietario. Se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto nei registri immobiliari, il terzo acquirente ne è vincolato. Altrimenti, può ottenere il rilascio dell’immobile.

 

REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento può essere modificato o revocato in ogni momento se mutano le condizioni che ne hanno giustificato l’adozione. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coniugi, al giudice competente, nel procedimento di separazione, divorzio o revisione.

 

ASSEGNAZIONE IN SEDE CONSENSUALE

Le parti, in sede di separazione o divorzio consensuale, possono pattuire liberamente l’assegnazione della casa. Tali accordi devono però essere approvati dal giudice, il quale verifica la conformità all’interesse dei figli.

 

GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente chiarito alcuni punti fondamentali:

  • Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196: l’assegnazione della casa familiare ha natura di tutela della prole e può essere concessa anche se il genitore assegnatario non è titolare di diritti reali sull’immobile.
  • Cass. civ. Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22046: la convivenza more uxorio dell’assegnatario può comportare la revoca dell’assegnazione.
  • Cass. civ. Sez. Unite, 29 luglio 2021, n. 21970: il provvedimento di assegnazione è opponibile ai terzi solo se trascritto nei registri immobiliari.

 

ASPETTI FISCALI DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

L’assegnazione della casa familiare non comporta il trasferimento di proprietà e non è soggetta ad imposte. Tuttavia:

  • il coniuge assegnatario non perde l’agevolazione “prima casa”, se proprietario;
  • il coniuge non assegnatario può richiedere la detrazione degli interessi passivi del mutuo solo se continua a contribuire al pagamento e ha titolo di proprietà.

 

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE DOPO SEPARAZIONE O DIVORZIO

L’assegnazione della casa coniugale rappresenta un istituto di fondamentale importanza per garantire la tutela dei figli nel contesto della crisi familiare. Il principio guida resta l’interesse del minore, cui ogni altro diritto – anche quello dominicale – deve cedere il passo. È essenziale affrontare con consapevolezza e assistenza qualificata ogni fase del procedimento, in modo da contemperare le esigenze familiari, i diritti patrimoniali e il rispetto degli obblighi genitoriali.

 

****

Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani