QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA CUSTODIA DEI FIGLI
RESPONSABILITÀ GENITORIALE (EX “PATRIA POTESTÀ)
In Italia la responsabilità genitoriale, entrambi i genitori la esercitano congiuntamente anche dopo separazione o divorzio, e si basa sul principio di bigenitorialità: il minore ha il diritto a rapporti equilibrati con entrambi.
LEGGE 54/2006 E PRINCIPIO DI BIGENITORIALITÀ
Con la legge n. 54/2006, si è sancito che il figlio deve mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore: il giudice valuta prioritariamente la possibilità dell’affidamento condiviso.
TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO
AFFIDAMENTO CONDIVISO (MODELLO ORDINARIO)
- Entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale; decidono insieme sulle scelte importanti (salute, istruzione, residenza).
- Il collocamento definisce dove il figlio risiede abitualmente (genitore collocatario) e il tempo che trascorre con il non collocatario.
- Le modalità possono variare: alternanza settimanale, weekend, festivi, periodi di vacanza.
- Il mantenimento è proporzionato a reddito, esigenze del minore, tenore di vita precedente, tempi di permanenza ed impegni genitoriali.
VANTAGGI E CRITICITÀ
- Promuove il rapporto con entrambi i genitori (principio di “co‑parenting”).
- Se applicato con equilibrio, garantisce stabilità emotiva ai figli.
- In pratica però, l’affidamento principale tende ad andare alla madre in circa il 90 % dei casi.
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO (ECCEZIONE)
Il giudice può attribuire ad un solo genitore la responsabilità esclusiva nei casi in cui si dimostri che la convivenza condivisa arrechi pregiudizio al minore (violenza, negligenza, ostacolo alla relazione). Art. 337 quater c.c. stabilisce che l’affidamento esclusivo non elimina i diritti del non affidatario, salvo casi gravi.
GIUDIZIO DEL GIUDICE: CRITERI E PROCEDURA
ASCOLTO DEL MINORE
I figli sopra i 12 anni — e anche più giovani se capaci di discernimento — devono essere ascoltati prima che il giudice decida .
CRITERI DECISIONALI
Il giudice valuta:
- Interesse morale e materiale del minore
- Capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio
- Interesse a mantenere rapporti con ascendenti
- Disponibilità di residenza stabile (casa familiare)
REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI
I provvedimenti di affido e mantenimento possono essere riveduti in qualsiasi momento in caso di mutamento delle condizioni .
DIRITTO DI VISITA E COLLOCAMENTO
- Indica giorni, orari e modalità (pernottamenti, festività, vacanze) del genitore non collocatario.
- Viene sempre garantito, salvo casi in cui costituisca un danno per il minore .
- I tribunali stanno favorendo regimi più estesi, anche per bambini piccoli.
MANTENIMENTO
- Il contributo è proporzionale al reddito e basato su esigenze del minore, tenore di vita precedente e tempi di permanenza.
- Può essere stabilito tramite assegno periodico o mantenimento diretto.
- Anche in presenza di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario contribuisce al mantenimento.
- L’obbligo può estendersi ai figli maggiorenni non economicamente autonomi.
MEDIAZIONE FAMILIARE
Viene spesso incoraggiata nelle separazioni per favorire intese su affido, mantenimento e collocamento dei figli, con un mediatore terzo che facilita l’accordo.
CUSTODIA DEI FIGLI E RACCOMANDAZIONI
- Prevalenza dell’affidamento condiviso: la regola salvo eccezioni.
- Responsabilità genitoriale condivisa: i genitori decidono insieme su questioni fondamentali.
- Accordi personalizzati: collocamento e mantenimento modulati secondo le esigenze del minore.
- Revisione dei provvedimenti: possibilità di adattamento in caso di cambiamenti nel tempo.
- Valore della mediazione: strumento utile per accordi duraturi e centrati sull’interesse del figlio.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.
Foto Agenzia Liverani