Quando due coniugi si separano, la regolamentazione dei rapporti economici assume una centralità cruciale. Tra le situazioni più complesse vi è quella in cui i coniugi abbiano contratto un mutuo cointestato per l’acquisto della casa familiare. La separazione, però, non scioglie automaticamente gli obblighi assunti verso la banca, né elimina le reciproche responsabilità patrimoniali.

COS’È UN MUTUO COINTESTATO

Un mutuo cointestato è un contratto sottoscritto da due (o più) soggetti, solitamente i coniugi, che si impegnano in solido con la banca a rimborsare il capitale e gli interessi dovuti. La cointestazione implica:

  • Responsabilità solidale verso la banca (ciascuno è obbligato per l’intero);
  • Possibile cointestazione anche della proprietà dell’immobile.

Nel momento in cui interviene una separazione personale, sorgono due piani da analizzare:

  • Il rapporto interno tra i coniugi (chi deve continuare a pagare?);
  • Il rapporto esterno con la banca (chi è obbligato a versare le rate?).

 

SEPARAZIONE E OBBLIGO VERSO LA BANCA

La separazione non incide sul contratto di mutuo in essere con la banca. Il contratto resta valido e vincolante per entrambi i coniugi.

OBBLIGAZIONE SOLIDALE

Quando il mutuo è cointestato:

  • Entrambi i coniugi sono debitori solidali verso l’istituto bancario;
  • La banca può agire contro uno solo dei due per l’intero importo delle rate non pagate;
  • Chi paga più della propria quota può rivalersi sull’altro in sede di rapporti interni.

Cass. Civ. n. 1326/2019: “Nel contratto di mutuo cointestato con obbligazione solidale, l’adempimento da parte di uno dei condebitori non estingue l’obbligo dell’altro, salvo rivalsa interna.”

 

PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE E ASSEGNAZIONE DELLA CASA

PROBLEMA DELLA CASA FAMILIARE

In sede di separazione, la casa può essere:

  • Assegnata a uno dei due coniugi (in presenza di figli minorenni o non autosufficienti);
  • Venduta con il consenso di entrambi;
  • Mantenuta in comunione, ma con modifiche nell’uso.

L’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. non incide sulla titolarità dell’immobile, né modifica l’obbligo di pagamento del mutuo. Se la casa è assegnata alla madre con figli, ma il mutuo è pagato da entrambi, l’usufrutto dell’immobile spetta alla madre, ma entrambi restano debitori della banca.

PROPRIETÀ E QUOTE

Se l’immobile è in comproprietà:

  • Ciascuno è titolare della sua quota;
  • L’eventuale vendita richiede il consenso di entrambi;
  • È possibile cedere la propria quota all’altro coniuge mediante atto notarile (eventualmente con accollo del mutuo).

 

SOLUZIONI NEGOZIALI DOPO LA SEPARAZIONE

Per evitare conflitti, i coniugi possono regolamentare contrattualmente i rapporti relativi al mutuo.

ACCOLLO INTERNO DEL MUTUO

Uno dei due coniugi può assumere l’onere esclusivo del mutuo tramite accordo interno (non opponibile alla banca, se non accetta).

TIPI DI ACCOLLO

  • Accollo cumulativo: il coniuge accollante si aggiunge all’altro;
  • Accollo liberatorio: la banca libera uno dei coniugi dall’obbligo (raro);
  • Accollo interno: rileva solo tra le parti, non per la banca.

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

I coniugi possono:

  • Vendere l’immobile a terzi e estinzione anticipata del mutuo;
  • Uno acquista la quota dell’altro e subentra nel mutuo (previa autorizzazione bancaria);
  • Trasformare la comproprietà in proprietà esclusiva di uno dei due, con eventuale conguaglio economico.

In tutti i casi, la banca deve approvare il subentro del mutuatario unico, valutando reddito e garanzie.

 

CASA FAMILIARE ASSEGNATA E CONSEGUENZE SUL MUTUO

CHI PAGA LE RATE?

In assenza di accordi diversi:

  • Entrambi i cointestatari devono continuare a pagare le rate;
  • Il fatto che uno continui ad abitare l’immobile non lo esonera;
  • Chi paga per intero può chiedere rimborso della metà.

Cass. Civ. n. 14951/2018: “Il coniuge che paga integralmente le rate del mutuo per l’abitazione familiare in comproprietà può ottenere dall’altro il rimborso pro quota, anche se non vi sia stato un accordo espresso”.

 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Nel contesto della separazione giudiziale, il tribunale può:

  • Assegnare la casa familiare a uno dei due (in presenza di figli minori);
  • Stabilire che un coniuge continui a versare l’intero mutuo (es. a titolo di mantenimento indiretto);
  • Disporre forme di rimborso o compensazione in sede patrimoniale.

Tuttavia, il giudice non può modificare il contratto di mutuo, né imporre modifiche alla banca.

 

FISCO E DETRAZIONI FISCALI

Il mutuatario che paga le rate del mutuo ha diritto a detrazioni IRPEF sugli interessi passivi, purché:

  • L’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • Il pagamento sia tracciabile e documentato;
  • Sussista un titolo di proprietà o di assegnazione.

Nel caso di separazione:

  • Il coniuge assegnatario della casa può detrarre gli interessi solo se è intestatario del mutuo;
  • Il coniuge non assegnatario, pur pagando, non può sempre detrarre, salvo casi specifici.

 

COSA SUCCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO

Se uno dei due coniugi smette di pagare:

  • La banca può agire contro entrambi;
  • Si rischia l’iscrizione a sofferenza nella centrale rischi;
  • Il coniuge adempiente può ottenere regresso nei confronti dell’altro.

In casi gravi, può essere avviata l’esecuzione forzata sull’immobile o sui beni personali.

 

SEPARAZIONE E MUTUO NON COINTESTATO

Quando il mutuo è intestato a uno solo dei coniugi, ma l’altro ha partecipato al pagamento o alla ristrutturazione, potrebbe sorgere:

  • Un credito nei confronti del coniuge intestatario;
  • Una richiesta di restituzione o indennizzo in sede di separazione;
  • Una pretesa compartecipativa basata sul contributo indiretto (da valutare in giudizio).

 

CONVIVENTI E MUTUO COINTESTATO

Le regole sopra esposte si applicano anche alle convivenze more uxorio, con alcune differenze:

  • Non esistono automatismi legali sull’assegnazione della casa;
  • Tutto si gioca sul titolo di proprietà e sui rapporti contrattuali;
  • È fondamentale stipulare accordi scritti in sede di convivenza (es. contratto di convivenza).

 

SEPARAZIONE E MUTUO COINTESTATO

La separazione con mutuo cointestato richiede una gestione attenta e consapevole degli aspetti giuridici, patrimoniali e fiscali.

PUNTI CHIAVE

  • La separazione non modifica l’obbligo di rimborso del mutuo verso la banca;
  • È possibile regolare i rapporti interni tra i coniugi con accordi specifici (accollo, vendita, assegnazione);
  • Il giudice può regolare l’uso della casa, ma non incidere sul contratto bancario;
  • Occorre distinguere tra obbligo contrattuale verso la banca e ripartizione degli oneri tra ex coniugi;
  • In caso di disaccordo, si può ricorrere alla mediazione familiare o al giudice.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani