Nel diritto successorio italiano, il concetto di passivo ereditario riveste un ruolo di primo piano. Quando si apre una successione, ciò che si trasmette agli eredi non è soltanto il complesso dei beni, dei diritti e dei rapporti attivi del de cuius (il cosiddetto “attivo ereditario”), ma anche il complesso delle obbligazioni e dei debiti facenti capo al defunto al momento della morte, ossia il “passivo ereditario”. Il passivo ereditario ha rilevanza sotto molteplici profili:
- Fiscale (per la determinazione dell’imposta di successione);
- Civilistico (per il bilanciamento tra attivo e passivo e la scelta dell’accettazione o della rinuncia);
- Gestorio (per le modalità di amministrazione dell’eredità);
- Creditorio (per la tutela dei creditori ereditari).
DEFINIZIONE DI PASSIVO EREDITARIO
Il passivo ereditario è costituito da:
- Tutti i debiti che gravavano sul defunto al momento della morte;
- Gli oneri inerenti l’apertura della successione (come spese funerarie o di inventario);
- Alcuni debiti insorti dopo l’apertura della successione, in conseguenza della gestione dell’asse ereditario.
In altre parole: il passivo ereditario è l’insieme di tutte le obbligazioni che diminuiscono il valore netto dell’eredità.
FONTI NORMATIVE RELATIVE AL PASSIVO EREDITARIO
Il Codice Civile italiano disciplina il passivo ereditario principalmente negli articoli:
- Art. 752 c.c. – Ripartizione dei debiti tra coeredi;
- Art. 754 c.c. – Responsabilità degli eredi verso i creditori;
- Artt. 476 e ss. c.c. – Beneficio d’inventario e separazione dei patrimoni;
- Art. 556 c.c. – Riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva (eventuale incidenza dei debiti).
In materia tributaria, il passivo ereditario rileva anche ai sensi del D.lgs. 346/1990 (Testo unico sull’imposta di successione e donazione).
COMPOSIZIONE DEL PASSIVO EREDITARIO
DEBITI DEL DE CUIUS
Sono la parte principale del passivo ereditario e comprendono:
- Debiti contrattuali: prestiti, mutui, finanziamenti, leasing;
- Debiti extracontrattuali: risarcimenti da illecito civile non ancora pagati;
- Obblighi fiscali: imposte dirette e indirette non versate;
- Contributi previdenziali: INPS, INAIL;
- Canoni di locazione o quote condominiali non corrisposte;
- Debiti di natura commerciale: forniture, obbligazioni derivanti da attività imprenditoriale o professionale;
- Spese legali o condanne giudiziali;
- Obbligazioni alimentari (nella parte già maturata e non estinta).
ONERI FUNERARI E SUCCESSIONARI
Fanno parte del passivo ereditario anche le spese necessarie per:
- Funerale (nei limiti della normalità e dell’uso familiare);
- Oneri di inventario (se redatto);
- Spese di amministrazione e conservazione dell’asse ereditario.
Queste spese riducono il valore dell’asse netto sia dal punto di vista civilistico sia ai fini fiscali.
DEBITI E ONERI POST-MORTEM
Pur insorti dopo la morte del de cuius, possono rientrare nel passivo ereditario:
- Spese di custodia e conservazione dell’eredità;
- Debiti dell’esecutore testamentario (se agisce nell’ambito dell’amministrazione ereditaria);
- Oneri di mantenimento di immobili (IMU, TARI fino alla divisione).
DEBITI NON DETRAIBILI DAL PASSIVO EREDITARIO
Non rientrano nel passivo ereditario ai fini fiscali (imposta di successione):
- Debiti contratti per scopi personali non giustificabili;
- Sanzioni pecuniarie personali non trasmissibili;
- Oneri eventualmente coperti da assicurazioni stipulate dal de cuius.
INCIDENZA DEL PASSIVO EREDITARIO SULL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ
Il passivo incide sulla decisione degli eredi circa:
ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE
- L’erede risponde illimitatamente anche con il proprio patrimonio;
- Il rischio aumenta in caso di debiti superiori all’attivo.
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO
- Responsabilità limitata ai beni ereditari;
- Obbligo di redazione di inventario per determinare l’esatto ammontare del passivo.
RINUNCIA ALL’EREDITÀ
- Possibile scelta se il passivo è certo e superiore all’attivo.
DETERMINAZIONE DEL PASSIVO EREDITARIO AI FINI FISCALI
Ai sensi del D.lgs. 346/1990, il passivo ereditario si detrae dall’attivo per calcolare la base imponibile della successione. Sono ammesse in deduzione:
- Debiti documentati;
- Spese funerarie fino a € 1.032,91 (importo fisso);
- Oneri relativi a obbligazioni certe e documentate.
Non sono deducibili somme ipotetiche o non dimostrate con prove scritte.
RIPARTIZIONE DEI DEBITI TRA COEREDI
L’art. 752 c.c. stabilisce che i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente o che la natura del debito richieda il soddisfacimento da parte di uno solo (ad esempio fideiussioni personali).
BENEFICIO D’INVENTARIO E PASSIVO EREDITARIO
L’accettazione con beneficio d’inventario ha conseguenze dirette sul passivo:
- I debiti si soddisfano solo con il patrimonio ereditario;
- Se l’attivo non copre il passivo, i creditori sono pagati pro quota;
- I creditori non possono agire sul patrimonio personale dell’erede.
L’inventario deve essere preciso per determinare correttamente il passivo.
SEPARAZIONE DEI PATRIMONI
Ai sensi degli artt. 512 ss. c.c., i creditori del de cuius possono ottenere la separazione dei patrimoni, evitando confusione tra beni ereditari e personali degli eredi. Questa procedura tutela i creditori del de cuius rispetto a quelli personali dell’erede.
QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI E CONTROVERSIE RICORRENTI
PROVA DEI DEBITI
Cassazione Civile, Sez. II, n. 11817/2007: “Il creditore che voglia insinuarsi nell’eredità deve fornire prova certa dell’esistenza del credito”.
DEBITI FISCALI
Cassazione Civile, Sez. V, n. 27443/2017: “I debiti tributari fanno parte del passivo ereditario anche se accertati dopo la morte del de cuius”.
DEBITI NON FORMALIZZATI
Le spese non documentate (es. prestiti verbali) sono difficilmente opponibili agli eredi e spesso escluse dal passivo deducibile fiscalmente.
ASPETTI PRATICI NELLA GESTIONE DEL PASSIVO EREDITARIO
- Attenta verifica documentale (mutui, rate, cartelle esattoriali, atti giudiziari);
- Redazione di inventario notarile;
- Possibilità di stipula di accordi transattivi con i creditori;
- Utilizzo di polizze assicurative o fondi accantonati per estinguere debiti;
- Possibilità di liquidazione dei beni ereditari per coprire il passivo.
PASSIVO EREDITARIO
La gestione del passivo ereditario è determinante per:
- La tutela del patrimonio personale dell’erede;
- La corretta determinazione dell’asse netto;
- L’equilibrio tra i diritti dei creditori e degli eredi;
- La pianificazione successoria, specie in presenza di debiti ingenti.
Il consiglio pratico è di procedere sempre con beneficio d’inventario in caso di incertezza circa la composizione del passivo, al fine di evitare spiacevoli sorprese.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani