Con l’espressione “eredità digitale” si intende l’insieme dei beni, dei diritti e delle situazioni giuridiche, patrimoniali e non patrimoniali, che una persona detiene in formato digitale e che possono essere oggetto di trasmissione agli eredi a seguito della sua morte. L’esplosione delle tecnologie informatiche, dei social media, del cloud computing e della gestione di risorse economiche online ha trasformato radicalmente il concetto stesso di patrimonio ereditario, includendo oggi anche asset digitali quali:
- Account di posta elettronica;
- Profili social (Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc.);
- File salvati in cloud;
- Domini e siti internet;
- Criptovalute e wallet digitali;
- Collezioni digitali (foto, video, ebook);
- Licenze software;
- Abbonamenti digitali;
- Documenti memorizzati in server remoti.
Tali beni pongono complessi interrogativi giuridici circa la loro successione mortis causa, la loro gestione e il loro valore patrimoniale o affettivo.
NATURA GIURIDICA DEI BENI DIGITALI
L’eredità digitale comprende beni sia patrimoniali che non patrimoniali:
BENI PATRIMONIALI
Comprendono asset con valore economico trasferibile:
- Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc.);
- Account di e-commerce con saldo attivo (PayPal, Amazon, ecc.);
- Monete virtuali di giochi online;
- Diritti di sfruttamento economico (blog monetizzati, canali YouTube con revenue).
Questi possono entrare nell’asse ereditario e soggiacciono alle regole ordinarie di successione.
BENI NON PATRIMONIALI
Includono elementi con prevalente valore personale o affettivo:
- Archivi fotografici;
- Email personali;
- Profili social con valenza identitaria;
- Playlist musicali o librerie ebook non cedibili.
Tali elementi sollevano questioni di protezione della privacy post mortem, diritto all’oblio e rispetto della personalità del de cuius.
INQUADRAMENTO NORMATIVO IN ITALIA
CODICE CIVILE
Attualmente non esiste una disciplina esplicita dell’eredità digitale nel Codice Civile italiano. Tuttavia, si applicano le norme generali sulla successione mortis causa (artt. 456 ss. c.c.) in quanto compatibili.
GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR):
- Non si applica ai dati personali dei defunti;
- Lascia agli Stati membri la facoltà di regolamentare il trattamento post mortem (art. 2, par. 2);
- In Italia, il Codice Privacy (D.lgs. 196/2003, art. 2-terdecies) prevede che i diritti sui dati personali possano essere esercitati anche da soggetti diversi dagli eredi, salvo espressa volontà contraria del de cuius.
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)
Disciplina la validità giuridica dei documenti informatici e delle firme digitali, elementi che possono avere rilievo anche in ambito successorio (artt. 20-22 CAD).
PROBLEMATICHE GIURIDICHE DELL’EREDITÀ DIGITALE
ASSENZA DI NORMATIVA SPECIFICA
- Mancanza di disposizioni chiare sulla trasmissibilità dei diritti digitali;
- Incertezza sulla qualificazione giuridica di determinati beni (es. criptovalute: denaro? bene immateriale?).
TERMINI E CONDIZIONI DEL PROVIDER
Le piattaforme digitali (Google, Apple, Meta, ecc.) regolano contrattualmente l’uso e la sorte degli account:
- Alcuni vietano espressamente la trasmissibilità degli account;
- Altri prevedono strumenti specifici (es. “gestore account inattivo” di Google);
- In diversi casi è richiesto un ordine giudiziario per accedere ai dati del defunto.
DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E PRIVACY
- Chi può accedere alle email personali o ai messaggi privati del defunto?
- Il diritto alla riservatezza prevale sul diritto patrimoniale degli eredi?
- Gli eredi possono chiedere la cancellazione dei profili social?
DIVISIONE DEI BENI DIGITALI
- Come si dividono criptovalute o wallet virtuali tra più coeredi?
- Come si attribuiscono contenuti di valore affettivo (foto, video)?
EREDITÀ DIGITALE NEI TESTAMENTI
Sempre più testatori inseriscono disposizioni relative ai beni digitali nei testamenti:
NOMINA DI UN “ESECUTORE DIGITALE”
Figura (ancora non riconosciuta dalla legge italiana) che ha il compito di gestire:
- Cancellazione dei profili;
- Trasferimento di criptovalute;
- Consegna di password agli eredi.
INDICAZIONI ESPLICITE
- Elenco di account e relative password;
- Destinazione di archivi fotografici, video, documenti;
- Assegnazione di wallet di criptovalute.
LIMITI
- Le password non dovrebbero essere indicate in chiaro nel testamento pubblico o olografo (problemi di sicurezza);
- Serve l’autorizzazione dei provider (es. Apple richiede documentazione ufficiale).
EREDITÀ DIGITALE: APPROCCI DELLE BIG TECH
| Provider | Politica di Eredità Digitale |
|---|---|
| “Gestore Account Inattivo” consente di indicare terzi autorizzati a ricevere dati. | |
| Possibilità di nominare un “contatto erede” o richiedere la cancellazione dell’account. | |
| Apple | “Legacy Contact” (Contatto Erede) per accesso ai dati personali dopo la morte. |
| Microsoft | Nessuna policy esplicita di trasmissione account; accesso solo via ordine giudiziario. |
| Opzioni per account commemorativo o rimozione su richiesta dei familiari. |
CRIPTOVALUTE NELL’EREDITÀ DIGITALE
Le criptovalute (Bitcoin, Ethereum, NFT, ecc.) rappresentano il nodo più complesso:
- Non esistono intermediari (come banche);
- Solo chi possiede le chiavi private può disporne;
- Senza chiavi private l’asset è irrecuperabile.
Per la successione:
- Occorre che il testatore lasci istruzioni precise;
- Può essere utile un sistema di “dead man switch” o affidamento a smart contracts;
- L’erede potrebbe aver bisogno di competenze informatiche specifiche.
GIURISPRUDENZA ITALIAN ED EUROPEA
- Tribunale di Milano, Sez. I Civile, 30 gennaio 2020: riconoscimento del diritto degli eredi ad accedere alla casella di posta elettronica del defunto, configurando il diritto di accesso come trasmissibile iure hereditatis.
- Corte di Giustizia UE: ha escluso l’applicabilità del GDPR ai dati di soggetti deceduti, salvo deroghe nazionali.
- Cassazione Tedesca (BGH): riconoscimento della trasmissibilità degli account Facebook agli eredi (2018).
PROPOSTE DI RIFORMA E PROSPETTIVE FUTURE
- Riforma del Codice Civile: introduzione di norme sull’eredità digitale esplicite (come in Francia e Germania);
- Diffusione della figura dell’esecutore digitale;
- Standardizzazione dei contratti digitali per consentire la trasmissibilità mortis causa;
- Maggiore consapevolezza culturale e giuridica sulla redazione di testamenti digitali.
BEST PRACTICE PER IL TESTATORE
- Redigere un testamento aggiornato con specifiche disposizioni digitali;
- Conservare un elenco cifrato di:
- Username,
- Password,
- Seed phrase (per wallet crypto),
- PIN di accesso;
- Designare un fiduciario digitale;
- Valutare l’uso di software di eredità digitale (es. LastPass, Google Inactive Account Manager).
EREDITÀ DIGITALE
L’eredità digitale rappresenta una nuova frontiera del diritto successorio, destinata a crescere con l’evoluzione tecnologica e con la progressiva dematerializzazione dei patrimoni. Il vuoto normativo italiano impone oggi una grande attenzione nella pianificazione successoria individuale, nella redazione dei testamenti e nella consulenza legale agli eredi. La necessità di coniugare diritto patrimoniale, diritti della personalità e protezione dei dati richiede una riforma organica del sistema giuridico. Per professionisti e privati è fondamentale prendere coscienza dell’esistenza di questo patrimonio immateriale, spesso trascurato, ma sempre più rilevante sotto il profilo economico, identitario ed affettivo.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto Successorio.
Foto Agenzia Liverani