La separazione tra coniugi è l’istituto che consente alla coppia sposata di sospendere gli obblighi di convivenza e, in alcuni casi, di porre le basi per un futuro divorzio. Non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale (come il divorzio), ma produce numerosi effetti giuridici e patrimoniali che incidono profondamente sulla vita dei coniugi e dei figli.

TIPOLOGIE DI SEPARAZIONE

La separazione può avvenire in due forme:

Vi è inoltre la possibilità della negoziazione assistita da avvocati, introdotta con la legge n. 162/2014, e del divorzio/separazione davanti all’ufficiale dello stato civile, nei casi più semplici (senza figli minori o economicamente non autosufficienti).

 

EFFETTI PERSONALI DELLA SEPARAZIONE

SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI CONVIVENZA

Con la separazione si sospende l’obbligo di coabitazione previsto dall’art. 143 del Codice Civile. I coniugi possono vivere separatamente e non sono più tenuti a condividere la vita quotidiana. Questo è il principale effetto “personale” della separazione.

FEDELTÀ E COLLABORAZIONE

  • L’obbligo di fedeltà non cessa automaticamente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza costante, una nuova relazione non costituisce addebito se avvenuta dopo la crisi coniugale.
  • L’obbligo di assistenza morale e materiale non viene meno del tutto, ma si attenua. Resta vivo sotto forma di assegno di mantenimento, se dovuto.

USO DEL COGNOME

La donna coniugata che ha aggiunto il cognome del marito può continuare a usarlo, ma il giudice può inibire o limitare tale uso per motivi gravi (art. 156-bis c.c.).

 

EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE

Se i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni, la separazione comporta lo scioglimento automatico della comunione a partire dalla data di autorizzazione a vivere separati o di sottoscrizione dell’accordo (Cass. civ. sez. I, n. 10522/2016). Da quel momento:

  • ciascun coniuge torna ad amministrare autonomamente il proprio patrimonio;
  • si procede alla divisione dei beni comuni, eventualmente con procedura giudiziale se non c’è accordo.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Il coniuge che non ha adeguati redditi propri può chiedere un assegno di mantenimento, se la separazione non è a lui addebitabile (art. 156 c.c.). Il giudice valuta:

  • condizioni economiche di entrambi i coniugi;
  • tenore di vita durante il matrimonio;
  • capacità lavorativa residua;
  • eventuali sacrifici compiuti (es. rinuncia al lavoro per accudire i figli).

Se la separazione è addebitabile, il coniuge responsabile perde il diritto all’assegno di mantenimento, ma conserva quello agli alimenti (solo in stato di bisogno).

CASA FAMILIARE

L’assegnazione della casa coniugale segue regole diverse in base alla presenza di figli:

  • Se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, la casa è assegnata al genitore collocatario, a prescindere dalla proprietà dell’immobile (art. 337-sexies c.c.).
  • Se non ci sono figli, la casa resta al coniuge proprietario salvo accordi differenti.

 

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI FIGLI

La separazione non incide sui doveri verso i figli: entrambi i genitori restano titolari della responsabilità genitoriale.

AFFIDAMENTO

Nella maggior parte dei casi, il giudice dispone l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso uno dei due genitori. L’affidamento esclusivo è residuale, riservato a casi di grave inidoneità dell’altro genitore.

MANTENIMENTO

Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Il giudice può stabilire:

  • un assegno periodico;
  • il pagamento diretto di spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.).

L’obbligo dura fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, anche dopo la maggiore età.

 

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

L’art. 151 c.c. prevede che il giudice possa addebitare la separazione a uno dei coniugi, se sussiste la violazione grave dei doveri coniugali che ha causato la crisi. Le conseguenze dell’addebito sono:

  • perdita del diritto al mantenimento;
  • perdita dei diritti successori verso l’ex coniuge;
  • possibilità di richiesta di risarcimento danni (in casi di violazione dei diritti fondamentali, come la dignità, salute, ecc.).

 

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il coniuge separato senza addebito conserva i diritti successori sull’ex partner (art. 548 c.c.). Il coniuge separato con addebito è equiparato al coniuge divorziato e perde ogni diritto successorio, ma può chiedere un assegno vitalizio sull’eredità, se era titolare di assegno di mantenimento e versa in stato di bisogno.

 

PREVIDENZA E ASSISTENZA

  • Il coniuge separato può aver diritto a una quota di pensione di reversibilità, se non vi è stato addebito.
  • Può anche ricevere l’indennità di fine rapporto maturata dall’altro, in proporzione alla durata del matrimonio (se convivente fino alla cessazione del rapporto di lavoro).

 

EFFETTI FISCALI

Le somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento sono:

  • deducibili dal reddito del coniuge obbligato;
  • tassabili per chi le riceve, tranne le somme per mantenimento dei figli (non deducibili né tassabili).

Le spese per figli (alimenti, scuola, sanità) restano detraibili al 50% o secondo la percentuale di mantenimento effettivo.

 

EVOLUZIONE VERSO IL DIVORZIO

Dopo almeno sei mesi (in caso di separazione consensuale) o dodici mesi (in caso di separazione giudiziale) dalla comparizione dei coniugi, è possibile chiedere il divorzio (L. 55/2015, cosiddetta “divorzio breve”). Il divorzio comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la cessazione definitiva dei diritti e doveri tra i coniugi, con effetti ulteriori rispetto alla separazione.

 

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE TRA CONIUGI

La separazione tra coniugi ha effetti profondi, sia dal punto di vista personale che patrimoniale. È fondamentale distinguere:

  • gli effetti temporanei (come il mantenimento o l’assegnazione della casa familiare), che possono mutare con il divorzio;
  • gli effetti permanenti (come lo scioglimento della comunione legale dei beni).

La legge e la giurisprudenza pongono sempre al centro l’interesse dei figli, garantendo tutele anche al coniuge economicamente più debole, pur nella cessazione della convivenza.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani