La separazione personale dei coniugi costituisce un istituto fondamentale del diritto di famiglia italiano, volto a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi in vista della cessazione della convivenza. Tradizionalmente, la separazione è stata disciplinata attraverso procedimenti giurisdizionali, ma con l’introduzione del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, il legislatore ha introdotto importanti strumenti di deflazione del contenzioso, tra cui la negoziazione assistita da avvocati. Tale istituto consente ai coniugi di addivenire a una separazione consensuale senza l’intervento diretto del giudice, mediante un accordo formalizzato con l’assistenza obbligatoria di avvocati.
CORNICE NORMATIVA DELLA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
L’art. 6 del D.L. n. 132/2014 (conv. in L. n. 162/2014) disciplina la negoziazione assistita in materia familiare. In particolare, il comma 1 stabilisce che “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte può avere ad oggetto la soluzione consensuale della separazione personale, della cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, della modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Il legislatore ha così aperto alla possibilità per i coniugi di definire autonomamente, in via stragiudiziale, i termini della propria separazione, a condizione che siano assistiti da avvocati e che vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
PRESUPPOSTI PER LA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Affinché si possa procedere con la separazione mediante negoziazione assistita è necessario che:
- vi sia accordo consensuale tra i coniugi;
- entrambi i coniugi siano assistiti da almeno un avvocato ciascuno, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo;
- l’accordo raggiunto rispetti i principi di ordine pubblico e di tutela dei diritti fondamentali, soprattutto in presenza di figli minori o economicamente non autosufficienti.
Non è invece ammessa la negoziazione assistita in caso di separazione giudiziale, che presuppone una situazione conflittuale tra i coniugi.
PROCEDIMENTO DELLA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
AVVIO DELLA CONVENZIONE
Il procedimento prende avvio con la redazione di una convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti e dai rispettivi avvocati. La convenzione deve contenere:
- l’obbligo per le parti di cooperare in buona fede e con lealtà per tentare di raggiungere un accordo;
- l’oggetto della negoziazione, ovvero la separazione personale;
- la durata della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi.
SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE
Durante il periodo stabilito, i legali assistono i coniugi nella definizione degli aspetti personali e patrimoniali della separazione, tra cui:
- la cessazione della convivenza;
- l’eventuale assegnazione della casa coniugale;
- il mantenimento del coniuge economicamente più debole;
- la regolamentazione della responsabilità genitoriale, ove vi siano figli;
- il mantenimento e collocamento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
ACCORDO FINALE
Al termine delle trattative, se viene raggiunto un accordo, lo stesso viene redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi legali. L’accordo ha efficacia di titolo esecutivo e di titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. A seconda della presenza o meno di figli minori o incapaci, la procedura prosegue con modalità differenti:
ASSENZA DI FIGLI MINORI O INCAPACI
L’accordo viene trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, rilascia il nulla osta alla validità dell’accordo.
PRESENZA DI FIGLI MINORI, INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP
In questo caso, il Procuratore della Repubblica deve valutare l’interesse dei figli. Se ritiene che l’accordo lo tuteli adeguatamente, lo autorizza. In caso contrario, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale fissa un’udienza e il procedimento torna in sede giurisdizionale.
TRASCRIZIONE E PUBBLICITÀ DELL’ACCORDO
L’accordo, una volta munito del nulla osta o dell’autorizzazione del P.M., deve essere trasmesso all’ufficiale dello stato civile del Comune dove il matrimonio fu celebrato (o trascritto), affinché provveda alla relativa annotazione.
VANTAGGI E LIMITI DELLA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
VANTAGGI
- Celerità: la procedura è decisamente più rapida rispetto a quella giurisdizionale.
- Risparmio di costi: non si pagano contributi unificati o spese di giustizia, e si riduce il ricorso all’apparato giudiziario.
- Riservatezza: il procedimento si svolge al di fuori delle aule di tribunale.
- Autonomia privata: consente una maggiore autodeterminazione delle parti.
LIMITI
- Necessità di accordo tra i coniugi: la procedura non è applicabile nei casi di conflitto.
- Presenza di figli minori: la valutazione del P.M. può introdurre elementi di incertezza.
- Assenza di controllo giurisdizionale pieno: può comportare rischi di squilibri patrimoniali tra le parti, specie nei casi di disparità di forza contrattuale.
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini applicativi della negoziazione assistita. Tra le decisioni più rilevanti:
- Cass. civ. n. 32198/2022: ha stabilito che l’accordo di negoziazione assistita costituisce titolo idoneo a fondare l’azione esecutiva per il pagamento dell’assegno di mantenimento, rafforzando l’efficacia dell’accordo.
- Cass. civ. n. 3878/2021: ha riconosciuto la piena validità dell’accordo anche in presenza di patti atipici, purché conformi all’interesse superiore della prole.
- Diverse pronunce di merito hanno confermato l’inammissibilità della procedura in caso di violazioni manifeste dei diritti del coniuge più debole, imponendo un controllo rigoroso degli avvocati nel tutelare l’equilibrio tra le parti.
RUOLO DEGLI AVVOCATI
Nella negoziazione assistita, l’avvocato non è mero rappresentante processuale, ma riveste un ruolo centrale quale garante della legalità e dell’equilibrio dell’accordo. Gli avvocati devono:
- assicurarsi che i coniugi siano pienamente informati;
- evitare squilibri contrattuali;
- vigilare sul rispetto dei diritti dei minori;
- attestare la conformità dell’accordo alla legge.
La loro sottoscrizione rappresenta, in sostanza, un’assunzione di responsabilità anche deontologica.
SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La separazione mediante negoziazione assistita rappresenta un’importante evoluzione in senso deflattivo e consensuale del diritto di famiglia, valorizzando l’autonomia delle parti e la funzione sociale dell’avvocato. Tuttavia, occorre un uso attento e consapevole dell’istituto, specie in presenza di elementi di vulnerabilità, affinché esso possa realizzare compiutamente i suoi obiettivi di semplificazione, tutela e pacificazione sociale.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani