Nel diritto successorio italiano, il concetto di beni ereditari rappresenta la componente fondamentale dell’asse ereditario, costituendone la parte attiva. Quando una persona decede, il suo patrimonio – inteso come insieme dei beni, dei diritti e delle situazioni giuridiche attive e passive – si trasferisce agli eredi o ai legatari. I beni ereditari, insieme al passivo ereditario, determinano la consistenza dell’asse ereditario netto, ossia quella porzione di patrimonio che può essere concretamente devoluta agli aventi diritto.

DEFINIZIONE DI BENI EREDITARI

I beni ereditari comprendono l’intero complesso di situazioni giuridiche patrimoniali attive facenti capo al de cuius al momento della morte. In sostanza si tratta di tutto ciò che ha un valore economico, suscettibile di valutazione patrimoniale, che il defunto lascia ai successori. In senso tecnico, rientrano nei beni ereditari:

  • Beni mobili e immobili;
  • Diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù);
  • Diritti di credito (verso terzi);
  • Quote sociali o partecipazioni societarie;
  • Diritti di proprietà intellettuale e industriale (brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.);
  • Valori mobiliari (azioni, obbligazioni);
  • Beni fungibili (denaro contante);
  • Beni indivisi (quote di comproprietà).

 

FONTI NORMATIVE

La nozione di beni ereditari è desumibile da vari articoli del Codice Civile, tra cui:

 

CLASSIFICAZIONE DEI BENI EREDITARI

BENI MOBILI

  • Arredi, gioielli, opere d’arte;
  • Veicoli;
  • Denaro contante;
  • Titoli di credito (assegni, cambiali);
  • Azioni, obbligazioni, strumenti finanziari.

BENI IMMOBILI

  • Fabbricati (case, ville, capannoni);
  • Terreni agricoli, edificabili, boschivi;
  • Immobili all’estero (se trattati da norme di diritto internazionale privato).

DIRITTI REALI

  • Piena proprietà o nuda proprietà;
  • Usufrutto (trasmissibile solo se costituito a favore del de cuius come nudo proprietario);
  • Servitù prediali;
  • Diritti di superficie.

DIRITTI DI CREDITO

  • Somme vantate verso terzi (prestiti, mutui attivi);
  • Rimborsi fiscali spettanti;
  • Crediti lavorativi non riscossi (TFR, stipendi).

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

  • Quote di s.r.l. o partecipazioni in s.p.a.;
  • Diritti societari (salvo clausole di intrasmissibilità o gradimento);
  • Imprese individuali.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

  • Brevetti;
  • Marchi;
  • Diritti d’autore;
  • Software protetto.

 

BENI NON EREDITABILI (ESCLUSI DALL’ASSE EREDITARIO) 

Non possono essere trasmessi agli eredi:

  • Diritti personalissimi (es. uso, abitazione, usufrutto limitato alla vita del de cuius);
  • Diritti di natura strettamente personale (ad es. diritto al risarcimento per danno morale);
  • Alcune prestazioni assistenziali o previdenziali non maturate.

 

DESTINO DEI BENI EREDITARI IN CASO DI PIÙ EREDI (COEREDI)

In presenza di più eredi, i beni ereditari costituiscono una comunione ereditaria (artt. 1100 ss. c.c.):

  • I coeredi esercitano i diritti sui beni in comune proporzionalmente alla quota ereditaria;
  • L’uso e il godimento dei beni sono regolati dalle norme sulla comunione;
  • Ogni coerede può chiedere in ogni momento la divisione ereditaria (art. 713 c.c.).

 

REGIME DEI BENI EREDITARI IN CASO DI LEGATI

Il testatore può destinare specifici beni ereditari a determinati soggetti (legatari):

  • Il legato può riguardare beni determinati (es. una casa, un quadro);
  • I legatari non rispondono dei debiti ereditari (salvo casi particolari);
  • I beni legati escono dall’asse ereditario destinato ai coeredi.

 

TUTELA DEI BENI EREDITARI

Durante la fase di delazione ereditaria o di accettazione con beneficio d’inventario:

  • I beni ereditari devono essere conservati e amministrati con diligenza;
  • Possono essere soggetti a sequestro giudiziario in caso di contestazioni;
  • L’inventario serve a descrivere e proteggere i beni stessi.

 

DIVISIONE DEI BENI EREDITARI

PRINCIPI GENERALI (ART. 713 C.C.)

  • La divisione può avvenire in natura o mediante conguagli;
  • Alcuni beni possono essere attribuiti interamente a un coerede;
  • È possibile procedere a vendita dei beni e ripartizione del ricavato.

DENI INDIVISIBILI O DIFFICILMENTE DIVISIBILI

  • Possono essere venduti o attribuiti a un coerede con obbligo di conguaglio agli altri;
  • Caso tipico: immobili indivisibili o aziende.

 

PROBLEMATICHE PARTICOLARI SUI BENI EREDITARI

BENI ALL’ESTERO

  • Sottoposti alla legge dello Stato in cui si trovano (salvo regolamenti UE);
  • Possono richiedere pratiche di successione locali.

QUOTE SOCIETARIE

  • Trasmissione condizionata a clausole statutarie;
  • Possibile necessità di gradimento da parte degli altri soci.

BENI IN COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI

Prima della devoluzione ereditaria occorre procedere alla divisione della comunione con il coniuge superstite.

BENI GRAVATI DA VINCOLI E IPOTECHE

  • I vincoli reali seguono il bene anche dopo la morte del de cuius;
  • Gli eredi subentrano con gli oneri esistenti.

 

ASPETTI FISCALI DEI BENI EREDITARI

Per l’imposta di successione, i beni ereditari vengono valutati:

  • Immobili: sulla base della rendita catastale rivalutata;
  • Beni mobili: al valore di mercato;
  • Quote sociali: secondo bilancio o valore economico reale;
  • Denaro, conti correnti: al saldo risultante alla data di morte.

 

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

  • Cass. Civ., sez. II, n. 25098/2008: “L’eredità comprende tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, con esclusione di quelli strettamente personali o legati alla persona del de cuius”;
  • Cass. Civ., sez. II, n. 4508/2017: “Il bene ereditario gravato da ipoteca mantiene tale peso anche dopo il trasferimento mortis causa”;
  • Cass. Civ., sez. II, n. 31358/2019: “La comunione ereditaria può perdurare fino a divisione formale, con conseguente applicazione delle regole proprie della comunione ordinaria”.

 

BENI EREDITARI

La categoria dei beni ereditari è centrale nella disciplina delle successioni:

  • Determina l’entità della massa ereditaria disponibile per la devoluzione;
  • Condiziona la responsabilità per i debiti;
  • Influenza le scelte degli eredi (accettazione pura e semplice, con beneficio d’inventario o rinuncia);
  • Ha riflessi importanti sia sul piano civile sia fiscale.

Una corretta identificazione, valutazione e gestione dei beni ereditari è dunque indispensabile per tutelare gli interessi patrimoniali degli eredi e dei terzi coinvolti nella successione.

 

****

Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto Successorio.

Foto Agenzia Liverani