Coronavirus: quali sono le prescrizioni e gli oneri degli amministratori di condominio in merito alla sanificazione delle parti comuni

La pulizia delle parti comuni condominiali e la sanificazione del condominio sono elementi indefettibili al fine di tentare di ridurre il più possibile la trasmissione del Covid19.

 

Ministero della Salute – Circolare n. 3190 del 03/02/2020

A tal fine, il Ministero della Salute ha emesso la circolare n. 3190 del 3.02.2020 con delle indicazioni pratiche da adottare per ridurre le possibilità di contagio afferenti alla pulizia personale.

Così come bisogna attenersi alle indicazioni igienico sanitarie personali, gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di provvedere alla sanificazione del condominio quali ad esempio le parti comuni, le scale, i corridoi di ingresso, gli ascensori, le maniglie e i citofoni, intervenendo in tal senso ogniqualvolta risulti necessario.

Considerata la natura di prevenzione della sanificazione delle parti comuni dell’ente condominiale che assume natura di urgenza per la situazione pandemica attuale, non è necessario che l’intervento sia deliberato dall’assemblea condominiale, ben potendo l’amministratore condominiale prendere tale decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1135 co. 2 c.c.

 

L’intervento di sanificazione del Condominio

L’intervento di sanificazione del condominio poi deve ad ogni modo essere organizzato e svolto nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, cosicché i lavoratori devono avere protezioni adeguate (mascherine e guanti) e devono poter procedere alla sanificazione degli ambienti mantenendo le distanze di sicurezza previste.

L’intervento di sanificazione dovrà attuarsi al termine della detersione e della disinfezione degli spazi comuni attraverso l’utilizzo di prodotti chimici, che devono essere idonei ad agire efficacemente nel rispetto della salubrità degli ambienti e della salute degli occupanti lo stabile.

Trattasi infatti di misure imposte a tutela di tutti, siano essi lavoratori, condomini ovvero amministratori, e che, come tali, devono essere adottate in concreto.

Da ultimo, si segnala che al termine delle attività, gli amministratori dovranno documentare l’intervento tanto alle autorità sanitarie, quanto al Sindaco e ai condomini.

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Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o assistenza.

Per conoscere i servizi che si offrono rimandiamo alla pagina relativa al diritto condominiale.