Chi risponde dei danni subiti se si scivola sulle parti comuni bagnate del condominio?

Il risarcimento danno per caduta dovuta alla superficie bagnata del condominio può ricadere sul condominio stesso o sull’impresa che si è occupata della pulizia, con conseguente obbligo di risarcire il danno “all’infortunato”.

In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4129 del 2020, con la quale la Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello di Cagliari che aveva attribuito la responsabilità della caduta unicamente alla negligenza del danneggiato ricorrente.

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha stabilito che in questi accadimenti, configuranti una particolare tipologia di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la chiave di lettura è costituita dalla prevedibilità della situazione di pericolo: se il rischio di scivolamento è percepibile da un soggetto – grazie magari ad apposite segnalazioni o ad altri elementi valutabili nel caso concreto – gli si richiederà una maggior cautela nel transitare sullo spazio in questione e, di conseguenza, la colpa della caduta sarà maggiormente attribuibile alla sua scarsa avvedutezza; se, di contro, il pavimento non palesava rischi di scivolamento, sarà il condominio e/o l’impresa di pulizie a rispondere dei danni sofferti dal danneggiato, qualificabili sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello non patrimoniale (cd. “danno biologico”).

La Suprema Corte ha, dunque, concluso che la condotta del danneggiato rileva dal punto di vista della sua concreta incidenza sull’evento dannoso, dovendosi applicare – “in via ufficiosa” dice la Cassazione – l’art. 1227, comma 1, c.c. (“concorso del fatto colposo del creditore”), con una valutazione fondata, quindi, sul dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.).

In conclusione, la semplice caduta dalle scale nell’androne del palazzo non può garantire di certo il risarcimento del danno per caduta se la persona non ha prestato la dovuta attenzione nel suo movimento; in ogni caso, come ovvio, ogni valutazione dovrà essere demandata al caso concreto, che può presentare specifici elementi suscettibili di autonoma considerazione.

 

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