Una delle prime pronunce sulle vicende contrattuali ai tempi del Covid-19 è stata elaborata dal Tribunale di Bologna, che ha offerto interessanti spunti in tema di impossibilità temporanea della prestazione (Trib. Bologna decreto n. 4976 del 12 maggio 2020).
La vicenda in esame
La pronuncia richiamata traeva origine dalla richiesta della titolare di un centro estetico di emanare un decreto funzionale a bloccare l’incasso di alcuni assegni bancari emessi a titolo di canoni locatizi in favore del locatore, il quale aveva concesso in locazione ad uso commerciale l’immobile ove la ricorrente svolgeva la propria attività.
La domanda giudiziale della titolare del centro si fondava sull’impossibilità di fruire dell’immobile locato a causa delle misure restrittive, con conseguente corresponsione non dovuta dei canoni del periodo aprile-luglio 2020 (al momento della pronuncia l’attività sarebbe stata verosimilmente vietata fino a luglio).
Il Tribunale di Bologna accoglieva la richiesta della titolare disponendo di non mettere all’incasso gli assegni bancari emessi a garanzia del pagamento.
Impossibilità temporanea della prestazione
A fondamento della decisione del Tribunale bolognese venivano prese ancora una volta in considerazione le norme in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1463 e 1256 c.c.
Nel caso di specie, pur rimanendo le prestazioni dedotte in contratto astrattamente eseguibili dai contraenti (pagamento del canone locativo per la ricorrente conduttrice e mantenimento del bene locato nello stato da servire all’uso convenuto senza interferire nel godimento del bene per il locatore), a causa delle restrizioni è divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione del locatore da parte della titolare del centro estetico. Costei, come rilevato, non avrebbe infatti più potuto recarsi sul luogo di lavoro per esercitare la propria attività professionale, essendo così temporaneamente impossibilitata a fruire della controprestazione.
È stata la stessa Corte di Cassazione a chiarire che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e l’interesse a riceverla sia venuto meno (Cass. Civ. sent. n. 18047/2018).
Pronunce del medesimo tenore costituiscono ormai una costanza negli ultimi decenni, a conferma del recepimento nel nostro ordinamento della teoria della funzione economico-individuale della causa (o teoria della causa in concreto). Secondo la teoria richiamata, la causa del contratto è da individuarsi nel concreto e dinamico assetti degli interessi dei contraenti, che può essere compromesso anche da eventuali sopravvenienze (a differente della precedente teoria economico-sociale che non contemplava l’assenza sopravvenuta della causa).
È del tutto evidente che, nel caso in analisi, è venuto del tutto meno l’interesse della titolare del centro estetico alla controprestazione, con conseguente difetto di causa in concreto.
Il debitore, pertanto, finché perdura l’impossibilità, sarà esentato dall’obbligo di adempimento della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c.
Tuttavia, in virtù della medesima norma, l’obbligazione si estingue se “l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
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Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
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