La prescrizione dell’assegno di mantenimento dei figli rappresenta una delle questioni più complesse e discusse nell’ambito del diritto di famiglia. Si tratta del termine entro il quale il genitore avente diritto (di solito il genitore collocatario o affidatario) può richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento per i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. La questione assume particolare rilievo pratico perché le obbligazioni di mantenimento, pur derivando da un provvedimento giudiziale, sono soggette ai principi generali in materia di prescrizione dei diritti di credito (artt. 2934 e ss. c.c.). Tuttavia, la loro natura “periodica” e la finalità di tutela dell’interesse superiore del minore rendono il tema più articolato rispetto ad altri crediti ordinari.
NATURA GIURIDICA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
L’assegno di mantenimento è una prestazione economica periodica che il genitore non convivente è tenuto a versare all’altro genitore, in base a:
- sentenza di separazione o divorzio;
- provvedimento del tribunale in caso di figli nati fuori dal matrimonio (art. 337-ter c.c.);
- accordo omologato o provvedimento del giudice in sede di revisione.
L’obbligazione di mantenimento ha natura personale, continuativa e periodica. Essa mira a garantire ai figli:
- un tenore di vita adeguato alle capacità economiche di entrambi i genitori;
- il soddisfacimento dei bisogni materiali, educativi e relazionali;
- la stabilità economica nel tempo.
Tale obbligazione trova il proprio fondamento nell’art. 30 Cost. e negli artt. 315-bis, 316-bis e 337-ter c.c., che sanciscono il dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive capacità economiche.
PRESCRIZIONE NEL DIRITTO CIVILE: CENNI GENERALI
Ai sensi dell’art. 2934 c.c., la prescrizione estingue il diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Il termine ordinario di prescrizione, in assenza di diversa previsione, è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Tuttavia, per i crediti periodici (quali stipendi, rendite, pensioni o assegni ricorrenti), il Codice Civile prevede un termine più breve, pari a cinque anni (art. 2948 n. 4 c.c.), applicabile anche ai ratei di mantenimento.
PRESCRIZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI: REGOLA GENERALE
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, ogni singola mensilità dell’assegno di mantenimento costituisce un credito autonomo e distinto, che si prescrive in cinque anni dalla data in cui diventa esigibile. Pertanto:
- non si prescrive l’intero diritto al mantenimento, ma ciascuna rata mensile;
- la prescrizione decorre singolarmente per ogni mensilità non pagata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 2948 n. 4 c.c. prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche dovute in via continuativa;
- Art. 337-ter c.c. obbligo di mantenimento dei figli;
- Art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il genitore obbligato non adempie al pagamento del singolo rateo. Da tale momento, il genitore avente diritto può:
- richiedere il pagamento in via stragiudiziale (diffida, messa in mora);
- agire in via esecutiva (pignoramento, trattenuta presso il datore di lavoro);
- promuovere un giudizio di recupero per le somme arretrate.
EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE
La prescrizione è interrotta da:
- una richiesta formale di pagamento (art. 2943 c.c.);
- la notifica di un atto giudiziario (es. precetto, atto di pignoramento, ricorso per decreto ingiuntivo);
- il riconoscimento del debito da parte del genitore obbligato.
L’interruzione fa ripartire da zero il termine di prescrizione per i ratei interessati.
PRESCRIZIONE E FIGLI MINORENNI: SOSPENSIONE DEL TERMINE
Un aspetto centrale è il rapporto tra prescrizione e minore età del beneficiario.
SOSPENSIONE DEL TERMINE PER FIGLI MINORI
La giurisprudenza ritiene che, in caso di figli minorenni, il termine di prescrizione non decorra fino al raggiungimento della maggiore età. Ciò in quanto il diritto al mantenimento spetta al figlio, ma è esercitato dal genitore affidatario solo in via rappresentativa e per conto del minore.
Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1664:
“La prescrizione del diritto al mantenimento dei figli minorenni non decorre durante la minore età, poiché il genitore convivente esercita il diritto in rappresentanza e nell’interesse del minore.”
DECORRENZA DOPO LA MAGGIORE ETÀ
Con il compimento dei 18 anni, il figlio diviene titolare diretto del diritto e può agire personalmente per il recupero delle somme arretrate. Da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei ratei non versati.
PRESCRIZIONE PER FIGLI MAGGIORENNI NON AUTOISUFFICIENTI
Anche i figli maggiorenni possono conservare il diritto al mantenimento, purché non economicamente autosufficienti per cause oggettive (studi, disoccupazione involontaria, malattia, ecc.). In tali casi, la prescrizione quinquennale decorre normalmente, ma può essere interrotta:
- da richieste di pagamento del genitore convivente che anticipa le spese;
- o dal figlio stesso, se agisce personalmente.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE
Cass. civ., Sez. I, 5 ottobre 2018, n. 24424:
“Il figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente, è titolare di un autonomo diritto al mantenimento e può agire per il recupero dei ratei prescritti entro cinque anni dalla loro esigibilità.”
ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DIVORZILE: DIFFERENZE NELLA PRESCRIZIONE
Occorre distinguere tra:
- Assegno di mantenimento (in sede di separazione o per figli nati fuori dal matrimonio): ratei quinquennali prescrivibili;
- Assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970): anch’esso soggetto a prescrizione quinquennale per ciascun rateo.
La giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2017, n. 9252) ha chiarito che entrambi i crediti si prescrivono in cinque anni, in quanto riconducibili a prestazioni periodiche a carattere assistenziale.
ESECUZIONE E RECUPERO DEI RATEI ARRETRATI
Il genitore creditore può agire in via esecutiva per il recupero delle somme dovute:
- mediante atto di precetto e successivo pignoramento (es. stipendio, pensione, conto corrente);
- oppure chiedendo l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del genitore inadempiente (art. 156, comma 6, c.c.).
Tuttavia, il recupero è possibile solo per i ratei non prescritti. Se sono trascorsi più di cinque anni senza interruzione della prescrizione, il genitore obbligato può eccepire in giudizio l’intervenuta estinzione del diritto.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: CHI PUÒ FARLA VALERE
L’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto, che deve essere espressamente sollevata dal debitore (art. 2938 c.c.). Il giudice non può rilevarla d’ufficio. Il genitore obbligato deve dunque dedurre, nel primo atto difensivo, che:
- le somme richieste si riferiscono a ratei risalenti a oltre cinque anni;
- non vi sono atti interruttivi validamente notificati;
- non sussistono cause di sospensione (es. minore età del beneficiario).
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE
La prescrizione può essere rinunciata dal genitore obbligato (art. 2937 c.c.), anche tacitamente, se riconosce il debito (es. pagamento parziale, promessa di saldo, richiesta di dilazione). In tal caso, il termine ricomincia a decorrere da capo.
CASSAZIONE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI RECENTI
Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha consolidato alcuni principi fondamentali:
- Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 4463: La prescrizione dei ratei di mantenimento decorre per ciascuna mensilità e non per l’intero diritto.
- Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2018, n. 14500: La prescrizione resta sospesa durante la minore età dei figli beneficiari.
- Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1664: Il genitore convivente agisce come rappresentante legale del minore; la prescrizione decorre solo al raggiungimento della maggiore età.
- Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 2225: Anche in caso di revisione o modifica dell’assegno, i ratei precedenti restano soggetti a prescrizione quinquennale autonoma.
CONSIGLI PER I GENITORI CREDITORI
Per evitare la prescrizione dei crediti di mantenimento, è opportuno:
- Conservare sempre le prove dei mancati pagamenti (bonifici, assegni, ricevute);
- Inviare diffide o solleciti scritti al genitore inadempiente, meglio se tramite PEC o raccomandata A/R;
- Agire tempestivamente per il recupero, senza attendere più di cinque anni;
- Valutare, con l’assistenza di un avvocato di famiglia, l’opportunità di promuovere un pignoramento diretto o una denuncia penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.) in caso di reiterato inadempimento.
PRESCRIZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
La prescrizione dell’assegno di mantenimento dei figli rappresenta un istituto di grande rilievo pratico e giuridico. Pur essendo soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., il decorso del termine è influenzato da molteplici fattori — tra cui la minore età del figlio, gli atti interruttivi e il comportamento del debitore. Per i figli minorenni, la prescrizione non decorre fino alla maggiore età, mentre per i figli maggiorenni non autosufficienti decorre regolarmente, salvo interruzione. Ogni mensilità si prescrive autonomamente, e il genitore creditore deve vigilare con attenzione per non perdere il diritto al recupero delle somme. In un contesto tanto delicato, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, in grado di valutare la situazione specifica, calcolare i termini di prescrizione e predisporre tempestivamente gli atti interruttivi o le azioni esecutive necessarie a tutelare i diritti del figlio.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani