Il trasferimento dell’azienda in successione a causa di morte rappresenta una delle questioni più delicate e complesse nel diritto successorio e commerciale. La continuità della gestione imprenditoriale dopo la scomparsa del titolare è infatti di fondamentale importanza per la sopravvivenza dell’impresa stessa, per la tutela dei lavoratori e per gli interessi economici degli eredi.
NOZIONE DI “AZIENDA” E IL SUO INQUADRAMENTO GIURIDICO
L’azienda è definita dall’art. 2555 c.c. come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Tale complesso comprende:
- Beni materiali (immobili, macchinari, attrezzature, scorte);
- Rapporti giuridici (contratti, licenze, autorizzazioni);
- Elementi immateriali (avviamento, marchi, brevetti, know-how);
- Rapporti con il personale dipendente.
L’azienda, quale complesso unitario, può essere oggetto di atti di disposizione e, quindi, di successione ereditaria, ai sensi dell’art. 2561 c.c.
APERTURA DELLA SUCCESSIONE E DESTINO DELL’AZIENDA IN SUCCESIONE
Alla morte dell’imprenditore si apre la successione ereditaria (art. 456 c.c.), con la conseguente trasmissione agli eredi non solo dei beni e dei crediti ma anche delle passività e dei rapporti inerenti l’attività d’impresa.
IMPRESA INDIVIDUALE
Nell’impresa individuale, l’azienda è parte del patrimonio del de cuius e, come tale, si trasmette interamente o in quote agli eredi.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Se l’imprenditore detiene quote o azioni di società, si trasmette la partecipazione societaria secondo quanto stabilito dallo statuto o dalla legge (art. 2469 c.c. per S.r.l.; art. 2355-bis c.c. per S.p.A.).
DISCIPLINA CIVILISTICA DEL SUBENTRO EREDITARIO NELL’AZIENDA IN SUCCESSIONE
SUCCESSIONE NELL’IMPRESA INDIVIDUALE
Gli eredi subentrano nei rapporti contrattuali pendenti (locazioni, forniture, concessioni), fatta salva la possibilità per le controparti di recedere in presenza di giusta causa (art. 2558 c.c.). Sono trasmessi:
- L’avviamento commerciale;
- I marchi e brevetti;
- I contratti stipulati dal de cuius (salvo patto contrario);
- I crediti e debiti aziendali.
Gli eredi possono:
- Proseguire l’attività;
- Alienare l’azienda;
- Liquidarla.
SUCCESSIONE NELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Per le società di persone (S.n.c., S.a.s.) lo statuto può prevedere limiti o clausole di gradimento all’ingresso degli eredi (artt. 2284-2290 c.c.). Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), la partecipazione si trasferisce automaticamente, salvo diverse clausole statutarie.
ACCETTAZIONE E BENEFICIO D’INVENTARIO
Gli eredi che intendano proseguire l’attività imprenditoriale devono prestare particolare attenzione all’accettazione dell’eredità:
- L’accettazione con beneficio di inventario (art. 490 c.c.) consente di separare il patrimonio personale da quello ereditario e limitare la responsabilità alle attività ereditate.
- In caso di impresa in crisi o indebitata, l’accettazione pura e semplice può comportare rischi patrimoniali molto rilevanti.
AZIENDA NELLA DIVISIONE EREDITARIA
Quando vi sono più coeredi, l’azienda può essere:
- Assegnata ad uno degli eredi (con conguaglio in denaro agli altri, ex art. 720 c.c.);
- Divisa in rami d’azienda se l’attività lo consente;
- Venduta a terzi con successiva divisione del ricavato.
L’assegnazione preferenziale all’erede già collaborante nell’impresa è agevolata dall’art. 732 c.c., che consente il diritto di prelazione rispetto ai coeredi non imprenditori.
PROFILI FISCALI DELL’AZIENDA IN SUCCESSIONE
L’azienda trasferita per successione è soggetta a imposta di successione (D.Lgs. 346/1990). Tuttavia, l’art. 3, comma 4-ter del TUS riconosce una esenzione totale dall’imposta se:
- L’azienda (o la partecipazione) è devoluta a discendenti o al coniuge;
- Gli aventi causa proseguono l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni;
- La prosecuzione è formalmente dichiarata nell’atto di successione.
Perdita dei benefici fiscali:
- Vendita dell’azienda o cessazione dell’attività prima dei 5 anni;
- Trasferimento a soggetti diversi senza proseguimento dell’impresa.
ALTRE IMPOSTE RILEVANTI
- IVA: trasferimento d’azienda escluso da IVA (art. 2, comma 3, lett. b) DPR 633/1972);
- Registro: imposta fissa di € 200;
- Plusvalenze: le eventuali plusvalenze latenti non sono tassate in capo al de cuius.
PROBLEMATICHE NELL’AZIENDA IN SUCCESSIONE
CONTRASTI TRA COEREDI
Frequente è il dissenso tra gli eredi circa la gestione o la cessione dell’azienda, specie se uno solo di essi era coinvolto nella conduzione dell’impresa.
CONTINUITÀ OPERATIVA
La morte improvvisa del titolare può causare:
- Interruzione di rapporti con fornitori e clienti;
- Difficoltà nella prosecuzione dei contratti in corso;
- Incertezze per il personale dipendente.
VALUTAZIONE DELL’AZIENDA
Determinare il valore economico dell’azienda è complesso e spesso fonte di contestazioni:
- Beni materiali e strumentali;
- Valore dell’avviamento commerciale;
- Eventuali passività latenti.
IMPRESE FAMILIARI
In caso di impresa familiare (art. 230-bis c.c.), i collaboratori familiari possono rivendicare diritti partecipativi o liquidativi.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CON CLAUSOLE RESTRITTIVE
La presenza di clausole di gradimento o intrasferibilità può impedire l’automatico ingresso degli eredi nella società.
SOLUZIONI PREVENTIVE: PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA DELL’AZIENDA
Per prevenire criticità è possibile:
- Redigere un testamento che disciplini espressamente il destino dell’azienda;
- Costituire una holding familiare;
- Trasformare l’impresa individuale in società di capitali per garantire continuità giuridica;
- Utilizzare il pactum successorium ex art. 768-bis c.c. (Patto di famiglia), valido per l’assegnazione anticipata dell’azienda a uno o più discendenti.
Il Patto di Famiglia, introdotto nel 2006, consente di pianificare il passaggio generazionale evitando liti ereditarie e crisi aziendali.
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AZIENDA IN SUCCESSIONE
La Corte di Cassazione ha affermato che:
- In caso di pluralità di coeredi, l’azienda può essere attribuita a uno solo con obbligo di conguaglio agli altri (Cass. Civ., sez. II, n. 23064/2013);
- Il trasferimento per successione di azienda non determina una cessione d’azienda ai fini IVA (Cass. Civ., sez. V, n. 2739/2012);
- La morte dell’imprenditore non determina l’estinzione automatica dei contratti aziendali, salvo patto contrario (Cass. Civ., sez. II, n. 17273/2008).
AZIENDA IN SUCCESSIONE
La successione di un’azienda è una fase critica che può determinare la continuità o l’estinzione dell’impresa. La complessità della materia richiede una scrupolosa pianificazione successoria, nonché la conoscenza di norme civilistiche, fiscali e societarie. Gli eredi sono chiamati a scelte delicate: accettare l’eredità con o senza beneficio d’inventario, gestire i rapporti con i creditori, decidere se proseguire l’attività o liquidarla. La collaborazione di professionisti esperti (notai, avvocati, commercialisti, consulenti aziendali) è essenziale per una gestione efficace del passaggio generazionale.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto Successorio.
Foto Agenzia Liverani