L’assemblea condominiale è considerata assembramento di persone? E’ possibile indire l’assemblea condominiale? Come convocare l’assemblea condominiale a distanza?
L’art. 2 co. 1 DPCM dell’8.03.2020 ha vietato espressamente qualsivoglia tipo di evento aggregativo, ivi comprese l’assemblea condominiale, così come acclarato dai chiarimenti resi dal Governo. E non potrebbe essere diversamente, laddove oggi è più importante preservare l’incolumità dei condomini rispetto alla necessità di proseguire normalmente tutte le attività di vita quotidiana.
Tuttavia, lo stop obbligatorio imposto dalle misure salvavita del governo hanno creato e stanno creando non pochi problemi per la gestione condominiale in quanto l’amministratore di condominio, senza l’approvazione della documentazione condominiale da parte dell’assemblea dei condomini si trova a gestire un ente in perenne prorogatio. Così, seppure deve essere considerata vietata l’assemblea condominiale, non possono certo ritenersi tali le modalità alternative di riunione che oggi la tecnologia ci permette di utilizzare: sistemi di teleconferenza.
I sistemi di teleconferenza
Per poter realizzare ciò vi sono delle piattaforme all’uopo preposte quali ad esempio Google Meet (applicazione inclusa on Gsuite di Google) oppure la più comune applicazione Skype, Partyhome (in voga in questi giorni per gli aperitivi a distanza) o la piattaforma in dotazione con Outlook 365.
Sicuramente per tali modalità assembleari l’amministratore potrebbe ritenere problematico rinvenire le corrette modalità di convocazione dei condomini. Nulla di più falso. Le convocazioni vanno fatte secondo i dettami di legge regolari: a mezzo pec o a mezzo raccomandata a/r entro 5 giorni liberi prima la data fissata per la prima convocazione (che di solito risulta sempre deserta). Le problematiche potrebbero, invece, incontrarsi con riferimento alle modalità per i condomini di collegarsi alle piattaforme telematiche ove l’assemblea dovrebbe essere indetta. All’uopo è comunque bene tener presente la necessità per ciascun condomino di essere dotato di un indirizzo email collegabile alla piattaforma prescelta. Al giorno d’oggi è abbastanza comune essere dotati di tale ausilio, ma non è escluso che qualcuno non ce l’abbia, con la conseguenza che a tale condominio risulterebbe preclusa la partecipazione alla riunione telematica.
Ovviamente rimane possibile anche conferire le deleghe per iscritto che devono pervenire all’amministratore in forma telematica. La verifica delle presenze ed il calcolo delle maggioranze vengono effettuate dall’amministratore in tempo reale come di consueto.
Pecca di tale sistema è, dunque, l’impossibilità oggettiva che alcuni condomini non siano avvezzi all’utilizzo di strumenti elettronici, rendendo de facto impossibile organizzare una riunione telematica, con la conseguenza che rimane ferma la possibilità per i condomini di impugnare il verbale di assemblea così tenuta, salvo ovviamente il buon senso civico dei condomini che dovrebbero invece apprezzare l’iniziativa dell’amministrazione di ovviare ad una problematica ad oggi insuperabile al fine di garantire il corretto andamento dell’ente condominiale da egli amministrato.
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