L’espressione “abbandono del tetto coniugale” evoca spesso l’idea di una colpa morale o giuridica, legata alla fine di un rapporto matrimoniale. In realtà, la sua rilevanza va interpretata alla luce dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, tenendo conto del mutato contesto socio-culturale. In passato l’abbandono del tetto coniugale costituiva reato, ma oggi non lo è più. Tuttavia, può comunque comportare conseguenze rilevanti in ambito civile, specie nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

COSA SI INTENDE PER ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

L’abbandono del tetto coniugale consiste nella decisione di uno dei coniugi di lasciare la residenza familiare senza il consenso dell’altro e senza giustificato motivo.

DIFFERENZA TRA ALLONTANAMENTO E ABBANDONO

  • Allontanamento temporaneo: può essere giustificato da esigenze di lavoro, salute o tensioni contingenti.
  • Abbandono: si configura quando il coniuge interrompe la convivenza e non rientra, senza motivazioni accettabili e senza formalizzare la separazione.

 

RILEVANZA GIURIDICA DELL’OBBLIGO DI COABITAZIONE

Ai sensi dell’art. 143 del Codice civile, i coniugi si obbligano reciprocamente: “alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.” L’obbligo di coabitazione implica:

  • vivere insieme nella casa familiare;
  • contribuire alla gestione e al benessere della famiglia;
  • non sottrarsi unilateralmente alla convivenza.

La violazione di tale obbligo può essere valutata come comportamento contrario ai doveri coniugali, con implicazioni in sede di separazione.

 

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE E SEPARAZIONE: CONSEGUENZE CIVILI

L’abbandono del tetto coniugale non è più reato, ma può avere rilievo civile nel giudizio di separazione.

SEPARAZIONE CON ADDEBITO

L’art. 151, comma 2, c.c. prevede che la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi se la crisi è conseguenza di una sua condotta contraria ai doveri matrimoniali. L’abbandono della casa può configurare una causa di addebito se:

  • è ingiustificato;
  • ha causato la crisi coniugale;
  • è dimostrabile con prove (testimonianze, documenti, ecc.).

Cass. Civ. n. 16990/2021: “L’allontanamento dalla casa coniugale può giustificare l’addebito della separazione solo se avvenuto senza valida causa e in epoca anteriore all’insorgere della crisi.”

CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO

Se l’abbandono è causa dell’addebito, il coniuge:

  • perde il diritto al mantenimento;
  • può subire ripercussioni patrimoniali;
  • resta obbligato al mantenimento dei figli.

 

QUANDO L’ABBANDONO È GIUSTIFICATO

L’abbandono non comporta addebito se è giustificato da:

  • violenza domestica;
  • maltrattamenti psicologici o fisici;
  • tradimento reiterato e umiliante;
  • situazione di grave incompatibilità e intollerabilità della convivenza.

In tali casi, il coniuge ha diritto di tutelarsi e lasciare la casa, anche senza un provvedimento del giudice.

Cass. Civ. n. 1343/2020: “L’abbandono del tetto coniugale non è addebitabile se è motivato da comportamenti gravi dell’altro coniuge tali da rendere intollerabile la convivenza.”

 

REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI

Sebbene l’abbandono del tetto coniugale non sia più reato in sé, può assumere rilevanza penale in relazione all’art. 570 c.p., che punisce:

Il reato si configura quando il coniuge:

  • lascia la casa familiare;
  • non contribuisce economicamente;
  • non si cura dei figli o del coniuge privo di mezzi.

Cass. Pen. n. 38728/2020: “Viola l’art. 570 c.p. il coniuge che, allontanandosi dalla casa familiare, abbandona i figli minori senza provvedere al loro mantenimento e assistenza.”

 

PROVE DELL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE E ONERE DELLA PROVA

Nel giudizio civile, chi chiede l’addebito deve dimostrare:

  • l’abbandono del tetto coniugale;
  • l’assenza di giustificazioni;
  • il nesso causale tra abbandono e crisi matrimoniale.

Le prove ammissibili includono:

  • testimonianze di parenti, vicini, colleghi;
  • comunicazioni scritte (email, lettere, messaggi);
  • denunce per violenza o minacce;
  • accessi dei carabinieri o della polizia.

 

ABBANDONO DELLA CASA FAMILIARE ASSEGNATA

Dopo la separazione, il giudice può assegnare la casa familiare a uno dei coniugi (di solito, il genitore collocatario dei figli). Il coniuge non assegnatario che rientra arbitrariamente può commettere reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Allo stesso modo, il coniuge assegnatario non può abbandonare l’abitazione senza motivo e lasciare i figli da soli o esposti a pericoli.

 

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE E FIGLI MINORI

Se ci sono figli minori, l’abbandono:

  • incide negativamente sull’affidamento;
  • può essere valutato come comportamento pregiudizievole;
  • comporta limiti alle visite o decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Cass. Civ. n. 1586/2018: “L’allontanamento ingiustificato di un genitore dalla residenza familiare, in presenza di figli minori, è valutabile in sede di affidamento come indice di scarso interesse per la prole.”

 

DIFFERENZA TRA ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE E SEPARAZIONE DI FATTO

L’abbandono del tetto va distinto dalla separazione di fatto, che:

  • può essere consensuale;
  • non comporta addebito se non vi sono colpe specifiche;
  • può essere preludio a una separazione legale.

Nel caso di separazione di fatto:

  • entrambi i coniugi accettano l’allontanamento;
  • non si configura l’elemento soggettivo dell’abbandono colpevole.

 

CONSIGLI E SOLUZIONI LEGALI

In caso di crisi coniugale, prima di lasciare la casa è opportuno:

  1. Valutare la situazione con un avvocato;
  2. Formalizzare una richiesta di separazione consensuale o giudiziale;
  3. In presenza di violenza, presentare denuncia e richiedere ordine di protezione;
  4. Raccogliere documentazione giustificativa (referti medici, comunicazioni, ecc.).

 

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

L’abbandono del tetto coniugale è una nozione che ha perso rilevanza penale, ma che mantiene un peso significativo in ambito civile, soprattutto nei procedimenti di separazione, affidamento e mantenimento.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

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Foto Agenzia Liverani