Nel diritto italiano, i figli nati fuori dal matrimonio godono oggi degli stessi diritti dei figli nati da coppie coniugate. La distinzione tra “figli legittimi” e “figli naturali”, che per secoli ha segnato la normativa e la società, è stata definitivamente superata con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, che ha operato una riforma epocale del diritto di famiglia. Questa normativa ha riaffermato il principio dell’eguaglianza tra figli, eliminando ogni differenza fondata sullo status matrimoniale dei genitori. Tuttavia, per far valere i diritti del figlio nato fuori dal matrimonio, è fondamentale il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, da parte del padre, della madre o di entrambi.
BASE NORMATIVA DEL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CODICE CIVILE
Gli articoli del Codice Civile rilevanti sono:
- Art. 250 c.c.: riconoscimento del figlio naturale;
- Art. 251 c.c.: riconoscimento dopo la morte del figlio;
- Art. 258 c.c.: effetti del riconoscimento;
- Art. 315 c.c. e seguenti: diritti e doveri del figlio.
LEGGE N. 219/2012
Questa legge ha:
- Eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali;
- Riformato il concetto di filiazione;
- Previsto che tutti i figli hanno lo stesso status giuridico;
- Modificato il Codice Civile e le disposizioni di attuazione.
COS’È IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
Il riconoscimento è un atto giuridico volontario con cui uno o entrambi i genitori dichiarano la propria paternità o maternità su un figlio nato fuori dal matrimonio.
CHI PUÒ RICONOSCERE IL FIGLIO
- La madre può riconoscere il figlio al momento della nascita o successivamente.
- Il padre può riconoscere il figlio anche separatamente dalla madre.
Entrambi possono riconoscere il figlio:
- Alla nascita,
- Successivamente con dichiarazione all’ufficiale di stato civile,
- Con atto pubblico o testamento.
DOVE E COME SI FA IL RICONOSCIMENTO
RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA
Il riconoscimento può avvenire direttamente in ospedale, al momento della registrazione della nascita presso lo stato civile.
- Se entrambi i genitori sono presenti e consenzienti, si registra il figlio come figlio riconosciuto da entrambi.
- Se solo uno dei due riconosce, l’altro potrà farlo in un momento successivo.
RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO
Si può fare:
- Presso l’ufficiale dello stato civile;
- Con atto notarile pubblico;
- Con atto testamentario;
- In sede giudiziaria nel caso di riconoscimento forzato (accertamento giudiziale della paternità o maternità).
LIMITI AL RICONOSCIMENTO
DIVIETO DI RICONOSCIMENTO
L’art. 251 c.c. vietava in passato il riconoscimento dei figli incestuosi. Tuttavia, oggi il riconoscimento è possibile anche in questi casi, previa autorizzazione del giudice, qualora l’interesse del figlio lo giustifichi.
ETÀ DEL FIGLIO
Il riconoscimento è sempre possibile se il figlio è minore. Se il figlio ha compiuto i 14 anni, è necessario il suo consenso per essere riconosciuto.
EFFETTI GIURIDICI DEL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Il riconoscimento produce tutti gli effetti della filiazione, ossia:
- Diritti e doveri reciproci tra genitore e figlio;
- Obbligo di mantenimento;
- Diritto agli alimenti, all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale;
- Diritto alla successione ereditaria;
- Uso del cognome;
- Diritto all’identità personale e relazionale.
Il figlio riconosciuto assume lo stato di figlio e ha gli stessi diritti di un figlio nato nel matrimonio.
COGNOME DEL FIGLIO
Il figlio nato fuori dal matrimonio prende il cognome del genitore che per primo lo riconosce. Se il riconoscimento è contemporaneo, prende entrambi i cognomi, secondo l’ordine stabilito dai genitori o, in mancanza di accordo, dal giudice.
RICONOSCIMENTO TARDIVO E PATERNITÀ GIUDIZIALE
RICONOSCIMENTO TARDIVO
Il genitore può riconoscere il figlio anche anni dopo la nascita, purché:
- Il figlio sia d’accordo, se ha più di 14 anni;
- Il riconoscimento non violi l’interesse del minore.
RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE
Se il genitore non vuole riconoscere il figlio, l’altro genitore o il figlio stesso (o un curatore) può agire in giudizio per ottenere il riconoscimento forzato, attraverso un procedimento civile per accertamento giudiziale di paternità o maternità (art. 269 c.c.). Il giudice si basa su:
- Prove documentali,
- Testimonianze,
- Test del DNA.
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO E CONVIVENZA
Il riconoscimento può essere fatto anche in assenza di convivenza o relazione stabile tra i genitori. Il diritto del figlio è autonomo e non condizionato dal tipo di rapporto tra i genitori.
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO E STRANIERI
Anche i genitori stranieri possono riconoscere il figlio nato in Italia o all’estero:
- In Italia, seguendo la legge italiana o la propria legge nazionale;
- All’estero, con documenti validi e trascritti in Italia (es. tramite consolati);
- Il riconoscimento produce effetti civili in Italia se non contrario all’ordine pubblico.
REVOCA DEL RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento non è revocabile. Tuttavia, può essere impugnato:
- Per difetto di veridicità (es. riconoscimento di un figlio non biologico);
- Dal figlio, entro cinque anni dal compimento dei 18 anni;
- Da altri soggetti legittimati, in sede civile.
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO E ADOZIONE
Un figlio riconosciuto non può essere adottato da terzi, se il genitore ha adempiuto ai propri doveri. Tuttavia, il riconoscimento non impedisce l’adozione in casi particolari, se vi è l’abbandono o la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
GIURISPRUDENZA SIGNIFICATIVA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
- Cass. civ. Sez. I, sent. n. 230/2014: il figlio ha diritto a conoscere le proprie origini e può agire per il riconoscimento anche se il genitore si oppone.
- Cass. civ. n. 9764/2011: non occorre la convivenza tra genitori per validare il riconoscimento.
- Corte Cost. sent. n. 50/2006: il riconoscimento è ammissibile anche per i figli nati da relazioni incestuose, se nell’interesse del minore.
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è un istituto fondamentale per garantire:
- La pari dignità giuridica di tutti i figli;
- L’effettività del diritto del minore a una identità familiare completa;
- La responsabilità genitoriale piena e non condizionata dal vincolo coniugale.
Grazie alla riforma del 2012, oggi il figlio nato fuori dal matrimonio gode di una tutela integrale, ma il riconoscimento resta un atto indispensabile per far valere i suoi diritti.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.
Foto Agenzia Liverani