La pensione di reversibilità dopo il divorzio rappresenta una forma di tutela economica per i familiari di un pensionato deceduto. In caso di divorzio, il coniuge superstite può avere diritto a questa prestazione, ma solo a determinate condizioni stabilite dalla legge. Questo tema è di grande rilevanza per coloro che, dopo la fine di un matrimonio, si trovano a dover affrontare difficoltà economiche in seguito alla scomparsa dell’ex coniuge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO

La disciplina della pensione di reversibilità è regolata da diverse normative, tra cui:

  • Articolo 9 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, che disciplina il divorzio in Italia.
  • Articolo 22 della Legge 21 luglio 1965, n. 903, che tratta la pensione ai superstiti nel sistema previdenziale.
  • Circolari INPS che chiariscono l’applicazione pratica delle disposizioni di legge e i criteri adottati per la ripartizione della pensione in caso di concorrenza tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

 

CHI HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO?

Il coniuge divorziato può ottenere la pensione di reversibilità del defunto pensionato se soddisfa le seguenti condizioni:

  1. Titolarità dell’assegno divorzile: il richiedente deve aver percepito un assegno divorzile stabilito dal tribunale prima della morte dell’ex coniuge. Questo significa che il coniuge divorziato non economicamente autosufficiente ha diritto alla reversibilità solo se il tribunale aveva già riconosciuto la necessità di un sostegno economico.
  2. Mancato nuovo matrimonio: se il coniuge divorziato si è risposato, perde il diritto alla reversibilità. In tal caso, l’ex coniuge può ricevere una indennità una tantum, pari a due annualità della pensione di reversibilità che avrebbe percepito.
  3. Decesso dell’ex coniuge pensionato: la pensione di reversibilità spetta solo se il defunto era già titolare di una pensione diretta al momento del decesso.

 

SUDDIVISIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO CON IL CONIUGE SUPERSTITE

Se il defunto aveva un nuovo coniuge al momento del decesso, la pensione di reversibilità viene ripartita tra il coniuge superstite e quello divorziato. La ripartizione avviene sulla base di criteri stabiliti dalla giurisprudenza e dall’INPS, tenendo conto di:

  • Durata dei rispettivi matrimoni: il periodo di matrimonio con il coniuge divorziato rispetto alla durata totale dei due matrimoni è un criterio fondamentale.
  • Condizioni economiche dei coniugi: se uno dei coniugi ha un reddito più elevato o gode di altre prestazioni assistenziali, la ripartizione potrebbe favorire l’altro.
  • Eventuale presenza di figli a carico: la presenza di figli minori, studenti o inabili può incidere sulla percentuale spettante.

 

CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO SPETTANTE

L’INPS eroga la pensione di reversibilità in percentuale rispetto alla pensione percepita dal defunto. Le quote previste sono:

  • 60% della pensione al coniuge superstite (o ripartito con il coniuge divorziato, se presente).
  • 80% se vi è un figlio a carico.
  • 100% se vi sono due o più figli a carico.

Se il coniuge divorziato ha diritto a una quota della pensione di reversibilità, l’importo viene determinato dal tribunale, considerando il periodo di matrimonio rispetto a quello totale delle unioni matrimoniali del defunto. Se non vi è concorrenza con un altro coniuge, la reversibilità spetta interamente all’ex coniuge.

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO

Per ottenere la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato deve presentare domanda all’INPS, allegando i seguenti documenti:

  • Certificato di morte del pensionato.
  • Sentenza di divorzio con specifica dell’assegno divorzile riconosciuto.
  • Stato di famiglia e certificato di stato libero.
  • Eventuali documenti richiesti dall’INPS per la valutazione della ripartizione.

La domanda può essere presentata tramite:

  • Online, accedendo al sito dell’INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Patronati, che forniscono assistenza nella compilazione della richiesta.
  • Call center INPS, contattando il numero verde.

 

IMPLICAZIONI FISCALI E PATRIMONIALI

L’importo percepito a titolo di pensione di reversibilità è soggetto a tassazione IRPEF come reddito da pensione. Tuttavia, non è considerato ai fini del calcolo dell’ISEE per l’accesso ad altre prestazioni sociali. Inoltre, il coniuge divorziato titolare di pensione di reversibilità può continuare a ricevere eventuali altri trattamenti pensionistici già in godimento, purché il cumulo non superi determinati limiti stabiliti annualmente dall’INPS.

 

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO

La pensione di reversibilità dopo il divorzio è un diritto subordinato a specifiche condizioni. La presenza di un nuovo coniuge del defunto può influenzare la ripartizione della quota spettante al coniuge divorziato. Data la complessità della normativa e i molteplici fattori da considerare, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto previdenziale o consultare direttamente l’INPS per verificare i propri diritti e le modalità di richiesta della prestazione.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani