Il mantenimento dei figli è un obbligo legale che grava su entrambi i genitori, indipendentemente dallo stato civile e dalle vicende personali della coppia. Quando i genitori si separano o divorziano, questo dovere assume un carattere ancora più rilevante, in quanto occorre garantire che i figli continuino a ricevere il supporto economico necessario per il loro sviluppo e benessere.
FONDAMENTI GIURIDICI DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI
L’obbligo di mantenimento dei figli è sancito dall’articolo 30 della Costituzione Italiana, che stabilisce che entrambi i genitori devono provvedere al sostentamento, all’educazione e all’istruzione della prole. A livello normativo, le disposizioni principali in materia di mantenimento dei figli sono contenute nel Codice Civile e nella Legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, che ha riformato il concetto di mantenimento, rafforzando il principio della responsabilità economica di entrambi i genitori. L’articolo 315-bis c.c. stabilisce che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, e l’articolo 337-ter c.c. prevede che il giudice, in caso di separazione o divorzio, debba determinare le modalità del mantenimento, tenendo conto del principio della bigenitorialità.
CHI DEVE PAGARE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI?
L’obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, proporzionalmente alle loro capacità economiche. Tuttavia, quando la prole viene collocata prevalentemente presso uno dei due genitori (solitamente la madre), l’altro genitore è tenuto a versare un assegno di mantenimento. In caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori contribuiscono direttamente alle spese di mantenimento, ma il genitore non convivente deve comunque corrispondere un assegno per garantire un’equa ripartizione delle spese ordinarie. Se invece i genitori hanno un affidamento esclusivo, il genitore non affidatario deve provvedere al mantenimento versando un assegno al genitore affidatario.
COSA COMPRENDE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI?
L’assegno di mantenimento serve a coprire tutte le spese necessarie per il benessere e la crescita del figlio. Le spese si suddividono in due categorie principali:
SPESE ORDINARIE
Sono quelle prevedibili e ricorrenti nella vita quotidiana del minore, e vengono coperte dall’assegno di mantenimento mensile. Includono:
- Vitto e alloggio
- Abbigliamento
- Istruzione di base (libri scolastici, cancelleria, mensa)
- Spese per il tempo libero (sport, attività ricreative)
SPESE STRAORDINARIE
Sono spese impreviste e di natura eccezionale, che non rientrano nell’assegno mensile e devono essere suddivise tra i genitori secondo le loro capacità economiche. In genere, vanno concordate preventivamente. Alcuni esempi:
- Cure mediche specialistiche e interventi chirurgici
- Scuola privata e università
- Viaggi di studio all’estero
- Attività sportive agonistiche
- Acquisto di beni tecnologici di valore significativo (computer, strumenti musicali, ecc.)
COME SI CALCOLA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI?
Non esiste una formula matematica fissa per calcolare l’assegno di mantenimento, ma il giudice valuta diversi elementi, tra cui:
- Reddito di entrambi i genitori
- Tenore di vita goduto dal figlio prima della separazione
- Esigenze del minore
- Eventuali altri oneri a carico del genitore obbligato
Solitamente, l’assegno si aggira attorno al 25%-40% del reddito del genitore obbligato, ma questa percentuale può variare in base alla situazione economica e familiare.
FINO A QUANDO SI DEVE PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI?
L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente al compimento della maggiore età del figlio. Secondo la giurisprudenza, il genitore è tenuto a provvedere al mantenimento finché il figlio non raggiunge un’indipendenza economica effettiva. Tuttavia, il mantenimento non può durare all’infinito. La Cassazione ha stabilito che il figlio maggiorenne deve dimostrare di impegnarsi attivamente nella ricerca di un’occupazione o nella formazione. Se il figlio non studia né cerca lavoro, il genitore può chiedere al giudice di revocare l’assegno.
COSA SUCCEDE SE IL GENITORE NON PAGA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI?
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento è un’inadempienza grave e può avere conseguenze sia civili che penali.
CONSEGUENZE CIVILI
- Pignoramento dello stipendio o della pensione
- Pignoramento di beni mobili e immobili
- Iscrizione del debito nei registri del tribunale
CONSEGUENZE PENALI
Il genitore inadempiente può essere denunciato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). Le sanzioni possono includere:
- Multe e sanzioni pecuniarie
- Reclusione fino a un anno nei casi più gravi
In caso di difficoltà economiche reali, il genitore obbligato deve rivolgersi al tribunale per chiedere una riduzione dell’importo, piuttosto che interrompere i pagamenti arbitrariamente.
MODIFICA O REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
L’assegno di mantenimento può essere modificato o revocato in presenza di significativi cambiamenti economici, come:
- Perdita del lavoro del genitore obbligato
- Nuove esigenze del figlio (università, malattia, ecc.)
- Raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio
Per ottenere la modifica dell’assegno, è necessario presentare un ricorso al tribunale, dimostrando il cambiamento delle condizioni economiche.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il mantenimento dei figli è un diritto fondamentale che garantisce loro stabilità e benessere, anche dopo la separazione dei genitori. È un dovere che non può essere eluso, e il mancato pagamento può comportare conseguenze legali molto serie. Affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia è essenziale per comprendere al meglio i propri diritti e doveri e per trovare soluzioni adeguate alle specifiche esigenze della famiglia.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.
Foto Agenzia Liverani