Il divorzio giudiziale è la modalità di scioglimento del matrimonio che si attiva quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni della separazione. A differenza del divorzio consensuale, in cui le parti concordano sugli aspetti economici, patrimoniali e familiari, nel divorzio giudiziale è il giudice a stabilire le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questo tipo di procedimento è generalmente più lungo e costoso, ma a volte rappresenta l’unica via percorribile per tutelare i propri diritti.

COS’È IL DIVORZIO GIUDIZIALE?

Il divorzio giudiziale è un procedimento contenzioso che si avvia quando uno dei coniugi presenta ricorso al tribunale perché non si è raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Le principali questioni su cui può nascere il contenzioso riguardano:

Nel divorzio giudiziale, ciascun coniuge viene assistito dal proprio avvocato e il tribunale decide in base alle prove e alle richieste delle parti.

 

QUANDO È NECESSARIO?

Il divorzio giudiziale si rende necessario quando:

  1. Non vi è accordo tra i coniugi su uno o più aspetti della separazione;
  2. Uno dei due coniugi rifiuta di concedere il divorzio;
  3. Vi sono situazioni di violenza domestica, abuso o maltrattamenti;
  4. Esistono gravi contrasti sulla gestione dei figli o degli aspetti patrimoniali.

 

PROCEDURA DEL DIVORZIO GIUDIZIALE

FASE INIZIALE: DEPOSITO DEL RICORSO

Il coniuge che intende avviare il divorzio giudiziale deve presentare un ricorso al tribunale territorialmente competente. Il ricorso deve contenere:

  • I dati anagrafici dei coniugi;
  • La descrizione delle ragioni che rendono impossibile la convivenza;
  • Le richieste in merito a figli, mantenimento, divisione dei beni.

Dopo il deposito, il tribunale fissa la prima udienza di comparizione davanti al giudice.

PRIMA UDIENZA E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Nella prima udienza, il giudice tenta una conciliazione tra le parti, proponendo soluzioni per evitare il contenzioso. Se non si raggiunge un accordo, il giudice emette provvedimenti provvisori, come l’assegnazione della casa coniugale o l’affidamento temporaneo dei figli.

FASE ISTRUTTORIA E SENTENZA

Segue la fase istruttoria, in cui vengono raccolte prove e ascoltati eventuali testimoni. Le parti possono produrre documenti a sostegno delle loro richieste. Dopo la chiusura dell’istruttoria, il giudice emette la sentenza definitiva di divorzio.

 

TEMPI

Il divorzio giudiziale può richiedere da 1 a 5 anni, a seconda della complessità del caso e del carico di lavoro del tribunale.

 

COSTI 

I costi del divorzio giudiziale sono significativamente più elevati rispetto a quelli di un divorzio consensuale e includono:

  • Contributo unificato: circa €98 per l’avvio del procedimento;
  • Spese legali: onorari degli avvocati, variabili in base alla durata e alla complessità del processo;
  • Eventuali consulenze tecniche (perizie su beni patrimoniali, valutazioni psicologiche sui figli, ecc.).

 

CONSEGUENZE

Una sentenza di divorzio giudiziale determina:

  • Lo scioglimento definitivo del matrimonio;
  • La regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli;
  • L’assegnazione della casa coniugale;
  • L’eventuale obbligo di versare un assegno divorzile al coniuge economicamente più debole.

 

QUANDO RIVOLGERSI A UN AVVOCATO

Nel caso di un divorzio giudiziale, è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, che possa:

  • Assistere nelle negoziazioni con l’altro coniuge;
  • Rappresentare il cliente in tribunale;
  • Tutelare i diritti patrimoniali e genitoriali.

 

DIVORZIO GIUDIZIALE

Il divorzio giudiziale è una procedura complessa, lunga e costosa, ma spesso necessaria in assenza di accordo tra i coniugi. Per affrontarlo al meglio, è essenziale affidarsi a un avvocato specializzato che possa garantire il rispetto dei diritti e la tutela degli interessi delle parti coinvolte.

 

****

Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani