Il divorzio con figli minori è una delle questioni più delicate nell’ambito del diritto di famiglia. Il legislatore italiano ha predisposto una serie di norme volte a garantire il superiore interesse del minore, assicurando il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e tutelando i suoi diritti.
DIVORZIO E TUTELA DEI FIGLI MONORI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il divorzio in Italia è disciplinato dalla Legge n. 898/1970, modificata nel tempo per adeguarsi alle esigenze della società. Per quanto riguarda i figli minori, si applicano i principi stabiliti nel Codice Civile e nella Legge n. 54/2006, che introduce il concetto di affidamento condiviso come modello preferenziale. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di divorzio, è tenuto a valutare l’assetto più idoneo a garantire il benessere del minore, stabilendo le modalità di affidamento, il collocamento, il diritto di visita e l’eventuale assegno di mantenimento.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI NEL DIVORZIO
TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO
La legge italiana prevede diverse forme di affidamento dei figli:
- Affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.): È la regola generale. Entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, pur se il minore vive prevalentemente con uno di essi.
- Affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.): Viene disposto solo se uno dei genitori è ritenuto inidoneo o se l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.
- Affidamento super esclusivo: Il genitore affidatario può prendere decisioni rilevanti per il minore senza il consenso dell’altro genitore, pur informandolo.
CRITERI DI SCELTA DELL’AFFIDAMENTO
Il giudice decide in base ai seguenti criteri:
- La capacità genitoriale di ciascun coniuge.
- La volontà del figlio (se di età adeguata per esprimersi).
- Eventuali condotte pregiudizievoli di uno dei genitori (abusi, trascuratezza, violenza domestica).
COLLOCAMENTO DEL MINORE
Anche in caso di affidamento condiviso, il figlio risiede prevalentemente presso uno dei due genitori, definito genitore collocatario, mentre l’altro gode del diritto di visita.
DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il genitore non collocatario mantiene il diritto di visita, regolato da un calendario stabilito dal tribunale. Le modalità di visita possono variare in base alle esigenze del minore e all’organizzazione familiare. Le disposizioni comuni includono:
- Visite nei giorni feriali e festivi.
- Week-end alternati.
- Periodi di vacanza concordati tra i genitori.
In caso di violazione del diritto di visita, il genitore può ricorrere al tribunale per chiedere l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’ex coniuge.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MINORI
OBBLIGO DI MANTENIMENTO
L’art. 337-ter c.c. stabilisce che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche. Il giudice può stabilire che il genitore non collocatario versi un assegno di mantenimento a favore del minore, il cui importo viene determinato considerando:
- Il reddito di entrambi i genitori.
- Il tenore di vita del minore prima del divorzio.
- Le esigenze educative, sanitarie e abitative del minore.
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE
L’assegno di mantenimento copre le spese ordinarie, come vitto, alloggio, istruzione di base e vestiario. Le spese straordinarie, invece, comprendono:
- Spese sanitarie non coperte dal SSN.
- Attività sportive e ricreative.
- Viaggi di istruzione e studi all’estero.
Queste spese vengono suddivise tra i genitori in percentuale stabilita dal tribunale o dagli accordi tra le parti.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO
Le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio possono essere modificate nel tempo, qualora intervengano cambiamenti significativi nella situazione economica o familiare. Le richieste di modifica possono riguardare:
- L’aumento o la riduzione dell’assegno di mantenimento.
- La modifica dell’affidamento o del collocamento del minore.
- L’adeguamento delle modalità di visita.
La revisione delle condizioni deve essere richiesta tramite un ricorso al tribunale competente.
CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il genitore che non versa il mantenimento stabilito dal tribunale è soggetto a gravi conseguenze legali:
- Pignoramento del conto corrente o dello stipendio.
- Denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
- Sequestro di beni per garantire il pagamento.
In caso di inadempimento, il genitore creditore può agire legalmente per ottenere l’esecuzione forzata del pagamento.
MEDIAZIONE FAMILIARE E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE
Per evitare conflitti e lunghe cause giudiziarie, i coniugi possono ricorrere alla mediazione familiare, un servizio che aiuta a trovare accordi condivisi su affidamento, mantenimento e gestione dei figli. La mediazione familiare è particolarmente utile per:
- Ridurre il contenzioso giudiziario.
- Mantenere un rapporto civile tra gli ex coniugi.
- Favorire un clima di collaborazione per il bene dei figli.
DIVORZIO CON FIGLI MINORI
Il divorzio con figli minori è una materia complessa che richiede un’attenta valutazione degli aspetti legali. L’obiettivo principale del legislatore è garantire la tutela del minore, preservando il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori e assicurando il sostegno economico necessario.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.
Foto Agenzia Liverani