La legge n. 76 del 20 maggio 2016 (legge “Cirinnà”) è la prima normativa organica in Italia a riconoscere diritti e doveri ai conviventi di fatto, che prima non avevano una collocazione giuridica chiara. La legge disciplina:
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- unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- convivenze di fatto, fra persone eterosessuali o omosessuali.
Nei commi 36–65 dell’art. 1 vengono definiti i presupposti e le tutele riconosciute ai conviventi.
PRESUPPOSTI: QUANDO SI È CONVIVENTI DI FATTO
Per accedere a queste tutele, i conviventi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Entrambi maggiorenni e stabili;
- Un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale;
- Residenza e coabitazione nello stesso comune;
- Assenza di vincoli familiari, matrimonio o unione civile con altri.
La convivenza si formalizza tramite dichiarazione anagrafica al Comune o mediante contratto di convivenza, struttura giuridica importantissima ma solo per gli strumenti patrimoniali.
DIRITTI FONDAMENTALI DEI CONVIVENTI
ASSISTENZA MORALE, MATERIALE E SANITARIA
- I conviventi hanno un reciproco dovere di assistenza morale e materiale.
- In caso di ricovero ospedaliero o detenzione, il convivente ha il diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie, equiparato al coniuge.
RAPPRESENTANZA IN AMBITO SANITARIO E FUNERARIO
Ciascun convivente può nominare l’altro come rappresentante fiduciario:
- In caso di incapacità sanitaria, per decisioni mediche (art. 1, comma 40);
- In caso di decesso, concernente la donazione di organi, le esequie, ecc., mediante mandato scritto.
DIRITTI PENITENZIARI
Nei confronti dei conviventi detenuti, la legge mira a garantire analoghi diritti previsti per i coniugi, soprattutto in tema di colloqui e visite.
TUTELE SULLA CASA ABITATIVA
DIRITTO DI PERMANENZA DOPO IL DECESSO
In caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il superstite può continuare ad abitare per:
- almeno 2 anni, o fino alla durata della convivenza, ma non oltre 5 anni;
- almeno 3 anni se vi abitano anche figli minori o disabili.
Tale diritto decade in caso di nuova convivenza, matrimonio o trasferimento .
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI AFFITTO
Se il convivente-deceduto era conduttore di un contratto di locazione, il superstite può subentrare nel contratto, anche in assenza di testamento.
DISCIPLINA PATRIMONIALE: CONTRATTO DI CONVIVENZA
FUNZIONE E CONTENUTI
Il contratto di convivenza è un accordo scritto – forma pubblica o scrittura autenticata – che disciplina:
- spese di mantenimento quotidiano;
- gestione dei beni, forme di comunione o separazione patrimoniale;
- regole per l’abitazione e la disponibilità economica.
Il contratto deve essere trasmesso all’anagrafe per avere efficacia verso terzi.
CAUZIONI E NULLITÀ
Si considerano nulli:
- i contratti senza coabitazione reale;
- quelli stipulati da coniugi, persone coniugate o parenti stretti;
- quelli con finalità di patti successori.
ALIMENTI TRA EX-CONVIVENTI
Al termine della convivenza, se una delle parti versa in stato di bisogno, l’altra può essere obbligata a fornire alimenti, proporzionati alla durata della relazione e alla condizione economica di entrambi. Il diritto agli alimenti è:
- discrezionale;
- costituisce una obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., non assimilabile automaticamente a un diritto al mantenimento permanente.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E IMPRESA FAMILIARE
Se uno dei conviventi svolge attività imprenditoriale a favore dell’altro (es. impresa familiare), ha diritto a una partecipazione proporzionata agli utili o beni acquisiti, a meno che il rapporto sia subordinato o societario.
RESPONSABILITÀ E RUOLI CIVILI
- Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno per l’altro, nel caso di incapacità o interdizione.
- Ha diritto al risarcimento del danno se il decesso dell’altro è causato da terzi.
SUCCESSIONE: DIRITTI LIMITATI
I conviventi non godono di diritti successori legittimi, a differenza del coniuge. Tuttavia:
- il superstite ha diritto di abitazione abituale per un periodo limitato;
- se non vi è testamento, altre eccezioni minimaliste si applicano (es. successione nel contratto d’affitto).
PRINCIPI COSTITUZIONALI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
La convivenza di fatto è oggi riconosciuta alla stregua di una famiglia di fatto ai sensi dell’articolo 2 Cost. e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per le relazioni affettive non tradizionali.
- La Corte di Cassazione ha riconosciuto la tutela a chi vive more uxorio, specialmente in ambito abitativo.
- La normativa si ispira anche alla CEDU (art. 8), orientata alla tutela della vita privata e familiare, compresa l’unione di fatto.
DIFFERENZE PRINCIPALI: CONVIVENTI, UNIONI CIVILI, MATRIMONIO
| Istituto | Diritti patrimoniali | Successione | Obbligo alimentare | Rapp.Sanitarie | Permanenza abitazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrimonio/Unione civile | Totale comunità legale | Sì | Mantenimento | Pienamente riconosciuto | Sì, vitalizia |
| Convivenza di fatto | Limitati: dopo contratto | No (limitati) | Alimenti (proporzionali) | Riconosciuto | Limitato al periodo previsto |
I conviventi si avvicinano ai coniugi in molte tutele, ma restano distanti sul fronte della successione, pensione di reversibilità, obbligo di mantenimento automatico e sicurezza patrimoniale.
DIRITTI DEI CONVIVENTI
La legge Cirinnà ha ampliato i diritti dei conviventi di fatto, verso una maggiore equiparazione alla famiglia tradizionale. I punti di forza includono:
- tutela sanitaria, penitenziaria e assistenziale;
- protezione patrimoniale (abitazione, affitti, participazione economica);
- alimenti proporzionati dopo la fine della convivenza.
Permangono però limiti significativi:
- nessun diritto successorio;
- nessuna pensione di reversibilità;
- autonomia patrimoniale se non disciplinata da contratto.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.
Foto Agenzia Liverani