La legge n. 76 del 20 maggio 2016 (legge “Cirinnà”) è la prima normativa organica in Italia a riconoscere diritti e doveri ai conviventi di fatto, che prima non avevano una collocazione giuridica chiara. La legge disciplina:

    • unioni civili tra persone dello stesso sesso;
    • convivenze di fatto, fra persone eterosessuali o omosessuali.

Nei commi 36–65 dell’art. 1 vengono definiti i presupposti e le tutele riconosciute ai conviventi.

PRESUPPOSTI: QUANDO SI È CONVIVENTI DI FATTO

Per accedere a queste tutele, i conviventi devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Entrambi maggiorenni e stabili;
  2. Un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale;
  3. Residenza e coabitazione nello stesso comune;
  4. Assenza di vincoli familiari, matrimonio o unione civile con altri.

La convivenza si formalizza tramite dichiarazione anagrafica al Comune o mediante contratto di convivenza, struttura giuridica importantissima ma solo per gli strumenti patrimoniali.

 

DIRITTI FONDAMENTALI DEI CONVIVENTI

ASSISTENZA MORALE, MATERIALE E SANITARIA

  • I conviventi hanno un reciproco dovere di assistenza morale e materiale.
  • In caso di ricovero ospedaliero o detenzione, il convivente ha il diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie, equiparato al coniuge.

RAPPRESENTANZA IN AMBITO SANITARIO E FUNERARIO

Ciascun convivente può nominare l’altro come rappresentante fiduciario:

  • In caso di incapacità sanitaria, per decisioni mediche (art. 1, comma 40);
  • In caso di decesso, concernente la donazione di organi, le esequie, ecc., mediante mandato scritto.

DIRITTI PENITENZIARI

Nei confronti dei conviventi detenuti, la legge mira a garantire analoghi diritti previsti per i coniugi, soprattutto in tema di colloqui e visite.

 

TUTELE SULLA CASA ABITATIVA

DIRITTO DI PERMANENZA DOPO IL DECESSO

In caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il superstite può continuare ad abitare per:

  • almeno 2 anni, o fino alla durata della convivenza, ma non oltre 5 anni;
  • almeno 3 anni se vi abitano anche figli minori o disabili.

Tale diritto decade in caso di nuova convivenza, matrimonio o trasferimento .

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI AFFITTO

Se il convivente-deceduto era conduttore di un contratto di locazione, il superstite può subentrare nel contratto, anche in assenza di testamento.

 

DISCIPLINA PATRIMONIALE: CONTRATTO DI CONVIVENZA

FUNZIONE E CONTENUTI

Il contratto di convivenza è un accordo scritto – forma pubblica o scrittura autenticata – che disciplina:

  • spese di mantenimento quotidiano;
  • gestione dei beni, forme di comunione o separazione patrimoniale;
  • regole per l’abitazione e la disponibilità economica.

Il contratto deve essere trasmesso all’anagrafe per avere efficacia verso terzi.

CAUZIONI E NULLITÀ

Si considerano nulli:

  • i contratti senza coabitazione reale;
  • quelli stipulati da coniugi, persone coniugate o parenti stretti;
  • quelli con finalità di patti successori.

 

ALIMENTI TRA EX-CONVIVENTI

Al termine della convivenza, se una delle parti versa in stato di bisogno, l’altra può essere obbligata a fornire alimenti, proporzionati alla durata della relazione e alla condizione economica di entrambi. Il diritto agli alimenti è:

  • discrezionale;
  • costituisce una obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., non assimilabile automaticamente a un diritto al mantenimento permanente.

 

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E IMPRESA FAMILIARE

Se uno dei conviventi svolge attività imprenditoriale a favore dell’altro (es. impresa familiare), ha diritto a una partecipazione proporzionata agli utili o beni acquisiti, a meno che il rapporto sia subordinato o societario.

 

RESPONSABILITÀ E RUOLI CIVILI

  • Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno per l’altro, nel caso di incapacità o interdizione.
  • Ha diritto al risarcimento del danno se il decesso dell’altro è causato da terzi.

 

SUCCESSIONE: DIRITTI LIMITATI

I conviventi non godono di diritti successori legittimi, a differenza del coniuge. Tuttavia:

  • il superstite ha diritto di abitazione abituale per un periodo limitato;
  • se non vi è testamento, altre eccezioni minimaliste si applicano (es. successione nel contratto d’affitto).

 

PRINCIPI COSTITUZIONALI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La convivenza di fatto è oggi riconosciuta alla stregua di una famiglia di fatto ai sensi dell’articolo 2 Cost. e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per le relazioni affettive non tradizionali.

  • La Corte di Cassazione ha riconosciuto la tutela a chi vive more uxorio, specialmente in ambito abitativo.
  • La normativa si ispira anche alla CEDU (art. 8), orientata alla tutela della vita privata e familiare, compresa l’unione di fatto.

 

DIFFERENZE PRINCIPALI: CONVIVENTI, UNIONI CIVILI, MATRIMONIO

Istituto Diritti patrimoniali Successione Obbligo alimentare Rapp.Sanitarie Permanenza abitazione
Matrimonio/Unione civile Totale comunità legale Mantenimento Pienamente riconosciuto Sì, vitalizia
Convivenza di fatto Limitati: dopo contratto No (limitati) Alimenti (proporzionali) Riconosciuto Limitato al periodo previsto

I conviventi si avvicinano ai coniugi in molte tutele, ma restano distanti sul fronte della successione, pensione di reversibilità, obbligo di mantenimento automatico e sicurezza patrimoniale.

 

DIRITTI DEI CONVIVENTI

La legge Cirinnà ha ampliato i diritti dei conviventi di fatto, verso una maggiore equiparazione alla famiglia tradizionale. I punti di forza includono:

  • tutela sanitaria, penitenziaria e assistenziale;
  • protezione patrimoniale (abitazione, affitti, participazione economica);
  • alimenti proporzionati dopo la fine della convivenza.

Permangono però limiti significativi:

  • nessun diritto successorio;
  • nessuna pensione di reversibilità;
  • autonomia patrimoniale se non disciplinata da contratto.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani