L’assegnazione della casa familiare e nuova convivenza rappresenta uno dei temi più delicati nel contesto della crisi della coppia, sia essa coniugata o convivente. La tutela della prole minorenne o non economicamente autosufficiente, infatti, si intreccia con diritti patrimoniali, esigenze abitative, rapporti con terzi e, sempre più spesso, con la nuova convivenza intrapresa dal genitore assegnatario. La domanda che molti si pongono è: “La nuova relazione del genitore assegnatario può comportare la revoca dell’assegnazione della casa familiare?”. La risposta non è univoca e dipende da molteplici fattori normativi e giurisprudenziali.

CHE COS’È LA CASA FAMILIARE E PERCHÈ VIENE ASSEGNATA

La casa familiare è l’immobile nel quale, durante la convivenza o il matrimonio, si è organizzata la vita del nucleo familiare, costituendo il centro degli affetti e delle relazioni quotidiane dei figli.

BASE NORMATIVA

Le norme di riferimento sono:

  • Art. 337-sexies c.c. (già art. 155 quater c.c.), applicabile ai figli di genitori coniugati e non coniugati
  • Art. 6 L. 898/1970 per i divorzi

L’assegnazione è guidata da un principio cardine: l’interesse superiore dei figli, non quello dei genitori. L’immobile viene dunque attribuito al genitore collocatario o prevalentemente convivente con i figli, indipendentemente da chi ne sia proprietario.

 

DURATA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

L’assegnazione non è definitiva: dura fino a quando persiste l’interesse dei figli a rimanere nell’ambiente domestico originario. Il provvedimento può in qualsiasi momento essere revocato o modificato se cambiano le circostanze.

 

NUOVA CONVIVENZA DEL GENITORE ASSEGNATARIO: CHE COSA COMPORTA?

Uno dei temi più controversi riguarda l’ipotesi in cui il genitore assegnatario inizi una nuova convivenza o si risposi. La giurisprudenza è intervenuta più volte per definire gli effetti di questo mutamento di fatto.

PRINCIPIO GENERALE: LA NUOVA CONVIVENZA PUÒ DETERMINARE LA REVOCA

La Corte di Cassazione ha affermato in più sentenze che: la nuova convivenza stabile del genitore assegnatario può comportare la revoca dell’assegnazione della casa familiare, quando l’ingresso di un nuovo partner altera la “funzione” dell’immobile quale luogo deputato alla crescita dei figli. La casa familiare non deve diventare:

  • una nuova residenza familiare con un diverso nucleo,
  • un bene a disposizione di soggetti terzi (come il nuovo compagno),
  • né un vantaggio economico indiretto per il genitore assegnatario.

CONVIVENZA INCIDE SOLO SE COMPROMETTE L’INTERESSE DEL MINORE

La Cassazione ha chiarito però che: la nuova convivenza non è di per sé sufficiente alla revoca. Occorre verificare se compromette l’interesse dei figli o altera la destinazione della casa familiare. Quindi non ogni nuova relazione produce effetti; è necessaria una valutazione concreta.

 

QUANDO LA NUOVA CONVIVENZA COMPORTA DAVVERO LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE

La revoca è generalmente ammessa quando la nuova convivenza:

CREA UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE AUTONOMO

Se il genitore introdurrà il partner stabilmente e “sostituirà” l’originario nucleo familiare, la casa non sarà più «casa familiare» dei figli del precedente rapporto.

DETERMINA UNA MODIFICA DEL CONTESTO EDUCATIVO

L’ingresso di un nuovo componente può generare tensioni, conflitti o un ambiente non più idoneo al benessere dei minori.

PRODUCE UN VANTAGGIO ECONOMICO INDEBITO

Il nuovo partner potrebbe godere gratuitamente dell’immobile di proprietà dell’altro genitore o di terzi.

4AVVIENE CONTESTUALMENTE A UN TRASFERIMENTO DEL GENITORE

Se il genitore si sposta a vivere altrove con il nuovo compagno, la casa familiare perde automaticamente la sua funzione.

 

QUANDO INVECE LA CONVIVENZA NON COMPORTA LA PERDITA DELLA CASA

La giurisprudenza ha anche riconosciuto casi in cui la nuova convivenza non incide sull’assegnazione:

SE L’INTERESSE DEL MINORE RIMANE PREMINENTE

Se il minore beneficia della stabilità che la casa garantisce, la presenza del nuovo compagno non incide.

SE LA CONVIVENZA È TEMPORANEA O NON STABILE

Brevi permanenze, frequentazioni o convivenze “a progetto” non determinano automaticamente la revoca.

SE IL NUOVO PARTNER NON INCIDE SUL RUOLO EDUCATIVO

Laddove la figura del nuovo convivente non alteri equilibri, la casa resta assegnata.

 

DIFFERENZE TRA SEPARAZIONE, DIVORZIO E COPPIE NON SPOSATE

IN CASO DI SEPARAZIONE

La casa è assegnata nell’interesse dei figli; la convivenza può incidere sulla sua funzione solo se chiaramente incompatibile con tale interesse.

IN CASO DI DIVORZIO

Per la giurisprudenza consolidata, l’effetto può essere ancora più incisivo poiché spesso il provvedimento di divorzio è destinato a consolidarsi nel tempo.

COPPIE NON CONIUGATE

Si applicano le stesse regole dell’art. 337-sexies c.c. Il titolo sull’immobile (proprietà, usufrutto, locazione) è irrilevante rispetto all’interesse dei figli.

 

EFFETTI SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

La revoca dell’assegnazione può incidere anche sull’assegno di mantenimento:

  • Se l’ex partner perde l’uso della casa, potrebbe aver diritto a un contributo maggiore per sostenere nuove spese abitative.
  • Viceversa, se continua a beneficiare di una casa che non gli spetterebbe più, potrebbe vedersi ridurre l’assegno.

 

PROFILI PATRIMONIALI: CASA IN COMPROPRIETÀ O DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA

CASA IN COMPROPRIETÀ

La nuova convivenza può portare il comproprietario non assegnatario a richiedere:

  • revoca dell’assegnazione,
  • indennità di occupazione (in alcuni casi),
  • divisione della proprietà.

CASA DI PROPRIETÀ DELL’ALTRO CONIUGE

La convivenza viene valutata più severamente, proprio perché un soggetto terzo godrebbe di un bene altrui.

CASA IN LOCAZIONE

La revoca dell’assegnazione potrebbe comportare la cessazione del contratto per il genitore non più assegnatario.

 

RECENTE GIURISPRUDENZA: ORIENTAMENTI CONSOLIDATI

Le Corti italiane, negli ultimi anni, hanno ribadito alcuni principi-chiave:

  1. La convivenza incide solo se pregiudica l’interesse dei figli.
  2. L’interesse del minore prevale sempre sui diritti patrimoniali degli adulti.
  3. La revoca deve essere sempre motivata da un concreto mutamento delle circostanze.
  4. La casa non può diventare la “nuova” residenza familiare del genitore con il nuovo partner.
  5. Non è ammissibile un uso improprio dell’immobile assegnato.

 

COSA DEVE FARE IL GENITORE PROPRIETARIO CHE RITIENE COMPROMESSSO IL PROPRIO DIRITTO

Il genitore non assegnatario che ritenga che la nuova convivenza incida sulla destinazione della casa familiare può:

  1. presentare ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni;
  2. chiedere la revoca dell’assegnazione;
  3. chiedere, in alcuni casi, un’indennità di occupazione;
  4. nei casi estremi, chiedere la revisione dell’affidamento o del collocamento.

 

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E NUOVA CONVIVENZA

La nuova convivenza del genitore assegnatario non comporta automaticamente la perdita della casa familiare: occorre valutare caso per caso, seguendo il criterio fondamentale dell’interesse del minore. L’ingresso stabile di un nuovo partner può però alterare profondamente la funzione dell’immobile, trasformandolo da “casa del nucleo originario” a “casa della nuova famiglia”, e in questi casi la giurisprudenza consente la revoca. La complessità della materia richiede una valutazione tecnica approfondita, sia nell’ottica di chi teme di perdere la casa, sia di chi ritiene che la nuova convivenza dell’ex partner legittimi la richiesta di modifica dell’assegnazione.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.

Foto Agenzia Liverani