L’affidamento condiviso è il modello normativo che disciplina la responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio, garantendo il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Introdotto con la Legge 54/2006, questo sistema ha rappresentato una svolta nella gestione delle relazioni familiari post-separazione, promuovendo la bigenitorialità e limitando le situazioni in cui un genitore viene escluso dalla vita del figlio.
COSA SI INTENDE PER AFFIDAMENTO CONDIVISO?
L’affidamento condiviso prevede che entrambi i genitori continuino a esercitare la responsabilità genitoriale, prendendo insieme le decisioni più importanti sulla vita del figlio. Questo significa che, anche dopo la separazione, i genitori devono concordare su aspetti fondamentali come:
- L’istruzione e la scuola del figlio
- Le cure mediche e la salute
- L’educazione religiosa
- Le attività extrascolastiche e il tempo libero
L’obiettivo dell’affidamento condiviso è tutelare il benessere del minore, assicurandogli stabilità emotiva e la presenza di entrambi i genitori nella sua vita.
DIFFERENZE TRA AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ESCLUSIVO
Oltre all’affidamento condiviso, la legge prevede anche l’affidamento esclusivo, che viene concesso solo in casi eccezionali. Vediamo le differenze principali tra i due modelli:
Aspetto | Affidamento Condiviso | Affidamento Esclusivo |
---|---|---|
Ruolo dei genitori | Entrambi i genitori partecipano alle decisioni sul figlio | Un solo genitore prende le decisioni principali |
Responsabilità | Condivisa | Affidata a un solo genitore |
Diritto di visita | Entrambi i genitori passano tempo con il figlio | Il genitore non affidatario ha diritto a incontri regolati dal giudice |
Casi di applicazione | Regola generale nei divorzi e separazioni | Solo se l’altro genitore è inadeguato o pericoloso |
L’affidamento esclusivo viene concesso solo in casi eccezionali, ad esempio quando un genitore è violento, negligente o incapace di prendersi cura del figlio.
COME IL GIUDICE DECIDE SULL’AFFIDAMENTO?
In caso di separazione o divorzio, il giudice valuta l’affidamento basandosi sul superiore interesse del minore, ossia ciò che garantisce il miglior sviluppo psicologico, emotivo e sociale del bambino. Tra i principali fattori considerati ci sono:
- Il rapporto preesistente tra genitori e figli
- La capacità di ciascun genitore di prendersi cura del figlio
- La continuità affettiva e ambientale (ad esempio, evitare che il bambino cambi casa e scuola bruscamente)
- L’eventuale presenza di conflitti tra i genitori
Salvo casi gravi, il giudice opta sempre per l’affidamento condiviso, stabilendo le modalità di gestione e l’eventuale assegnazione della casa familiare.
DOVE VIVE IL FIGLIO? RESIDENZA E COLLOCAMENTO
Una delle questioni più delicate è la residenza del figlio. L’affidamento condiviso non significa necessariamente che il bambino viva metà tempo con un genitore e metà con l’altro. Solitamente il giudice stabilisce un genitore collocatario, ossia il genitore presso cui il figlio risiederà stabilmente, mentre l’altro genitore avrà diritto a periodi di visita regolari. Le modalità più comuni di collocamento sono:
- Collocamento prevalente presso un genitore → Il figlio vive con un genitore e trascorre periodi di visita con l’altro (fine settimana, vacanze, ecc.).
- Collocamento alternato → Il figlio passa periodi più equilibrati con entrambi i genitori (es. una settimana con il padre, una settimana con la madre).
- Doppia residenza → Il figlio è registrato anagraficamente presso entrambi i genitori e trascorre tempi uguali con ciascuno.
Il collocamento deve garantire stabilità al minore, perciò il giudice valuta sempre quale soluzione sia meno traumatica.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE
L’affidamento condiviso non esclude l’obbligo di mantenimento economico da parte di entrambi i genitori. Il genitore con cui il figlio vive prevalentemente riceve un assegno di mantenimento dall’altro genitore per contribuire alle spese di crescita del bambino.
COSA COPRE L’ASSSEGNO DI MANTENIMENTO?
L’assegno di mantenimento copre:
- Vitto e alloggio
- Abbigliamento
- Istruzione scolastica
- Spese sanitarie ordinarie
Le spese straordinarie (viaggi studio, cure mediche particolari, attività sportive costose) devono essere divise proporzionalmente al reddito dei genitori. Se entrambi i genitori hanno redditi simili e tempi di permanenza equilibrati, il giudice può decidere che ciascun genitore provveda direttamente alle spese del figlio durante il proprio tempo di custodia, senza un assegno di mantenimento.
MODIFICA DELL’AFFIDAMENTO: QUANDO SI PUÒ CHIEDERE?
Le condizioni di affidamento non sono immutabili. Se la situazione cambia, ciascun genitore può chiedere la modifica dell’affidamento presentando ricorso al tribunale.
Si può richiedere una modifica in caso di:
- Cambio di residenza di uno dei genitori
- Difficoltà economiche o nuove condizioni lavorative
- Disinteresse o inadempienza di uno dei genitori
- Necessità del figlio (es. problemi scolastici, salute)
Se un genitore ostacola i rapporti con l’altro, il giudice può addirittura modificare l’affidamento o applicare sanzioni.
CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELL’AFFIDAMENTO
Se un genitore non rispetta le condizioni stabilite dal giudice, può subire gravi conseguenze, tra cui:
- Sanzioni pecuniarie
- Riduzione o revoca dell’affidamento
- Denuncia per violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p.)
Se un genitore ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore (es. impedendo le visite), il tribunale può intervenire per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità.
AFFIDAMENTO CONDIVISO
L’affidamento condiviso è la regola generale in caso di separazione o divorzio e mira a garantire la presenza equilibrata di entrambi i genitori nella vita del figlio. Per gestire al meglio questa situazione, è fondamentale che i genitori collaborino e rispettino gli accordi, mettendo sempre al primo posto il benessere del minore. In caso di difficoltà o conflitti, rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia è la soluzione migliore per tutelare i propri diritti e quelli del proprio figlio.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei minori.
Foto Agenzia Liverani