La questione della successione tra conviventi more uxorio rappresenta una delle problematiche più delicate del diritto successorio contemporaneo, soprattutto in Italia, dove il riconoscimento giuridico della convivenza di fatto non si traduce automaticamente in diritti ereditari. Nonostante l’evoluzione sociale che ha portato sempre più coppie a vivere stabilmente senza contrarre matrimonio o unione civile, il legislatore ha mantenuto una netta distinzione tra coniugi e conviventi nella disciplina successoria. In questo contesto, la legge n. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”), che ha introdotto le unioni civili e regolato le convivenze di fatto, ha disciplinato alcuni aspetti patrimoniali delle convivenze, ma non ha colmato il vuoto in materia ereditaria.
POSIZIONE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
ESCLUSIONE DEL CONVIVENTE DALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
L’art. 565 c.c. stabilisce tassativamente i soggetti che possono succedere per legge (in assenza di testamento): coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti entro il sesto grado e lo Stato. Il convivente di fatto non rientra tra questi soggetti e, pertanto, in mancanza di disposizioni testamentarie, non ha diritto ad alcuna quota ereditaria. Questa esclusione è stata confermata più volte anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 461/2002) e dalla giurisprudenza di legittimità.
SUCCESSIONE TESTAMETARIA COME UNICO STRUMENTO DI TUTELA
FACOLTÀ DI DISPORRE A FAVORE DEL CONVIVENTE
L’unico modo per assicurare diritti successori al convivente more uxorio è la redazione di un testamento. In esso il de cuius può:
- Nominare il convivente erede universale o parziale;
- Disporre a suo favore di legati specifici (beni mobili, immobili, somme di denaro, ecc.).
LIMITI: TUTELA DEI LEGITTIMARI
Il testatore non può ledere i diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti), che hanno diritto ad una quota di legittima.
Quindi:
- In presenza di legittimari, la quota disponibile è limitata;
- Solo questa quota può essere attribuita al convivente;
- In assenza di legittimari, il convivente può essere beneficiario dell’intero patrimonio.
DONAZIONI INTER VIVOS
Il convivente può essere beneficiario anche di donazioni in vita, ma esse sono soggette a possibili azioni di riduzione da parte dei legittimari se ledono la loro quota di riserva.
DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 76/2016
La legge sulle unioni civili e convivenze di fatto (L. 76/2016) ha riconosciuto al convivente di fatto (registrato ex art. 1, commi 36-65) alcune tutele patrimoniali e personali:
DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA COMUNE
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente ha diritto di continuare ad abitare l’immobile per due anni, estensibili fino a cinque se presenti figli minori o disabili gravi.
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
- Il convivente ha diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa comune in caso di morte del conduttore (art. 6 L. 392/1978, Corte Cost. n. 404/1988).
DIRITTI NELLA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SALMA
Possibilità di rappresentare il convivente nelle decisioni sanitarie e funerarie.
ASSENZA DI DIRITTI SUCCESSORI PIENI
Nonostante questi diritti “reali limitati”, non si è introdotto un diritto ereditario pieno come per i coniugi o uniti civilmente.
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
Per sopperire alla carenza di tutela successoria, le coppie conviventi possono ricorrere a vari strumenti giuridici:
TESTAMENTO OLOGRAFO O PUBBLICO
Redigere un testamento che attribuisca la quota disponibile al convivente.
CONTRATTI DI CONVIVENZA ( EX ART. 1, COMMA 50, L. 76/2016)
Possibilità di regolare aspetti patrimoniali della vita comune (ma non la successione).
DONAZIONI
- Donazioni dirette o indirette (immobili, polizze vita) al convivente;
- Con rischio di lesione dei legittimari.
POLIZZE ASSICURATIVE SULLA VITA
Designazione del convivente quale beneficiario di una polizza vita (non rientra nell’asse ereditario).
TRUST E VINCOLI DI DESTINAZIONE
Strumenti più sofisticati per destinare beni al convivente, pur con cautela nella loro validità e opponibilità.
PROFILI FISCALI NELLA SUCCESSIONE TRA CONVIVENTI
ALIQUOTA E FRANCHGIA
Il convivente non è considerato parente né affine ai fini fiscali:
- Nessuna franchigia;
- Aliquota 8% sul valore dell’eredità o donazione;
- Calcolata sull’intero valore (nessuna esenzione fino a soglia come per il coniuge o i parenti).
TASSAZIONE AGEVOLATA
Le agevolazioni prima casa spettano solo se ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi (anche se si è conviventi).
DIFFERENZA CON LE UNIONI CIVILI
Le coppie di uniti civilmente (art. 1 L. 76/2016) godono degli stessi diritti successori dei coniugi:
- Successione legittima;
- Qualità di legittimari;
- Quote di riserva.
I conviventi di fatto non godono di tali diritti, salvo espresse disposizioni testamentarie.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI SUCCESSIONE TRA CONVIVENTI MORE UXORIO
- Corte Cost. n. 404/1988: riconoscimento al convivente del diritto di subentro nel contratto di locazione;
- Cass. civ. n. 3010/2017: conferma l’esclusione del convivente dalla successione legittima;
- Cass. civ. n. 10657/2012: donazioni tra conviventi soggette ad azione di riduzione se lesive della legittima;
- Cass. civ. n. 12998/2019: il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare l’immobile secondo i termini della L. 76/2016.
CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA
- Il vuoto normativo sulla successione dei conviventi more uxorio è stato più volte criticato da dottrina e giurisprudenza;
- Proposte di legge (mai approvate) hanno tentato di riconoscere almeno una quota riservata minima;
- Alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Spagna) prevedono diritti successori anche per i conviventi registrati.
Prospettive future: possibile introduzione di una successione legittima residuale in favore del convivente registrato.
SUCCESSIONE TRA CONVIVENTI MORE UXORIO
In Italia, la successione tra conviventi more uxorio rimane una materia lacunosa:
- Totale esclusione dalla successione legittima;
- Necessità assoluta di testamento per tutelare il partner;
- Nessuna tutela come legittimario;
- Aggravio fiscale notevole;
- Minimi diritti reali temporanei (casa, locazione).
È dunque essenziale una corretta pianificazione patrimoniale, mediante testamento, donazioni o strumenti alternativi, per evitare che alla morte di un partner il superstite resti privo di qualsiasi tutela economica o patrimoniale.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
| Aspetto | Conviventi di Fatto | Unioni Civili / Matrimonio |
|---|---|---|
| Successione Legittima | Esclusi | Inclusi (pari ai coniugi) |
| Legittima | Non spettante | Garantita ex lege |
| Testamento | Necessario | Facoltativo |
| Diritto di Abitazione | 2/5 anni temporaneo | Vitalizio |
| Subentro locazione | Sì | Sì |
| Tassazione successione | 8% senza franchigia | 4% con franchigia 1.000.000 € |
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani