La situazione emergenziale dovuta al Covid-19

Come noto, l’OMS (organizzazione mondiale della sanità) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia.

Sulla scorta delle considerazioni effettuate dall’Oms il Governo ha adottato i conseguenti provvedimenti, da ultimo con il DPCM del 1.04.2020, al fine di ridurre la diffusione dell’epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione e le attività produttive non strettamente necessarie.

Una tale situazione, estesa sull’intero territorio nazionale, comporta evidenti difficoltà e disagi per i cittadini che possono riverberarsi sull’ordinaria gestione dei rapporti contrattuali con i rispettivi fornitori, quali ad esempio ritardo o mancato pagamento delle bollette relative ai settori dell’energia e per gli utenti finali del servizio idrico integrato (SII).

La considerazione sopra esposta riguarda inevitabilmente i singoli cittadini come gli enti condominiali.

Invero, non percependo un emolumento per la propria attività lavorativa i condomini potrebbero non corrispondere le rate condominiali in scadenza con la conseguenza che si venga a creare un’ incapienza del conto corrente condominiale con successiva impossibilità di far fronte per l’amministratore di condominio al pagamento dei fornitori.

 

La delibera dell’Arera blocca la sospensione dell’erogazione dei servizi in caso di incapienza del conto corrente condominiale

Al fine di venire incontro alla grave situazione emergenziale attuale, l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha emanato la delibera n. 60/2020/R/com del 12.03.2020 con cui ha stabilito che “le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua per morosità del cliente/utente finale, nonché le clausole contrattuali relative alla sospensione/interruzione della fornitura dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana non trovino applicazione con riferimento all’intero periodo di efficacia del DPCM 9 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020”.

Il provvedimento emanato dunque garantisce che nonostante la morosità eventuale dei clienti finali (siano esse persone fisiche o enti condominiali) non potranno iniziarsi o proseguirsi azioni di sospensione delle forniture del gas, energia elettrica o idrica.

Oltre a tale importante agevolazione, l’Arera nella medesima delibera (il cui contenuto è stato prorogato dalla delibera n. 124/2020/R/com sino al 3.05.2020) ha stanziato altresì una cassa per i servizi energetici e ambientali per garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi a favore dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico.

Grazie all’ausilio di tale fondo costituito non vi saranno interruzioni delle forniture di servizi essenziali, laddove tutti i fornitori che operano sul territorio nazionale sono obbligati ad adeguarsi alle delibere emesse dall’Autorità di Regolazione.

Si badi bene come le disposizioni ut supra non comportino la sospensione dell’obbligo di pagamento della fornitura, ma siano ausili di agevolazione per far fronte all’emergenza. Invero, la documentazione fiscale continuerà a pervenire agli utenti che dovranno corrispondere le somme dovute così come il servizio di domiciliazione bancaria eventualmente attivo continuerà a prelevare gli importi dovuti dal conto corrente.

Non verranno applicati tuttavia interessi sulle somme impagate.

 

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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al Dritto Condominiale.