La figura dell’erede necessario (o legittimario) è uno dei pilastri del diritto successorio italiano. Essa rappresenta il risultato di una scelta di politica legislativa volta a bilanciare la libertà testamentaria del de cuius con la tutela di alcuni soggetti ritenuti meritevoli di particolare protezione, in quanto legati da rapporti familiari particolarmente stretti con il defunto. Il legislatore italiano, attraverso il sistema della successione necessaria, garantisce a determinati congiunti il diritto a una quota dell’eredità – la cosiddetta “quota di riserva” o “legittima” – indipendentemente dalle disposizioni eventualmente contenute nel testamento del de cuius.
FONDAMENTO E FUNZIONE DELLA SUCCESSIONE NECESSARIA
L’istituto dell’erede necessario trova fondamento nella tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.) e nella funzione solidaristica del diritto successorio. Esso mira a evitare che il testatore possa, con atti di disposizione, privare della propria tutela economica i familiari più stretti che dal defunto traevano, o potevano trarre, sostentamento. Questa esigenza di protezione si manifesta anche in caso di successione legittima (in assenza di testamento), ma è particolarmente evidente quando il de cuius dispone con testamento di beni superiori alla quota disponibile, ledendo così la riserva spettante agli eredi necessari.
CHI SONO GLI EREDI NECESSARI
Secondo l’art. 536 c.c., gli eredi necessari sono:
- Il coniuge (o unito civilmente);
- I figli (naturali, legittimi e adottivi, in misura uguale);
- In mancanza di figli, gli ascendenti legittimi (genitori, nonni).
Non sono eredi necessari:
- I fratelli e sorelle del defunto;
- Gli altri parenti;
- Il convivente di fatto (salvo diversa previsione testamentaria);
- L’affine.
QUOTA DI RISERVA SPETTANTE AGLI EREDI NECESSARI
Il Codice Civile stabilisce delle quote di riserva minime che non possono essere lese, salvo rischio di riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti. Le quote variano a seconda della composizione familiare al momento della morte del de cuius:
| Situazione familiare del de cuius | Quota di riserva | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Coniuge senza figli né ascendenti | 1/2 | 1/2 |
| Un figlio solo (con o senza coniuge) | 1/2 | 1/2 |
| Due o più figli (con o senza coniuge) | 2/3 da dividersi tra loro | 1/3 |
| Coniuge + 1 figlio | 1/3 coniuge + 1/3 figlio | 1/3 |
| Coniuge + 2 o più figli | 1/4 coniuge + 1/2 figli | 1/4 |
| Ascendenti (solo se mancano figli) | 1/3 | 2/3 |
| Ascendenti + coniuge | 1/2 (coniuge) + 1/4 (ascendenti) | 1/4 |
TUTELA DEGLI EREDI NECESSARI: AZIONE DI RIDUZIONE
Qualora il testatore disponga dei propri beni in misura eccedente la quota disponibile, con lesione della legittima spettante agli eredi necessari, questi ultimi possono agire giudizialmente mediante l’azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.).
PRESUPPOSTI PER L’AZIONE DI RIDUZIONE
- La qualifica di erede necessario;
- Lesione concreta della quota di riserva;
- Espressa richiesta giudiziale (l’azione non è automatica).
EFFETTI DELLA RIDUZIONE
Le disposizioni testamentarie o gli atti inter vivos (donazioni) eccedenti la disponibile vengono dichiarati inefficaci per la parte eccedente, con restituzione dei beni ai legittimari.
COLLAZIONE COME STRUMENTO DI TUTELA INDIRETTA
Gli eredi necessari, se chiamati come eredi legittimi (non legatari), sono tenuti alla collazione (artt. 737 ss. c.c.), ossia a conferire all’asse ereditario i beni ricevuti dal defunto in vita sotto forma di donazione, al fine di garantire una equa divisione tra coeredi. Chi riceve un legato (erede particolare) non è soggetto a collazione.
INDISPONIBILITÀ DELLA QUOTA DI RISERVA
L’indisponibilità della quota di riserva rappresenta un limite alla libertà di testare (art. 457 c.c.) e di donare in vita. Atti contrari sono parzialmente o totalmente inefficaci:
- Il testatore non può privare un legittimario della sua quota, nemmeno con la formula “diseredo” (se non fondata su cause tassative di indegnità o decadenza);
- Non può contrattualmente rinunciare per il futuro alla qualità di legittimario (art. 458 c.c.);
- Donazioni o atti di liberalità eccedenti la disponibile possono essere oggetto di riduzione.
RINUNCIA ALLA LEGITTIMA
L’erede necessario può rinunciare espressamente alla legittima, ma solo dopo l’apertura della successione, con atto specifico. La rinuncia preventiva alla legittima è nulla (art. 458 c.c.), a tutela dell’inderogabilità dell’istituto.
AZIONE DI RESTUITUZIONE E INEFFICACIA DELLE DONAZIONI LESIVE
Se le donazioni effettuate in vita dal de cuius hanno leso la quota di riserva, l’erede necessario può:
- Agire in riduzione (art. 554 c.c.);
- Ottenere, se necessario, la restituzione del bene da parte del donatario o dei suoi aventi causa (artt. 563 ss. c.c.).
In caso di vendita a terzi in buona fede, il legittimario può ottenere solo il valore equivalente, salvo eccezioni.
DIRITTO DI ABITAZIONE E USO DEL CONIUGE SUPERSTITE
Il coniuge superstite, oltre alla quota di riserva, gode dei diritti d’uso e abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano, a prescindere dal valore della quota di riserva spettante.
SUCCESSIONE NECESSARIA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
In ambito transnazionale, il Regolamento UE n. 650/2012 permette la scelta della legge applicabile alla successione (ad es. la legge di uno Stato che non preveda la legittima). Tuttavia, in Italia, le norme sulla quota di riserva possono essere ritenute norme di applicazione necessaria, limitando l’efficacia della scelta di legge straniera che le eluda (art. 30 L. 218/1995).
GIURISPRUDENZA E DOTTRINA RILEVANTI
- Cass. civ., sez. II, 08/03/2022, n. 7555: conferma il diritto di riduzione dei legittimari anche in presenza di disposizioni simulate.
- Cass. civ., sez. II, 22/10/2015, n. 21535: ribadisce la nullità della rinuncia preventiva alla legittima.
- Dottrina prevalente: si discute sull’inderogabilità assoluta della legittima anche alla luce del diritto dell’Unione Europea e delle successioni internazionali.
QUESTIONI CONTROVERSE E PROBLEMATICHE
- Legittimità di trust e vincoli di destinazione: possono violare la legittima?
- Successioni transfrontaliere: fino a che punto la quota di riserva italiana può ostacolare l’applicazione della legge straniera?
- Bilanciamento tra diritto del legittimario e libertà testamentaria: occorre una riforma per ampliare la quota disponibile?
EREDE NECESSARIO
L’istituto dell’erede necessario costituisce un limite fondamentale alla libertà di disporre del proprio patrimonio mortis causa. Tale limite, ispirato a ragioni di solidarietà familiare e protezione dei soggetti deboli, garantisce la continuità del sostentamento e della tutela dei più stretti congiunti del de cuius, anche contro la sua volontà. La disciplina presenta, tuttavia, numerose problematiche interpretative, specialmente in relazione alla circolazione dei beni donati e alla compatibilità con i principi del diritto europeo e internazionale. La tendenza attuale della dottrina è quella di ripensare o modulare il rigore di questa tutela, al fine di meglio armonizzarla con le esigenze di autonomia privata, soprattutto in contesti economici e familiari profondamente mutati rispetto al passato.
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Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
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Foto Agenzia Liverani