Se sia possibile distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato è da sempre una delle questioni più ricorrenti in materia di diritto condominiale.

Su questo punto interviene anzitutto l’art. 1118, comma 4, c.c., norma che prevede che “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Giurisprudenza in tema di diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato

L’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale stabilisce che il condomino ha sempre il diritto di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato qualora ricorrano due circostanze:

  • L’ottenimento dell’apposita autorizzazione condominiale;
  • La dimostrazione ai sensi dell’ art. 1118, comma 4, c.c. che il distacco non comporti pregiudizio al condominio.

Dal punto di vista delle spese gravanti sul condomino che si defila dall’impianto centralizzato, la più recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che “il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale. Pertanto, è legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare” (Sent. Trib. Roma n. 4652/2020).

L’assunto della pronuncia richiamata è quindi quello secondo cui la caldaia continua de facto ad essere di proprietà del condomino, che potrebbe tornare ad usufruirne in qualsiasi momento.

 

Nullità della delibera condominiale di divieto di distacco

Altrettanto recente giurisprudenza, questa volta di legittimità, ha sancito che il regolamento condominiale non può vietare ab origine tale diritto di distacco del condomino e che ogni conseguente delibera è da ritenersi nulla. Questo il principio di diritto: “la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento” (Sent. Corte Cass. n. 9387/2020).

Si comprende pertanto come il fulcro della questione sia quello della violazione dell’equilibrio di funzionamento che, nei casi in cui non dovesse essere compromesso, determina la nullità della clausola che vieta sin dal principio la rinuncia al distacco dall’impianto centralizzato.

 

In conclusione, si comprende così come il condomino risulti tutelato in punto di distacco dall’impianto centralizzato non essendogli in buona sostanza mai preclusa a priori la possibilità di usufruire del diritto di rinuncia in questione. Tuttavia, come si è visto, permangono a suo carico le spese di conservazione dell’impianto, nonché quelle straordinarie come sancito dall’art. 1118, comma 4, c.p.c.

 

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Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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