L’assegnazione della casa coniugale è una delle questioni più delicate nelle crisi familiari. In presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’art. 337-sexies del Codice Civile prevede criteri chiari di tutela del loro interesse primario. Ma cosa accade quando la coppia non ha figli, o i figli sono già autosufficienti? In questo caso, l’assegnazione non segue la logica della tutela della prole, ma si fonda su criteri differenti, legati alla titolarità del diritto reale o personale sull’immobile, nonché a specifiche valutazioni economico-patrimoniali e, in alcuni casi, equitative.
DIFFERENZA TRA CASA CONIUGALE E ALTRI IMMOBILI
DEFINIZIONE DI CASA CONIUGALE
Per “casa coniugale” si intende l’abitazione che ha costituito il centro della vita familiare durante il matrimonio o la convivenza. Può essere:
- Di proprietà di uno dei coniugi,
- In comproprietà,
- In locazione,
- Di proprietà di terzi (es. casa data in comodato dai genitori di uno dei due coniugi).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
QUANDO VI SONO FIGLI
L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che l’assegnazione della casa coniugale avvenga nell’interesse prioritario della prole, e quindi al genitore collocatario.
QUANDO NON VI SONO FIGLI
In assenza di figli, non trova applicazione l’art. 337-sexies c.c. In tal caso:
- Il diritto di proprietà o il titolo di godimento prevale.
- L’immobile resta a chi è titolare del diritto reale o personale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, locazione, comodato, ecc.).
La casa, quindi, non può essere assegnata “a prescindere” per ragioni di necessità o debolezza economica, ma solo nel rispetto delle regole della proprietà o dei rapporti contrattuali.
ASSEGNAZIONE NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE
NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Le parti possono pattuire liberamente l’assegnazione della casa, anche in deroga alla proprietà, purché:
- Ci sia consenso,
- La sistemazione sia compatibile con i diritti eventualmente spettanti a terzi (es. ipoteche, nuda proprietà, ecc.),
- Il tribunale approvi l’accordo.
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Il giudice non può disporre l’assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi se non vi sono figli, salvo che sussistano:
- Diritto di abitazione riconosciuto in separati accordi patrimoniali,
- Situazioni contrattuali (es. locazione intestata a uno solo ma con uso congiunto).
In assenza di titoli, l’ex coniuge che non è proprietario deve lasciare l’immobile.
RILEVANZA DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE
In assenza di figli, il principio di base è il rispetto della titolarità giuridica.
CASA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI
- Il proprietario mantiene la disponibilità del bene;
- L’altro coniuge deve liberarla dopo la separazione o il divorzio.
CASA IN COMPROPRIETÀ
- La casa può essere utilizzata da entrambi fino alla divisione;
- Oppure può essere venduta e il ricavato diviso;
- In casi eccezionali, un coniuge può ottenere la liquidazione della quota o l’attribuzione del bene intero con conguaglio.
CASA IN LOCAZIONE
- Il contratto intestato a uno solo può non vincolare l’altro;
- Se la casa è presa in locazione per esigenze familiari, il giudice può intestare il contratto all’ex coniuge economicamente più debole, ma questa ipotesi è eccezionale in assenza di figli.
ASSEGNAZIONE E COMODATO D’USO
Capita spesso che l’abitazione sia di proprietà dei genitori di uno dei coniugi e sia stata data in comodato gratuito.
- In assenza di figli, la revoca del comodato da parte del proprietario è generalmente ammessa;
- Non vi è tutela automatica per il coniuge non titolare;
- La giurisprudenza ha confermato che il comodato si estingue con la cessazione della convivenza familiare, salvo patti contrari.
CRITERI EQUITATIVI? NO IN ASSENZA DI FIGLI
Molti si chiedono se un coniuge economicamente più debole possa ottenere la casa anche senza esserne titolare. In generale:
- No, non è possibile l’assegnazione per equità;
- L’ex coniuge ha solo diritto all’assegno di mantenimento, non alla casa;
- L’unica eccezione è l’accordo tra le parti che il giudice può omologare.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE SENZA FIGLI
- Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4170: la casa non può essere assegnata all’ex coniuge non titolare se non ci sono figli.
- Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2013, n. 24421: l’assegnazione della casa ha funzione esclusiva di tutela della prole, e in assenza di figli è irrilevante lo stato di bisogno dell’ex coniuge.
- Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2020, n. 22907: in mancanza di figli, la casa resta al proprietario, anche se l’altro coniuge vi risiede da anni.
COSA PUÒ FARE IL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÚ DEBOLE?
- Richiedere un assegno di mantenimento, se ne ricorrono i presupposti (art. 156 c.c.);
- Trovare un accordo con l’altro coniuge per un uso temporaneo della casa;
- Chiedere un termine per lasciare l’abitazione, che il giudice può concedere per consentire un “trasloco assistito”;
- Negoziare la cessione della propria quota, se in comproprietà.
RIEPILOGO IN CASO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE SENZA FIGLI
| Scenario | Casa assegnata? | Note |
|---|---|---|
| Coppia senza figli, casa di proprietà di uno solo | ❌ No | Il coniuge non proprietario deve lasciare l’immobile |
| Casa in comproprietà | ⚖️ Dipende | Possibile accordo, divisione o vendita |
| Casa in locazione | ⚠️ Eccezionale | Solo in casi molto particolari |
| Casa in comodato | ❌ | Il comodante può revocare |
| Presenza di accordo tra le parti | ✅ | Valido se omologato dal giudice |
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE SENZA FIGLI
In assenza di figli, l’assegnazione della casa coniugale non può essere disposta in via automatica o discrezionale dal giudice, ma dipende dalla titolarità giuridica dell’immobile o da accordi tra le parti. Il coniuge economicamente più debole non può invocare l’assegnazione della casa come misura di tutela: può invece agire per ottenere un assegno di mantenimento o chiedere un termine congruo per il rilascio.
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Foto Agenzia Liverani